Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
E A N L L O I E Z D A " R 7 9 1 T . 09 8.2 5 / 0% 3 S T I . R G N A E ' 7 R L R.G(N. 14350/99 6 L 9 A E 1 D - D 5 - I E 3 S T N N E E E G S S NA Ud. 15/02/02 G REPUB E I Cron. 26583 E " A L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Giovanni OLLA presidente dott. Ugo VITRONE consigliere dott. EP MARZIALE cons. relatore consigliere dott. Salvatore SALVAGO consigliere dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente: Codice della strada/Contravvenzioni/ Iscrizione a ruolo/ Impugnazione SENTENZA sul ricorso proposto da: EP ZO, elettivamente domiciliato in Messina, viale San martino n. 261, presso l'avv. EP Martella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TAORMINA
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 83/98 dell'8 giugno EP MA 418 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal relatore cons. EP MA;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che con atto depositato il 6 marzo 1997 il signor EP Rizzo proponeva ricorso al Pretore di Messina avverso la cartella esattoriale notificata il 26 febbraio 1997, recante l'iscrizione a ruolo della somma di L. 309.000 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli artt. 7 e 46 del codice della strada, accertate con processo verbale del 25 agosto 1993; che il ricorrente contestava la legittimità della pretesa impositiva, assumendo l'inesistenza delle infrazioni addebitate e facendo altresì presente, in udienza, di avere a suo tempo presentato ricorso al Prefetto sul quale non si era però provveduto;
che il Pretore dichiarava il ricorso inammissibile, sul duplice rilievo: che in quella sede potevano esser fatti valere solo vizi di EP MA 2 natura formale attinenti alla cartella notificata;
che della pregressa fase di accertamento non vi era, in atti, alcuna traccia documentale e che doveva quindi presumersi "fondatamente" che la pubblica amministrazione interessata avesse compiuto "ogni formalità ...per conseguire legittimamente l'iscrizione della partita creditoria sul ruolo dell'esattore"; che il ricorrente chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso;
che il Comune, al quale il ricorso è stato notificato il 5 giugno 1999, non resiste. Considerato in diritto che con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché intimamente connessi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che erano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per l'iscrizione a ruolo, senza considerare che, invece, era stato proposto ricorso avverso il verbale di accertamento, sul quale non si era però provveduto, e che non erano quindi maturate le condizioni per l'iscrizione a ruolo delle somme reclamate;
che appare quindi evidente che, nella sostanza, il ricorrente fa EP RZ 3 valere l'esistenza di un vizio revocatorio;
vizio che, come noto, non può essere proposto in questa sede (da ultimo: Cass. 24 agosto 2000, n. 11056; 25 gennaio 2001, n. 1061); che il ricorso è conseguentemente inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2002. Il Presidente For Sh h t 'estensore A E L Defonkata aged at Cancelling iff Cancellin N L O E I Z D 05/04/2002 A " Bill Hubra 9 R 7 . 1 T T 3 S I Валя Аллах R . G A N ' E L R 7 L 6 E 9 A D 1 D - I 5 - E S 3 T N N E E E S G S I G E A E " L EP MA 4