Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. Maiorano Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/03/01 - R.G.N. 759/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PANICI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI GI, assunta dalla Recordati S.p.a. dal 6 aprile 1999 come impiegata cat. B1 con mansioni di informatore scientifico del farmaco e con patto di prova secondo le previsioni del C.C.N.L. Chimico Farmaceutico, è stata licenziata per mancato superamento della prova con lettera del 30 settembre 1999.
Ha impugnato il recesso, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2000, in punto di durata del periodo di prova, assumendo la illegittimità del recesso perché intervenuto oltre la scadenza del periodo di prova che avrebbe dovuto essere non di mesi 6, come ritenuto dal datore di lavoro, bensì di mesi tre, secondo la previsione del C.C.N.L., avendo ella svolto in precedenza attività lavorativa come informatore medico scientifico autonomo. Il Tribunale prima, e poi la Corte d' Appello di Milano, hanno respinto il ricorso, sotto entrambi i profili di doglianza prospettati:
1.erronea applicazione dell'art. 2, 4 comma, lettera C), del C.C.N.L., che riduce il periodo di prova da sei a tre mesi per gli informatori scientifici che abbiano prestato la loro attività con tale qualifica per almeno un biennio presso altre aziende. Il giudice d'appello ha ritenuto corretta la interpretazione del primo giudice secondo cui la previsione contrattuale collettiva contempla solo l'attività svolta con rapporto di lavoro subordinato (come si desume dal riferimento alla qualifica prevista dallo stesso C.C.N.L.), e non può ricomprendere anche la attività di informatore medico scientifico svolta in precedenza dalla GI con collaborazione autonoma.
2.la durata massima di 4 mesi, pretesa in subordine dalla GI, non sarebbe comunque a lei applicabile, perché il C.C.N.L. prevede espressamente un periodo di prova di 4 mesi per l'informatore scientifico senza esperienza che venga inquadrato nella qualifica iniziale di B1; il giudice d'appello ha rilevato al riguardo che la appellante è stata assunta non in B1, bensì nel superiore livello B2.
Avverso tale sentenza, 23 gennaio/22 marzo 2002 n. 186, ha proposto ricorso per Cassazione la GI, con unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. cod. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere limitato la propria interpretazione della normativa contrattuale in punto di durata del periodo di prova al criterio letterale, trascurando la ricerca della comune volontà delle parti, il criterio sistematico, e quello dell'equo contemperamento degli interessi.
Il motivo non è fondato.
Si deve premettere, per quanto riguarda le censure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).Per quanto riguarda le censure interpretative la stessa ricorrente riconosce che la determinazione contrattuale del periodo di prova deve contemperare due esigenze: da un lato la complessità delle mansioni assegnate, che spingono verso l'alto la durata della prova, dall'altro la precedente esperienza del lavoratore, che spingono verso il basso. Non è pertanto illogica la interpretazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto corretta la più lunga durata di sei mesi per la prova degli informatori assunti nel superiore livello B2 (come la GI ), rispetto ai quattro mesi per quelli assunti nell'inferiore livello B1.
Infatti, da una parte, la durata della prova deve corrispondere a quella prevista dal contratto collettivo per la qualifica attribuita dal datore di lavoro (Cass. 20 agosto 1986 n. 6982), dall'altra compete all'autonomia sindacale la valutazione della congruità del periodo di prova in relazione alle diverse qualifiche. Quanto al dimezzamento del periodo di prova a mesi tre, per gli assunti con precedente esperienza biennale nella medesima qualifica, non è illogica la interpretazione conforme dei giudici di merito secondo cui l'uso di lessico proprio del rapporto subordinato limita la rilevanza della esperienza precedente a quella svolta in tale forma contrattuale.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 29,00 oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004