Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
/ REPUBBLICA ITALIANA 2 Π IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 3 LA CORTE SUPREMA DI CA Oggetto 129 SEZIONE PRIMA CIV Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE R.G. N. 22408/00 Cron.21517 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 3240 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
1-0 LUG 2001- IL CANCELLIERE RO RL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato RO ADRAGNA, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACHILLE COLOMBO e ARTURO PESCIA, giusta procura in DD122334 calce al ricorso;
CONTE SUPRE VARSAZIONE ricorrente - OFF CAS Richieste copia studio dal Sig. REP contro 3000 PP RM ZI LA, elettivamente domiciliata per diritti L. 11.10.07.01 IL CANCELLIERE in ROMA VIA CREMONA 15/B, presso l'avvocato GIUSEPPE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NERI, che la UFFICIO COPIE rappresenta e difende unitamente Richiesta copia studio all'avvocato ROMANO GORI, giusta mandato in calce al dal Sig. KROMOS 2001 per diritti L. 3000 912 controricorso;
11 10.7.01 IL CANCELLIERE -1- controricorrente
contro
P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
intimato avversO la sentenza n. 1730/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Adragna, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Gori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per о in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10.3.1999 il Tribunale di Milano dichiarava che MA RL IA PP, nata а Milano il 2.2.1965, è figlia naturale di AR PI (o CA TE) RO, nato a [...] il [...], condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Proponeva impugnazione il RO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la PP che proponeva anche appello incidentale chiedendo 6 la rifusione delle spese relative al procedimento di cui all'art. 274 C.C., la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 5.5-27.6.2000 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale. Relativamente alle questioni che sarebbero state poi oggetto di ricorso per cassazione, rilevava la Corte di merito che correttamente ed esaurientemente il Tribunale aveva, dapprima, acquisito la prova, in base alle stesse dichiarazioni del RO, in ordine alla sussistenza di rapporti sessuali con la madre dell'appellata (AN PP), avvenuti in numero di cinque o sei tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate del 1964, vale a dire in epoca compatibile con la successivamente, espletato unadata di nascita 3 C.T.U. la quale aveva accertato che la che il RO fosse il padre verosimiglianza naturale di MA RL, stimata peraltro secondo due diversi criteri, era del 99,997% e che rispetto alla serie di marcatori generici esaminati non era emersa alcuna situazione di incompatibilità genetica sulla paternità biologica del RO nei suoi confronti. Riteneva quindi risolutivo tale accertamento per l'elevato grado di probabilità, prossimo alla certezza, cui era pervenuto e per le garanzie e l'affidabilità che offre l'attuale livello delle indagini emato-immunogenetiche. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AR PI RO, deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso MA RL IA PP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motico di ricorso AR PI RO denuncia violazione degli artt. 269, 2727 e 2729 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. nonché omessa od erronea motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che il principio del "favor veritatis" che il legislatore ha inteso 4 privilegiare nella materia in esame non abbia trovato corretta applicazione da parte della Corte d'Appello su entrambi gli elementi di valutazione su cui ha portato la sua attenzione. Per quanto riguarda la prova in ordine all'esistenza di rapporti sessuali fra il RO e la PP osserva che fra i dueall'epoca del concepimento, momenti indicati, relativi rispettivamente alla (fine primavera-data del supposto concepimento inizio estate 1964) ed а quella di nascita (2.2.1965), non intercorre il periodo di normale в gestazione, con la conseguenza che sarebbe stato necessario dare ingresso alle istanze istruttorie mediante l'acquisizione, almeno, della cartella clinica con specifico riguardo ai parametri auxologici del parto. Sostiene che conseguentemente il convincimento dei giudici di merito risulta basato essenzialmente sui risultati dell'indagine di laboratorio, senza peraltro tener conto dei limiti propri di un tale accertamento e delle osservazioni del consulente di parte sulla necessità che le risultanze immuno-ematologico siano integrate dalla valutazione dei dati relativi alla distribuzione dei diversi caratteri della popolazione presa in considerazione. 5 Il ricorso, nei termini in cui è stato prospettato, inammissibile, limitandosi a proporre sostanzialmente, al di là della formale censura di violazione di legge contestualmente al vizio di motivazione, una propria valutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello attraverso una diversa lettura delle risultanze di causa, non consentita però in questa sede. Infatti, quanto alla compatibilità della data certamente spazio per un в di nascita con il periodo del supposto concepimento, non v'è sindacato di legittimità in presenza di una valutazione di merito basata unicamente sul raffronto del normale periodo di gestazione con quello intercorso nel caso specifico fra l'epoca in cui sono avvenuti i rapporti sessuali, come indicati dallo stesso ricorrente sia pure in via approssimativa in sede di interrogatorio (fine primavera-inizio estate 1964) e la data di nascita (2.2.1965). Del resto, nel censurare tale aspetto della sentenza, il ricorrente compie un esame separato risultanze dell'indagine di rispetto alle mentre leimmuno-ematologica, laboratorio 6 conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello sono il frutto di una valutazione complessiva in cui il presumibile periodo di gestazione stato considerato sotto il profilo della sua compatibilità con la data di nascita ed agli esiti della consulenza è stata attribuito un ruolo decisivo per le garanzie offerte ormai da indagini del genere in ordine all'accertamento della paternità. Peraltro, anche le censure avanzate alla consulenza, con specifico riferimento alla mancata integrazione dei dati relativi alla distribuzione dei diversi caratteri della popolazione presa in considerazione, Si muove nell'ambito delle valutazioni di merito che la Corte d'Appello ha espresso con l'ausilio della scienza medica. Infatti, sulla base delle conclusioni delle indagini di laboratorio, le quali hanno escluso la presenza di una situazione di incompatibilità genetica ai fini in esame ed accertato dell'ordine del 99,997% la verosimiglianza dell'ipotesi che il RO sia il padre biologico di MA RL PP, il convincimento in tal senso espresso dalla Corte d'Appello non può certamente essere disatteso in questa sede in virtù di considerazioni tecniche integrative, riconducibili pur sempre nell'ambito del giudizio di merito e non prospettabili nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, configurabile in ipotesi ben diversa e cioè allorchè si riveli un'obiettiva deficienza del criterio logico posto dal giudice a base del proprio convincimento о vi sia contrasto fra le varie ragioni della decisione, in modo che non sia individuabile la "ratio decidendi". D'altra parte avrebbe dovuto precisare il ricorrente, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, il contenuto specifico della supposta necessità di integrazione della consulenza con i dati relativi ai diversi caratteri della popolazione e non limitarsi ad una mera indicazione di tale ulteriore elemento di valutazione, in modo da consentire un giudizio sulla sua decisività. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 5.000.000 oltre alle spese liquidate 196.300- in £. 8 Roma, 27.3.2001 Il PresidentePrefidente Il Consigliere est. Mgo Ricans Salletisery DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 LUG 2001. Maria Di Nuzzo June IL CANCELLIERE сайе ж диго Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nyzzo ї биого 60000 310000 UFFICIO DEL ATE RO MA 2 Registrato in 15. NOV. 2001 4 aln505721 1. 5.310.000 (lire trecentodiocimila p. II Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Gra p pro Il Responsabile Serviz i Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 9