Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1831
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

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L'inefficacia sancita dall'art. 64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare.

La ricognizione del debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio. La presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme ed ai patti che lo regolano, e la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'autore della ricognizione: tale prova può riguardare, pertanto, sia l'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e la causa di questo, sia infine le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito.

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  • 1Esigibilità - Pagina 2
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  • 2Fallimento, revocatoria fallimentare, tutela dei creditori, natura costitutiva, cristallizzazione del passivo, garanzia patrimonialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1831
Data del deposito : 9 febbraio 2001

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