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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1507/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NN, Presidente
IS ES, OR
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6210/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acireale - Casa Comunale 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: conferma trattasi di cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90179332 04 relativa a Iva anno 2008
e tarsu anni 2007-2008-2009- 2010; Con successive memorie ha dichiarato di aver presentato istanza di definizione agevolata, tra le altre, della cartella in oggetto e ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio de quo, con estinzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 D. Lgs. n. 546/92 e compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione prendendo atto della rinuncia ma chuiedendo la condanna di controparte alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata ricomprendente la cartella in oggetto e della rinuncia al ricorso, non può che dichiararsi per tale ragione l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito, conseguente a rinuncia derivante da adesione a definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per le ragioni in cui in parte motiva il giudizio e compensa in teramente tra le parti le spese processuali.
Il OR Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NN, Presidente
IS ES, OR
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6210/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acireale - Casa Comunale 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017933204 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: conferma trattasi di cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90179332 04 relativa a Iva anno 2008
e tarsu anni 2007-2008-2009- 2010; Con successive memorie ha dichiarato di aver presentato istanza di definizione agevolata, tra le altre, della cartella in oggetto e ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio de quo, con estinzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 D. Lgs. n. 546/92 e compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione prendendo atto della rinuncia ma chuiedendo la condanna di controparte alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata ricomprendente la cartella in oggetto e della rinuncia al ricorso, non può che dichiararsi per tale ragione l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito, conseguente a rinuncia derivante da adesione a definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per le ragioni in cui in parte motiva il giudizio e compensa in teramente tra le parti le spese processuali.
Il OR Il Presidente