Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 2
L'inefficacia sancita dall'art. 64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare.
La ricognizione del debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio. La presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme ed ai patti che lo regolano, e la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'autore della ricognizione: tale prova può riguardare, pertanto, sia l'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e la causa di questo, sia infine le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito.
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- 1. Esigibilità - Pagina 2https://www.brocardi.it/
- 2. Fallimento, revocatoria fallimentare, tutela dei creditori, natura costitutiva, cristallizzazione del passivo, garanzia patrimonialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - rel. Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC IA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORDINI 14, presso l'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORLATI ZENO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IM AR LA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 13515/99 proposto da:
IM LA AR, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1/B, presso l'avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NC IA NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2036/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Forlati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Prastaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel fallimento di IA RA, davanti al Tribunale di Treviso, NC RI AN presentava dichiarazione tardiva per l'ammissione al passivo in via ipotecaria del proprio credito di lire 69.430.000 (con gli interessi legali fino alla data della vendita) pari al 46,29% dell'importo di lire 150.000.000 di cui al riconoscimento di debito formulato dalla IA nei confronti della NC (e di altre persone) con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Roberto Ucci di Treviso il 29 agosto 1985, recante altresì contestuale concessione da parte della IA, di ipoteca su un immobile di sua proprietà sito in Comune di Treviso, la cui iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari aveva avuto luogo il 31 agosto 1985. L'istante precisava che contro la costituzione di ipoteca non avrebbe potuto il curatore esperire l'azione revocatoria, per intervenuta prescrizione del relativo diritto, essendo decorsi oltre cinque anni dalla dichiarazione del fallimento. Il Curatore contestava la domanda della NC: rilevava che trattavasi di atto gratuito, non essendo stato effettuato alcun versamento a favore della IA della somma di lire 150.000.000, come risultava da altra dichiarazione rilasciata nella stessa data del 29 agosto 1985 da AR PP, coniuge della IA, dichiarato fallito, garante delle obbligazioni della Finanziaria Triveneta nei confronti della NC e degli altri destinatari del riconoscimento di debito;
eccepiva che la costituzione di ipoteca era avvenuta entro il termine due anni anteriori dalla dichiarazione del fallimento considerato dall'art. 64 della legge fallimentare;
ed eccepiva altresì la inopponibilità alla massa della dichiarazione del AR, recante anche la firma della fallita IA, in quanto priva di data certa. In esito al conseguente giudizio ai sensi del terzo comma dell'art. 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella contumacia del curatore, il Tribunale di Treviso con sentenza 30 maggio/15 ottobre 1996, riteneva che la natura gratuita del riconoscimento di debito e della costituzione unilaterale di ipoteca trovava dimostrazione nella dichiarazione del AR, sottoscritta dalla IA, che faceva apparire riconducibili soltanto alle società Finanziaria Triveneta s.r.l. e Finitalia s.r.l. (dal AR amministrate) i debiti per cui era stata prestata la garanzia, è quindi, dichiarata l'inefficacia del riconoscimento di debito nonché della costituzione unilaterale di ipoteca ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare e della conseguente iscrizione ipotecaria, respingeva la domanda di ammissione al passivo. Proponeva appello NC RI AN. L'appellante lamentava che il Tribunale avesse ritenuto la natura gratuita del riconoscimento di debito e della costituzione di ipoteca in base alla indebita valorizzazione della dichiarazione del AR della quale il curatore aveva contestato l'opponibilità al fallimento;
osservava che, comunque, il contenuto di tale dichiarazione avrebbe dovuto essere valorizzato nel suo insieme e quindi anche nella parte relativa alla correlazione con i debiti della Triveveta Finanziaria e come tale valutata come dimostrativa del carattere onerosa dell'atto; rilevava che l'azione per la revoca dell'ipoteca ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare non era stata esercitata dal curatore, e doveva comunque considerarsi prescritta;
denunciava la nullità delle produzioni effettuate dal curatore, non costituitosi nel giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva di credito;
eccepiva l'assenza di pregiudizio per la massa dei creditori, da considerarsi fondamentale presupposto per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Il Curatore del fallimento si costituiva in giudizio per resistere al gravame;
con sentenza 3/22 dicembre 1998 n. 2036 la Corte di appello di Venezia respingeva l'appello. Avverso quest'ultima sentenza NC RI AN propone il presente ricorso per cassazione, con deduzione di cinque motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso, contestualmente proponendo ricorso, incidentale in base ad un solo motivo, e rassegna memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 C. P. C. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del ricorso principale proposto da NC RI AN e del ricorso incidentale proposto dal Curatore del fallimento di IA RA deve essere disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 C.P.C.
