Sentenza 3 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
volaz i/soggetti0 9 6 6 6 /02 OGGETTO: C.C. 73184 post tte/Irpef ed Ilor / ed ITALIANA comuni E nei N Ital centrale e ZIO REPUBBLICA D.P.R. 26/4/1986 meridionale colpiti da eventi ISTRA sismici REG 5 N. DA - AI SENSI DEL B IA TE ALL. R ESEN TA B. U TA IB IA 131 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R T R E N. T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 25424/2000 Cron. 26009 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.21.2.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Presidente rel. Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere JORTE SUPREMA CASAZION. CAMPIONE CIVILE Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente N. 73184 Sentenza Sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, Ufficio delle Imposte Dirette di Isernia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
RU OR,residente a [...] intimato 960 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.400/2/99 depositata in data 25.10.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal presidente dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza Svolgimento del processo US FO ' residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 do dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non l'ammontare del redditospettasse la detrazione, rideterminava imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli comma 2 bis, del artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n. 791, n. 46 co nve rti t o c on m od i fi c a zion i in leg g e 2 8 feb b r a io 1 9 8 6 , quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici. noa concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF - in virtù dell'interpretazionedell' ILOR autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 28, deve xesse M e considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 21. 02. 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente est. Il Cons. Estensore. IL CA UFFE Прилетчелов - 3 LUG. 2002 A EDENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. E N. 5 MATERIA TRIBUTARIA "