Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOM DE OPOLO ITALIANO042 13/02 V REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE Oggetto Procedimento civile: SEZIONE TERZA CIVILE mandato a difensore extra districtum ed Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ius superveniens R.G.N. 1914/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente 3942/00 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - 9879 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 978 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 19/10/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 OG RI IA, CELAURO CESARE, CELAURO 1-2-5 MAR-2002 CANCELLIERE RI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE studio dell'avvocato FRANCESCO FLAMINIO 26, presso lo CANCELLERIA BALDI, difesi dall'avvocato GIOVANNI LL, giusta delega in atti;
ricorrenti contro #1030103 BUONO GIUSEPPE, NORDITALIA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n 03942/00 proposto da: BUONO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2001 1798 RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 1 fur LORENTI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
OG RI IA, CELAURO CESARE, CELAURO RI, NORDITALIA ASSIC SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 501/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 03/12/98 e depositata il 18/12/98 (R.G. 288/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato AN LL;
udito l'Avvocato Francesco LORENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23.7.1996 AR AZ Mastrogio- vanni, AR RO e AR RO proponevano, nei confronti di PE NO e della società Norditalia Assicurazioni s.p.a., impugnazione avverso la sentenza 3.4.1996 del tribunale di Mistretta, che aveva in parte accolto la domanda di risarcimento dei danni in conse- pu guenza della morte del loro congiunto IN RO a seguito di sinistro stradale intercorso con l'autovettura di proprietà del NO, assicurata per la responsabilità civile con la suddetta società. La Corte di appello di Messina, con sentenza pub- blicata il 18.12.1998, su conforme eccezione degli ap- pellati, dichiarava la nullità dell'atto di appello e la inammissibilità della impugnazione nella considera- zione che la citazione introduttiva del giudizio di gravame era stata sottoscritta dal solo Avvocato Li Vi- gni, esercente in altro distretto giudiziario, e non anche dal procuratore domiciliatario Avvocato Nottola, sicchè ricorreva la ipotesi di nullità assoluta ed in- sanabile dell'atto, a mente del combinato disposto di cui agli artt. 82 c.p.c. e 4-5 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, a sanare la quale la parte appellante non poteva invocare gli effetti dell' "ius superveniens", di cui alla legge n. 27 del 1997, dovendosi escludere la effi- cacia retrattiva della soppressa restrizione sulla com- petenza territoriale degli avvocati. La spese del giudizio di secondo grado erano inte- ramente compensate per la ravvisata sussistenza di giu- sti motivi. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso AR AZ NI, AR RO e Ma- зи ria RO, i quali affidano la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, cui resiste con controricorso Giu- seppe Bruno, che a sua volta propone ricorso incidenta- le, basato su unico motivo. Non ha svolto difese la intimata Norditalia Assicu- razioni s.p.a.. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 82-125 c.p.c. e 4-5 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, nonché il vizio di motivazione sul punto as- sumono i ricorrenti principale che la Corte di merito avrebbe errato nel dichiarare la nullità assoluta dell'atto di appello perché sottoscritto da procuratore inapplicabilità ai "extra districtum" per l'asserita nuova disciplina di cui alla giudizi in corso della legge n. 27 del 1997. Specificano i ricorrenti che i giudici di merito avrebbe omesso di rilevare che, in virtù di procura apposta a margine della citazione in appello, il mandato era stato conferito anche al procu- ratore abilitato Avvocato Nottola, il quale, pure non avendo sottoscritto l'atto né avendo autenticato la ри 4 sottoscrizione di conferimento del mandato medesimo, aveva, tuttavia, compiuto attività di effettivo eserci- zio del patrocinio, mediante formazione della nota di iscrizione a ruolo e partecipazione a tutte le udienze;
sicchè, pure esclusa la applicabilità della nuova di- sciplina di cui alla legge n. 27 del 1977, comunque non poteva essere disconosciuta la provenienza dell'atto anche da procuratore “in districtu", dovendo, sul dato formale della omessa sottoscrizione in ogni sua parte della citazione in appello, prevalere il criterio della imputazione sostanziale dell'atto medesimo ad esso Av- vocato Nottola. Osserva questo giudice di legittimità che la que- stione circa la applicabilità o meno nel caso di specie dell'"ius superveniens" - problema che la Corte messi- nese risolse, con la impugnata sentenza, nel senso del- la inapplicabilità, conformandosi al preciso indirizzo esegetico del giudice di legittimità sussistente all'epoca (ex plurimis: Cass., 7412/98; Cass. n. 9620/98; Cass., n. 944/99; Cass., n. 4718/99) prima della introduzione della norma nuova di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 deve essere rie- saminata e risolta in virtù della suddetta nuova norma, per i cui effetti è fondata e deve essere accolta la doglianza avanzata dai ricorrenti, con la conseguenza 5 fur che la decisione impugnata deve essere cassata con rin- vio della causa alla Corte di appello di Reggio Cala- bria. A seguito dell'abrogazione, in virtù della legge 24.2.1997 n. 27 (art. 6), della norma di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo nell'ambito del distret- to, il legislatore è intervenuto, con la norma di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, stabi- lendo che "sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti nel relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997 n. 27". La norma dell'art. 8 della legge n. 479 del 1999 siccome questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass. n. 13729/2000; Cass. n. 12133/2001) - ha attri- buito efficacia retroattiva alla abrogazione della di- stinzione professionale tra gli avvocati ed i procura- tori ed ha esteso gli effetti della legge n. 27 del 1997 a tutti i processi in corso alla data di entrata in и 6 з vigore della suddetta legge di abrogazione della di- stinzione, con la conseguenza che il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territo- riali. Nel caso in esame, al momento della entrata in vi- gore della legge 24.2.1997 n. 27 il processo era ancora in corso in grado di appello, per cui, non essendo con- forme all' "ius superveniens" l'affermazione secondo cui la applicabilità della legge n. 27 del 1997 non possa operare retroattivamente, il riesame del giudice di rinvio dovrà tener conto della prevista retroattivi- tà della nuova disciplina nei termini innanzi enuncia- ti. L'accoglimento del ricorso principale assorbe l'esame della impugnazione incidentale, la quale, basa- ta sull'unica censura relativa al regolamento delle spese processuali del secondo grado, deve ritenersi am- missibile, non essendo fondata la eccezione della parte ricorrente di carenza della relativa procura speciale al difensore, giacchè quella conferita a margine del controricorso contenente anche il ricorso incidentale adempie al requisito della specialità (art. 365 e 370, comma 2 c.p.c.) siccome riferita anche alla impugnazio- ne del resistente. 7 ри come innanzi identificato, Il giudice di rinvio, provvederà anche in ordine alle spese del presente giu- dizio di legittimità. P.T.M. La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, an- che per le spese del giudizio di legittimità, alla Cor- te di appello di Reggio Calabria. Roma, 19 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ребет Шилтг furm Depositata in Cancelleria 25.3.07 oogi, I IL CANCELLIEREC1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli 11 435T 20,66 14361 TOT 149.77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regifficio in data 1.7 SET 2002 i 4 erie 38868 149,77 MAHTANOVE/77...) a Servizi AZ DI FILIPPO) (D. CCICHING 8