Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 8 5 9 A . 1 I / E N S 4 R . / I A 6 G B 2 T E R U B 0 31 70701 B P A I 16692/97; ud. 21/12/00; oggetto: irpef, ritenute, te os daliero;
D R D L S A E E N I 1 E T 3 S R N 1 I E E . A S T N E EPUBBLICA ITALIANA A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA CRON. 6576 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente rel. consigliere Giulio Graziadei Giuseppe Marziale 66 Giuseppe Falcone 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Salvatore Di Palma Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. LSQLE 24.0°E per diritti L. 1500 il 5 MAR 2001.... SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina, già USL n. 41, in persona del commissario liquidatore dott. Francesco Poli, elettivamente domiciliata in Roma, via Tomacelli n. 132, presso l'avv. Gaetano Dell'Acqua, difesa dall'avv. Lorenzo Gensabella per procura a margine del ricorso;
M ricorrente 4 3 1 2
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 85/1 del 5 giugno-5 agosto 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Messina ha notificato all'Ente ospedaliero Arciconfraternita dei SI S.AN e ST GL Allegra cartella esattoriale per il pagamento di lire 1.781.840, quali interessi dovuti per il ritardato versamento di ritenute-irpef relative al 1975; -che la legittimità di tale atto, negata dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina in accoglimento dell'impugnazione dell'Ente, è stata invece affermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale ha condiviso la tesi dell'Ufficio circa la decorrenza dell'obbligo di effettuare detto versamento dal momento dell'erogazione ai dipendenti degli emolumenti soggetti a ritenuta;
2 -che l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, già Unità sanitaria locale n. 41, in qualità di successore dell'Ente ospedaliero, con atto notificato il 5 dicembre 1997 all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole di non aver dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in ragione della soppressione di detto Ente, o comunque di non aver dato avviso dell'udienza di trattazione anche ad essa Azienda ed al Comune di Messina, subentrato nell'obbligazione, ed inoltre di non aver rilevato la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione medesima, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 19 settembre 1987 n. 382, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987 n. 456; -che l'Amministrazione non ha svolto attività difensiva;
-che la prima deduzione della ricorrente va disattesa, perché l'interruzione del processo non poteva prescindere dalla dichiarazione 0 comunicazione della soppressione dell'Ente ospedaliero, ai sensi dell'art. 40 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992 (v. Cass. s.u. 11 maggio 1984 n. 2875 circa l'irrilevanza della conoscibilità dell'evento interruttivo dal provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione); -che la seconda deduzione è fondata, in quanto il predetto art. 9 ha estinto ope legis i debiti dei soppressi enti ospedalieri quando creditore fosse lo Stato, e, quindi, anche i debiti tributari, М ил 3 indipendentemente dalla mancanza al momento della sua entrata in vigore di un atto liquidatorio (v. Cass. 21 luglio 2000 n. 9602); -che la cessazione della materia del contendere, discendente da detta estinzione, poteva e doveva essere rilevata anche d'ufficio dalla Commissione regionale, ai sensi dell'art. 46 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992; -che l'inosservanza di tale norma è emendabile in questa sede, previa cassazione della decisione impugnata, in applicazione dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.; -che le spese dell'intero giudizio vanno compensate, in relazione alla disposizione del terzo comma del citato art. 46;
p.q.m.
-pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, e compensa le spese. Roma, 21 dicembre 2000 I il presidente Z IONE A S il consigliere rel. S A C IL CANCELLIERE C1 C O R CasanoAmaldo Gas сь E N O I A Z I A 6 DEPOSITAT INC CELLERIA R 8 R . 9 T A - 5 MAR. 2001 1 N S / T I - 4 U G / IL CANCELLIERE C1 B 6 B E 2 Oggi I . R . L R Arnaldo Casano L R . A T A A P . D . D B E L A A T E I T D N R 1 I E 3 E S S 1 N T E E . A S N I M A