Sentenza 2 agosto 2002
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- 1. Sinistri stradali: spese legali dovute anche se la transazione avviene nei 60 giorniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema Behale BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 1 1596 Oggetto stereLovefors M Mennt SEZ ONE Sunaobhta Lumnis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisti Dott. Antonio SAGGIO Presidente X.G.N. 5110/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 29204 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 08/04/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MO EN, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
- intimato avverso la sentenza n. 851/99 del Tribunale di VERONA, 2002 depositata il 03/11/99; 774 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO Ritenuto che MO VE ha impugnato per cassa- zione la sentenza in data 3 novembre 1999 del Giudice di Pace di Verona che ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla opposizione, ex art. 22 1. 1981 n. 689 da lui proposta, per sopravvenuta re- voca dell'ordinanza prefettizia opposta;
che in questo giudizio non si è costituita la Pre- fettura intimata. Rilevato che, con i due motivi del ricorso, illu- strati anche con memoria, il VE rispettivamente censura la disposta compensazione delle spese, e la violazione dell'art. 23 1. 689 cit., relativo all'obbligo della lettura del dispositivo in udienza. Considerato in premessa che il carattere discrezio- nale del potere del giudice del merito di compensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile in sede di legittimità il positivo esercizio solo se fondato su ragioni palesemente illogiche od inconsi- stenti, come tali inidonee ad integrare base argomenta- 2 tiva della volontà decisionale espressa sul punto (v.. ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597); che tale principio priva di consistenza il primo motivo del ricorso, dato che il richiamo della sentenza impugnata al pronto riconoscimento da parte del Prefet- to del fondamento dell'opposizione del VE (sulla questione preliminare della tardività dell'atto puniti- vo impugnato) ed al connesso esonero dell'opponente da ulteriore attività difensiva consente di cogliere la ratio della compensazione e la logicità del suo suppor- to logico (per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra); che non sussiste poi la denunciata violazione dell'art. 23 1. 689, risultando espressamente dalla narrativa della sentenza impugnata l'avvenuta lettura del correlativo dispositivo in udienza. Nè potendosi tale lettura reputarsi non rituale- come preteso dal ricorrente per il fatto che, con riferimento a 12 identici e colti ricorsi tutti identicamente decisi, nei suoi confronti, con declaratoria di cessazione del- la materia del contendere, sarebbe stata data unica e contestuale lettura, cumulativamente riferita ai pre- detti ricorsi e non reiterata per dodici volte la let- tura di tale identico dispositivo;
evidente essendo, 3 alla stregua della stessa prospettazione impugnatoria, l'assenza di alcun profilo invalidante in siffatta mo- dalità di lettura;
che, in conclusione, il ricorso deve essere inte- gralmente respinto, senza che via sia da provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva della parte in esso vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione prima civile, 1'8 aprile 2002. Il Consigliere estens Il Presidente Mario Rosario Morell. Antonio Saggio анг CORTE SUPREMA CASSAZIONE Pro Porla IL CANCELL E Depr Andrea Banchi -2 AGO 2002 IL CANGELNERE