Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non integra l'ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso.
Commentari • 2
- 1. INQUINAMENTO AMBIENTALE: Irrilevanza del guasto meccanico ai fini della responsabilità.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il guasto meccanico – quand'anche dovuto a più fattori concausali – non esonera da responsabilità il titolare dell'impianto., essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo “oggettiva”, ma indubbiamente “colposa”, posto che il fatto in sè del guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall'escludere, vale a comprovare l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa (Sez. 3, n.1218 del 15/12/1993 – dep. 02/02/1994, Giachello). Più volte, sul punto, è stato affermato: a) che il titolare di un …
Leggi di più… - 2. INQUINAMENTO AMBIENTALE: Irrilevanza del guasto meccanico ai fini della responsabilità.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il guasto meccanico – quand'anche dovuto a più fattori concausali – non esonera da responsabilità il titolare dell'impianto., essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo “oggettiva”, ma indubbiamente “colposa”, posto che il fatto in sè del guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall'escludere, vale a comprovare l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa (Sez. 3, n.1218 del 15/12/1993 – dep. 02/02/1994, Giachello). Più volte, sul punto, è stato affermato: a) che il titolare di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/11/2002
1. Dott. SQUASONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 2161
3. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 23575/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI TO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza Tribunale Ancona sezione distaccata di Jesi in data 22 aprile 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. GIOACCHINO IZZO che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Arturo Alfieri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22 aprile 2002, il giudice del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, condannava SI TO alla pena di euro 9.296 di ammenda per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319/76. L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge sostenendo: 1) che la norma era stata abrogata e che non era stata effettuata una nuova contestazione ex art. 59 D.L. 152/99; 2) che l'incidente era avvenuto per un caso fortuito;
3) che responsabile della manutenzione degli impianti era un'altra persona. Il ricorso non è fondato.
Sub 1.
L'art. 63 D.L. 11 maggio 1999 n. 152 ha abrogato le norme della legge 319/76 "contrarie e incompatibili" con il medesimo decreto.
Ma, all'art. 59 ha ancora previsto come reato il fatto in precedenza previsto e punito dall'art. 21 legge 319/76. Vi è, pertanto, una assoluta continuità normativa tra le due disposizioni di legge che si sono susseguite;
e non doveva essere effettuata una nuova contestazione essendo rimasto invariato il fatto addebitato all'imputato (al quale, tra l'altro, è stata applicata la pena prevista dalla vecchia legge che era più favorevole). Sub 2.
"In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadi menti naturali, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della energia.
Questo dovere di speciale diligenza non va confuso con la cosiddetta responsabilità oggetti va, perché implica l'adozione di misure tecniche ed organizzative onde evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale (Cass., Sez. 3^, 7 febbraio 1995, Ric. Bettinsoli). Il caso fortuito è riferibile alla eccezionalità di fattori estrinseci ed alla imprevedibilità degli stessi;
il guasto meccanico non è certamente imprevedibile e non costituisce caso fortuito ma è ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato perché il piegamento del tubo che immetteva la sostanza atta all'abbattimento del cromo significa che lo stesso non era posizionato o protetto in modo tale da evitare l'evento verificatosi.
Il piegamento del tubo è, dunque, collegabile ad una omissione colpevole di chi era obbligato a mantenerlo in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllarne costantemente l'efficienza, non potendo il guasto c.d. improvviso di un meccanismo, il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione, essere annoverato nella categoria di fattori inevitabili ed imprevedibili. E la circostanza che venissero effettuati dei controlli non esclude la responsabilità in quanto il dovere di vigilanza (che deve essere continuo e positivo) deve anche accompagnarsi alla adozione di sistemi di sicurezza che evitino inquinamenti oltre i limiti legali. Sub 3.
La responsabilità penale posta a carico dei soggetti che abbiano poteri di rappresentanza, gestione e spesa della impresa inquinante non ha carattere oggetti ivo od automatico, ma discende da colpa, intesa in senso ampio, ossia negligenza, imprudenza, o imperizia, conseguente non solo a comportamenti commissivi, ma anche a inosservanza del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno ambientale. Il titolare di un'impresa, in relazione agli obblighi di tutela delle acque dall'inquinamento, non può esimersi dalla penale responsabilità, adducendo di aver dato istruzione ai propri dipendenti, sussistendo a suo carico un dovere positivo di controllo perché le istruzioni siano di fatto osservate dai dipendenti stessi. Nè tale obbligo di controllo può essere escluso dal rilievo che ad interessarsi della manutenzione era uno dei soci della ditta perché il legale rappresentante della stessa ha sempre un preciso dovere di controllo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003