Articolo 24 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 23Articolo 25
Versione
20 settembre 1975
Art. 24.
L' articolo 143 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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