Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
I rifiuti provenienti dalla demolizione delle autovetture hanno natura di rifiuti speciali, ma possono anche avere natura di rifiuti pericolosi in alcune loro componenti quali accumulatori ed oli esauriti dei circuiti idraulici e frenanti, che rientrano nelle previsioni dell'art. 7, ultimo comma, d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, ed allegati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2000, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MB PAPADIA Presidente del 19/09/2000
1. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI " N. 2861
3. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 31884/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO MB n. a Valeggio il 24 aprile 1933 in qualità di legale rappresentante della TA s.p.a. avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in sede di riesame del 20 luglio 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Albano che ha concluso per rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Giampietro Franco - Roma
Svolgimento del processo
RD BE, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della TA s.p.a., ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in sede di riesame., emessa il 20 luglio 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro degli impianti produttivi (di recupero di materiali ferrosi e metallici) e di discarica oggetto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 3 luglio 2000, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lvo n. 22 del 1997 e dell'all. D del medesimo decreto, poiché le carcasse di auto sono rifiuti speciali e non pericolosi e solo quelli contemplati all'allegato D possono essere ritenuti pericolosi, la violazione dell'art. 125 terzo comma c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine al criterio classificatorio dei rifiuti per cui è causa, giacché detto punto focale era stato superato dal Tribunale con la considerazione in base alla quale era vietato conferire i rifiuti pericolosi riscontrati in discarica;
l'omessa motivazione circa le differenti fasi del recupero nell'impianto di rottamazione e di quella dello smaltimento successivo in discarica;
la surrettizia indicazione di un codice (160106), mai indicato dalla difesa e non contemplato negli allegati al citato decreto legislativo, la violazione dell'all. D, poiché i rifiuti pericolosi indicati nel provvedimento si riferiscono a specifiche categorie di beni e non genericamente alla sostanza contenuta nel medesimo, mentre ne' il P.M. ne' il G.i.p. avevano contestato la presenza di mercurio, l'errata impostazione della questione di fondo, secondo cui non sarebbe possibile, nell'attività di recupero di materie prime, determinare, a valle del processo produttivo, sostanze, separate dalle altre, tali da essere qualificate rifiuti pericolosi e smaltite, poi, in base alle prescrizioni legislative, assenza di motivazione in ordine alle censure mosse circa la configurabilità degli altri reati contestati (art. 21 terzo comma l. n. 319 del 1976 come modificato dall'art. 51 terzo e quarto comma del d.lvo n. 152 del 1999, art. 10 del d.lvo 209 del 1999, art. 52 comma terzo del d.lvo n 22 del 1997 e s.m.), insussistenza del periculum in mora, perché per la gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti si tratta di contestazioni risalenti nel tempo, e per quelle relative alla discarica la società da oltre sei mesi conferiva i propri rifiuti presso altra, ditta, il conferimento negli ultimi sei mesi di rifiuti non pericolosi, la preesistenza ed episodicità dei fatti reato, l'assenza dell'attualità del pericolo e l'impossibilità di valutare l'elemento psicologico, peraltro solo colposo, in sede di riesame. Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre preliminarmente rilevare che ex art. 325 primo comma c.p.p., secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. II 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, il vizio di motivazione non può essere dedotto in sede di legittimità, ma soltanto la violazione di legge, secondo l'esplicito dettato normativo, il quale non può essere stravolto o aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Peraltro nei predetti procedimenti incidentali, non è configurabile una plena cognitio del Tribunale del riesame al quale è conferita esclusivamente la competenza a verificare la legittimità del vincolo ed il permanere degli obiettivi endoprocessuali della misura. Il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657 quale frontiera più avanzata e non sempre condivisibile, perché in contrasto con un'esegesi logico - sistematica delle norme, giacché include anche le contestazioni difensive sulla sussistenza della fattispecie dedotta senza valutare la possibilità di un esame implicito tramite gli atti acquisiti e richiede la considerazione dell'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro, ivi compreso l'elemento psicologico, ove risulti ictu oculi carente, pur affermando contraddittoriamente che non deve effettuarsi con il giudizio incidentale un processo nel processo) e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art.321 c.p.p.. La decisione delle sezioni unite su indicata, non completamente apprezzata dalla dottrina, in realtà, secondo quanto prevalentemente affermato da quelle semplici dopo detta pronuncia, voleva soltanto contrastare una certa prassi di alcuni Tribunali tesa ad escludere ogni indagine sulla corrispondenza in astratto fra fattispecie criminosa e fatto concreto ed allargare l'orizzonte del sindacato di legalità anche all'assenza dell'elemento psicologico, sempre che lo stesso risulti ictu oculi senza necessità di alcun esame specifico, secondo un indirizzo giurisprudenziale condivisibile (Cass sez. III 8 settembre 1995 n. 233, Brocchetti rv. 203630). Alla luce di queste premesse, alcune censure appaiono inammissibili perché sono relative ad apprezzamenti in fatto, non riscontrabili in sede di legittimità quali la descrizione del ciclo produttivo della società eventuali analisi, conferimenti al consorzio oli usati, risultati analitici sulle falde e la valutazione delle attivita precauzionali poste in essere in adempimento a precise prescrizioni degli organi di controllo, imposte in tempi diversi, nei limiti in cui non sono riferite nell'ampia trattazione dei fatti effettuata nel provvedimento impugnato, sempre integrabile con l'ordinanza impositiva della misura emessa dal G.i.p..