2. Appare opportuno l'esame congiunto del primo e del secondo dei motivi dedotti a sostegno del presente ricorso.
2.1. Nel primo motivo la ricorrente prospetta violazione dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 2704 C.C., nonché degli art. 112 e 115 C.P.C., in relazione a quella che qualifica "indebita ammissione ed erronea valutazione della scrittura 29 agosto 1985 a firma AR". La censura si rivolge contro la coordinata e integrata considerazione, da parte della Corte veneta, dell'atto di riconoscimento di debito e di contestuale consenso all'iscrizione ipotecaria, posto a base della domanda della NC, e della dichiarazione rilasciata dal AR con la distinta ma coeva scrittura privata sottoscritta anche dalla IA;
e si rivolge, in particolare, contro l'affermazione della Corte di merito secondo cui la lettura comparata dell'uno e dell'altro documento "consente di accertare incontestabilmente che i destinatari delle due dichiarazioni sono gli stessi soggetti creditori delle somme investite nella Finanziaria Triveneta s.r.l. e che a garanzia della restituzione delle somme era stata, tra l'altro, loro rilasciata procura irrevocabile a vendere" onde, "in questo contesto, il riconoscimento di debito e la costituzione di ipoteca in esame assumono l'evidente connotato di una garanzia non contestuale." Sostiene la ricorrente che, poiché tale dichiarazione risulta non solo proveniente dai falliti ma altresì non dotata di data certa, come tale non opponibile al fallimento a norma dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - così come eccepito dal curatore nella sua dichiarazione a verbale in data 10 maggio 1985 - essa non poteva essere utilizzata dalla TE (mediante assunzione di una linea difensiva delineata per la prima volta in secondo grado) ne' apprezzata dal giudice, quale elemento dimostrativo della volontà delle parti, a fini probatori contro la rilevanza del riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata autenticata.
2.2. Il secondo motivo ha ad oggetto, in ordine al titolo della domanda fatta valere dalla NC, "omessa pronuncia su un capo fondamentale del gravame;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 C.C.", per avere la Corte di merito omesso di affrontare l'esame della natura della dichiarazione di riconoscimento di debito, negozio di per sè caratterizzato da neutralità della causa (in se stessa inidonea ai fini della qualificazione dell'atto i termini di onerosità o di gratuità), e di fare applicazione - a carico della curatela fallimentare, alla quale l'atto era opponibile ai sensi dell'art. 45 della legge fallimentare grazie all'autenticazione ad opera di notaio - delle conseguenze dell'astrazione processuale di cui all'art. 1988 C.C. in virtù della quale grava sul debitore autore del riconoscimento l'onere della prova della insussistenza di un rapporto obbligatorio sostanziale. E, secondo la ricorrente, la motivazione della denunciata sentenza di appello in tale parte sarebbe sotto duplice profilo viziata: da contraddittorietà, in quanto "se la scrittura privata IA-AR, essendo priva di quei connotati di certezza temporale che la rendono opponibile al fallimento, non permette di contestare la natura probatoria del ricordato riconoscimento di debito a sensi dell'art. 1988 C.C., inevitabile conseguenza di ciò è che resta indimostrata, data la natura neutra del riconoscimento e la mancanza di prova aliunde dell'inesistenza del credito, l'asserita natura gratuita dell'atto e la sua pretesa inefficacia ex art. 64 legge fallimentare"; e da omissione di esame della rilevanza, pur segnalata mediante il primo motivo di appello, dell'assenza di certezza della data della dichiarazione AR-IA, ostativa all'utilizzazione della stessa ai fini del superamento dell'inversione dell'onere della prova derivante dall'applicazione dell'art. 1988 C.C.