Alcune non sono ammissibili perché attinenti a pretesi difetti motivazionali quali l'omessa considerazione delle altre contravvenzioni contestate e del criterio classificatorio dei rifiuti di causa e l'erronea valutazione di alcuni fatti attinenti alla gestione dell'impianto ed allo smaltimento in discarica. nella misura in cui le ultime due censure non si risolvano in violazioni di legge e precisamente dell'art. 7 e dell'all. D del d.lvo n. 22 del 1997 e dell'art. 321 c.p.p., come in realtà in parte sembra risultare dal ricorso, mentre la prima appare pure manifestamente infondata, perché assorbita dalla ritenuta configurabilità dei reati trattati, sufficiente a fondare l'applicazione della misura cautelare reale, ed, in ogni caso, qualora fosse stata ritenuta errata detta valutazione, avrebbe consentito a questa Corte di discutere degli stessi con la conseguenza di dover annullare il provvedimento con o senza rinvio, ove rispettivamente fossero necessari accertamenti in fatto oppure sussistessero violazioni di legge.
Altre ancora come l'errata trattazione della sussistenza dell'elemento psicologico si presentano tali per una molteplicità di ragioni sia perché espressamente lamentato dalla parte istante in sede di riesame (cfr. pag. 13 dell'ordinanza del Tribunale) sia perché conforme all'orientamento espresso dalla citata pronuncia delle sezioni unite, secondo quanto sopra illustrato, sia perché si risolve in un sindacato sulla motivazione, giacché detta esposizione è utilizzata anche per dimostrare l'attualità del periculum in mora e la possibile reiterazione dei reati o l'aggravamento di quelli commessi in base alle stesse argomentazioni critiche contenute in ricorso.
Pertanto, seppure variamente articolati, i motivi ammissibili si riducono alla violazione dell'art. 7 e dell'all. D del d.lvo n. 22 del 1997 e dell'art. 321 c.p.p.. Orbene in ordine alla prima censura sarebbe sufficiente rilevare con valore assorbente che, secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato, la discarica veniva gestita, facendo confluire rifiuti non ammessi nell'autorizzazione, rilasciata soltanto per "la gestione di una discarica di seconda categoria, tipo B, di rifiuti speciali non tossico nocivi, costituiti dalle 'parti leggere derivanti dalla demolizione dei veicoli, provenienti dalla frantumazione e recupero di rottami metallici operata presso altri impianti della ditta" per ritenere inutile per quanto attiene lo smaltimento in discarica ogni discussione circa il criterio classificatorio dei rifiuti (carcasse di auto siano esse compattate o meno) come esclusivamente speciali o solo in parte, mentre il riferimento ad altri rifiuti quali un trasformatore elettrico contenente PCB, nell'impianto di trasformazione e lavatrici industriali e accumulatori a piombo e/o al nichel cadmio cioe' le batterie degli autoveicoli ed oli dei freni nella discarica individuati con specifiche indicazioni dei codici contenuti nell'all. D dimostrano come l'ordinanza distingua tra le differenti attività poste in essere dalla società (smaltimento in discarica e recupero di rifiuti con l'obbligo di "specifica indicazione dei codici di identificazione"), contrariamente a quanto opina il ricorrente, e sia inutile ogni discussione concernente la violazione dell'all. D, risolvendosi eventualmente in un accertamento in fatto.