2.3. L'assunto della ricorrente, nel suo insieme considerato, si rivela inconsistente. La ricognizione del debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio. La presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo regolano;
e la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'autore della ricognizione: tale prova quindi può riguardare sia l'esistenza o meno del rapporto sottostante, sia lo specifico contenuto e la causa di questo, sia le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito. Da tali principi non si è discostata la Corte di merito, la quale, di fronte alla rilevanza essenziale della opzione relativa alla qualificazione dell'atto di disposizione compiuto dalla fallita in termini di onerosità o di gratuità, ha dato a vedere di non ignorare che a tal fine non poteva risultare sufficiente il contesto della dichiarazione, attesa la variabilità e neutralità causale di essa, ma ha legittimamente ricercato altrove gli elementi che potessero in tal senso risultare significativi. E altrettanto legittimamente ha utilizzato quale fonte di prova il contenuto della distinta coeva dichiarazione avente ad oggetto i rapporti tra il AR e i suoi creditori. A tale utilizzazione non costituisce ostacolo la mancanza di certezza della data di tale dichiarazione quale condizione dell'opponibilità della stessa alla massa dei creditori ai sensi dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, perché la norma citata attiene alla indisponibilità da parte del fallito del suo patrimonio (rappresentando, come più volte è stato sottolineato, la trasposizione nella materia fallimentare dei principi dettati dagli art. 2914 e 2915 C.C. in ordine all'esecuzione singolare), mentre nella fattispecie la dichiarazione de qua viene in rilievo non già nel suo contenuto negoziale dispositivo - che, se ed in quanto in essa possa ritenersi presente - risulterebbe riferibile al solo AR e non anche alla IA (la cui sottoscrizione sta a dimostrare nulla più che una presa di cognizione), bensì come fonte di conoscenza degli elementi qualificanti della vicenda in quanto rivelatori della giustificazione soggettiva e dell'intenzione concreta della condotta dalla IA medesima attuata con la dichiarazione ricognitoria, questa sola incidente sulla sua sfera patrimoniale. La scrittura in questione risulta essere stata acquisita al processo;
e l'apprezzamento in concreto della valenza probatoria del contenuto di essa non poteva essere condizionato dall'opinione giuridica e quindi dalla linea difensiva di una delle parti in causa, la cui evoluzione modificativa del resto non incontrava preclusione nel divieto del novum in secondo grado a cui soggiace la proposizione di domande e di eccezioni ma non anche la prospettazione di tesi e argomentazioni giuridiche, delle quali resta da verificare la pertinenza e la correttezza.
3. Nel terzo motivo, intitolato a "violazione di norma di diritto, definizione di gratuità dell'atto ex art. 64 legge fallimentare, art. 360 n. 3 C.P.C.", la ricorrente assume che la
Corte veneta, con l'affermazione che "esaminando il rapporto garante- creditori e garante-creditrice risulta la mancanza della prova dell'onerosità di detta garanzia, non essendo correlata ad alcun vantaggio patrimoniale", avrebbe violato i principi in base ai quale deve essere verificata la gratuità dell'atto ai fini dell'applicazione dell'art. 64 della legge fallimentare. E sostiene che agli effetti dell'art. 64 legge fallimentare, per qualificare un atto a titolo gratuito, non è sufficiente l'assenza di corrispettivo, che di per sè non equivale a gratuità dell'atto, ma è necessaria anche la presenza dello spirito di liberalità. La censura appare infondata. Devesi anzitutto premettere e ricordare, con le parole di Cass. 28 maggio 1998 n. 5264, che il criterio dettato dal comma terzo dell'art. 2901 C.C. per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno del credito garantito, non è applicabile in sede fallimentare, ove, nell'assenza di analoghi criteri negli art. 64 e 67 legge fallimentare, la gratuità od onerosità deve essere valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l'atto, ovvero eventualmente altri ad esso collegati funzionalmente, abbiano determinato nel suo patrimonio. La differenza tra gratuità e liberalità è stata sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito della problematica relativa ai gruppi di società, per precisare che l'obbligo assunto, in assenza di un corrispettivo, nell'ambito di una più vasta organizzazione imprenditoriale in funzione di una logica di gruppo, e in tale contesto preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico sia pure mediato e indiretto, non configura una donazione e quindi non può essere ritenuto nullo per difetto dei requisiti necessari per la validità di questa, ma è pur sempre gratuito e come tale revocabile in sede concorsuale (v.: Cass. 5 dicembre 1998 n. 12325; Cass. 11 marzo 1996 n. 2001). Nessun
elemento in contrasto con tale indirizzo emerge dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente. Perciò, non essendo stato dalla ricorrente dimostrata, e nemmeno allegata, la sussistenza di un suo interesse economicamente apprezzabile in ordine all'atto dispositivo dalla stessa compiuto (e non essendo al riguardo suscettibile di assumere rilevanza una ipotetica manifestazione di solidarietà familiare), devesi riconoscere che costituisce adeguato fondamento della conclusione a cui è pervenuta la Corte di merito, al di là del riferimento alla non contestualità, la constatazione dell'assenza di qualsivoglia corrispettivo nei confronti della IA la quale era estranea alle obbligazioni per le quali ha prestato la propria garanzia.