Peraltro, non è affatto vero che tutti i rifiuti provenienti dalla demolizione delle auto siano speciali, giacché questo collegio, seguendo un indirizzo di questa Corte (Cass. sez. III 13 gennaio 2000 n. 297, Magarelli rv. 215463), confortato dall'esplicito dato testuale (art. 7 ultimo comma d.lvo n. 22 del 1997), ritiene, ad esempio, che le batterie esauste di autoveicoli costituiscano rifiuti pericolosi.
Infatti la citata disposizione definisce pericolosi "i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I, dopo aver poco sopra qualificato speciali "i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti", sicché detti rifiuti speciali, poiché non possono essere qualificati "domestici", in quanto contemplati nell'allegato D del d.lvo n. 22 del 1997 con i codici CER 160601 e 160602, possono essere anche pericolosi in alcune loro parti.
L'interpretazione onnicomprensiva sostenuta dalla difesa, in base alla quale tutte le parti dei veicoli costituirebbero rifiuti speciali, e, contrastata, sia pure in maniera dubitativa ed incidentale dal Tribunale, non può essere condivisa, giacché si oppone anche la qualificazione CER in cui accanto ai veicoli fuori uso sono compresi ai codici 160101, 160102, 160103, 160104 i catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli, altri catalizzatori sostituiti in veicoli, pneumatici usati, notoriamente facenti parte di autoveicoli, veicoli inutilizzati, e le parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli, unico rifiuto ammesso nella discarica in esame, sicché gli stessi dovevano essere pretrattati, secondo quanto esattamente asserito nell'ordinanza impugnata.
Non a caso fra le batterie ed accumulatori, costituenti parte dei veicoli, come gli oli esauriti da circuiti idraulici e freni (1301), sono contemplati nell'allegato D fra i rifiuti pericolosi gli accumulatori al piombo o al nichel-cadmio.)
Egualmente infondato è il motivo attinente alla violazione dell'art.321 c.p.p., su cui ampiamente si diffonde l'ordinanza impugnata con argomentazioni tratte da numerose pronunce di questa Corte, facendo rilevare come la scelta di un luogo differente dove discaricare i rifiuti pericolosi è stata necessitata dai provvedimenti amministrativi sospensivi, sempre revocabili e modificabili senza alcuna possibilità dell'A.G.O. di incidere sugli stessi, mentre l'eventuale episodicità degli illeciti accertati, la quale, comunque, non escluderebbe la legittimità della misura cautelare imposta, trova ampia giustificazione nel fatto che "per diversi anni la ditta TA sembra essere stata immune da qualsivoglia visita ispettiva".
Per quel che concerne l'attualità del pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso il ricorrente si riferisce ad una pregressa e, datata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sarebbe possibile disporre il sequestro preventivo ove il reato sia già perfezionato ovvero la permanenza sia cessata e siano sussistenti soltanto effetti permanenti (cfr. fra le ultime Cass. 10 marzo 1995, Prevarin citata in ricorso). Detto indirizzo, ormai in prevalenza abbandonato, si poneva in contrasto con la direttiva 31 della legge delega, con l'ampliamento dell'area di operatività del sequestro preventivo attuato dal codice di rito del 1938 e con l'espresso dettato normativo, in cui è legislativamente posta la finalità di evitare l'agevolazione della commissione di altri reati, limitati, secondo un orientamento (Cass. sez. III 6 dicembre 1994 n. 2905, Baruti rv. 200725 fra le prime), solo a quelli aventi una consequenzialità logica rispetto alla fattispecie criminosa contestata, mentre l'applicabilità di detta misura cautelare reale è estesa da altro (Cass. sez. III 3 marzo 1997 n. 78, Messina rv. 207884) a tutte le ipotesi in cui non solo vi è pericolo di reiterazione del reato ma anche di aggravamento o protrazione delle conseguenze di esso, non intese in senso strettamente giuridico ed ulteriori rispetto al momento consumativo. Peraltro, nella fattispecie in esame, non rileva detto contrasto esistente all'interno della giurisprudenza ormai quasi costante di questa Corte, giacché, secondo quanto evidenziato nell'impugnata ordinanza, la sospensione dell'attività illecita è stata necessitata per l'intervento di provvedimenti amministrativi sospensivi ed, in ogni caso, il comportamento dell'indagato manifesta la possibilità di reiterazione del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 19 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000