4. Ulteriore violazione di norme di legge, specificamente indicate negli art. 64 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 100 C.P.C., e ulteriore omissione e contraddittorietà di motivazione, vengono prospettate nel quarto motivo in relazione all'affermazione con cui la Corte di merito, disattendendo la doglianza dell'appellante relativa alla mancata considerazione da parte del primo giudice della necessità dell'eventus damni quale presupposto fondamentale di qualsiasi azione prevista nella sezione terza del capo terzo del titolo primo della legge fallimentare e comunque della sanzione di inefficacia nei confronti dei creditori di atti compiuti in loro pregiudizio, ha enunciato il principio secondo cui "l'inefficacia dell'art. 64 legge fallimentare opera di diritto;
la stessa non è subordinata all'eventus damni, ne' può essere esclusa con la prova positiva di mancanza di un eventus damni, siccome preteso dall'appellante, per di più attraverso una arbitraria correlazione dei danni ai soli crediti già ammessi al passivo". Tale enunciazione, secondo la ricorrente (che pure ammette la correttezza del riferimento all'operatività de jure dell'inefficacia), si porrebbe in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, atteso il carattere di relatività dell'inefficacia che opera esclusivamente nei confronti dei creditori, nel caso in cui non vi siano creditori (o questi siano interamente soddisfatti) deve ritenersi insussistente l'interesse ad invocarne il riconoscimento giudiziale. La ricorrente nega che, ai fini della rilevanza dell'eventus damni quale presupposto dell'interesse ad agire, possa istituirsi una differenziazione tra il regime dell'inefficacia di cui all'art. 64 e quello dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, ed assume al riguardo: che l'esigenza del pregiudizio per i creditori sotto tale profilo si pone per ogni azione prevista dalla sezione terza del capo terzo del titolo primo della legge fallimentare;
che, invero, l'intitolazione normativa della sedes materiae comporta la necessità di tale presupposto per tutte le ipotesi in essa disciplinate;
che trattasi di situazioni sostanzialmente analoghe in quanto ugualmente incidenti sul patrimonio del terzo mediante la declaratoria di inefficacia;
che, se così non fosse, dovrebbesi rilevare la irragionevole disparità di trattamento e quindi la illegittimità costituzionale dell'art. 64 per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. nella parte in cui esso non subordina la relativa azione all'esistenza in concreto di un pregiudizio per i creditori. Anche questa censura va disattesa. L'inefficacia di cui all'art. 64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale, va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti oggettivi e soggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67. Rispetto a tale configurazione, è stata rilevata l'approssimazione solo topografica della collocazione della previsione normativa in esame nella sedes materiae degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori. Il danno non costituisce, quindi, un elemento strutturale della fenomenologia giuridica che qui viene in considerazione. E non è perciò riscontrabile nemmeno la prospettata irragionevole disparità di disciplina tra le diverse ipotesi in comparazione.
5. Nel quinto e ultimo motivo del ricorso principale viene e dedotta, ancora in tema di gratuità dell'atto e con riferimento alla lettura contestuale delle due ricordate dichiarazioni, "omessa pronuncia e/o omessa motivazione su un capo fondamentale", per non avere la Corte veneta acceduto al "necessario esame teleologico e semantico" che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto condurre alla corretta individuazione dell'effettivo significato economico degli atti compiuti dai debitori nel senso del riconoscimento della sussistenza di una utilità economicamente apprezzabile ravvisabile nella proroga. concessa dai creditori, all'adempimento dei debiti a fronte del rilascio della garanzia. La ricorrente ricorda che nella dichiarazione a firma AR si legge che "RI AN NC hanno investito notevoli somme di danaro a mezzo della Finanziaria Triveneta s.r.l. delle quali hanno chiesto il disinvestimento" e che "il sottoscritto, trovandosi nell'impossibilità di provvedere a una pronta restituzione delle somme ha richiesto una proroga, dichiarandosi pronto a dare garanzia per la restituzione delle somme percepite" e assume che l'accordo sulla dilazione del pagamento integra una fattispecie di mutuo, e come tale assume carattere naturalmente oneroso. La sentenza impugnata si sottrae anche a quest'ultima critica, in quanto la Corte di appello ha acceduto, sul punto, a una interpretazione del dato testuale e a una qualificazione della situazione giuridica in esso riflessa che, appartenente istituzionalmente al giudice del merito, non è sindacabile in sede di legittimità alle consuete condizioni di correttezza giuridica e di adeguatezza motivazionale, e risulta, in concreto, esente da elementi di devianza da norme o principi di diritto e immune da aspetti di carenza, illogicità o contraddittorietà di motivazione.
6. Il ricorso incidentale, che investe solo (e, tra l'altro, in termini del tutto generici) la statuizione sulla distribuzione dell'onere delle spese, è inammissibile. Invero, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (così da ultimo: Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, in conformità a giurisprudenza costante).
7. NC RI AN, la cui soccombenza in ordine al ricorso principale riveste preponderante rilievo nell'economia del presente giudizio, va condannata al rimborso in favore della controparte delle spese a questo relative.
P. Q. M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna NC RI AN al rimborso in favore del fallimento di IA RA delle spese del presente giudizio che liquida in lire 92.000 per esborsi e in lire 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001