Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica "ex novo" del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12690 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LO, elett.te dom.to in Roma, Via Flaminia n. 141, presso lo studio dell'Avv. Roberto Chiriaco, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale per atto Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 13.03.2001, Rep. n. 56422.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 6592 del 2.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.4.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Rita Raspanti per l'Istituto controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 maggio 1995 il Pretore del lavoro di Roma rigettava il ricorso con il quale LO OR aveva chiesto che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-INAIL fosse condannato ad erogargli una rendita per ipoacusia.
Avverso questa sentenza il OR proponeva appello, che veniva dichiarato improcedibile dal Tribunale di Roma, con sentenza del 2 marzo 2000, in base al rilievo che, non essendo stato l'atto notificato nel termine originariamente stabilito con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ciò aveva determinato l'inesistenza (e non la nullità) della notificazione, non passibile di sanatoria.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OR in base ad un unico motivo.
L'INAIL ha resistito con controricorso, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dall'Istituto controricorrente. Se è vero, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile qualora non contenga, a normà dell'art. 365, primo comma n. 3, c.p.c, l'esposizione sommaria dei fatti, è altrettanto vero che,
per costante giurisprudenza, l'inammissibilità non deve essere pronunciata ove tale esposizione possa essere ricavata con sufficiente chiarezza dal complessivo contenuto dell'atto, comprendente, quindi, anche la parte riservata ai motivi (v., nella specie, pag. 3 del ricorso del OR, ove si afferma che il Tribunale, nell'udienza di discussione, aveva assegnato all'appellante un termine per il deposito dell'atto di appello e che questo termine era stato regolarmente osservato).
Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia "la violazione di legge e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di sanabilità della notifica" (rectius:
violazione degli art. 434 e 435 c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, dopo avergli concesso, all'udienza di discussione, un termine per consentirgli la notifica dell'atto in precedenza non effettuata, abbia poi dichiarato l'improcedibilità dell'appello nonostante che il suddetto termine fosse stato osservato.
Il ricorso è privo di fondamento.
Dagli atti relativi al giudizio di secondo grado - che questa Corte ha il potere di esaminare, essendo stato con il ricorso denunciato un error in procedendo - risulta che il Tribunale di Roma, nell'udienza del 29 ottobre 1997 fissata per la discussione della causa, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'INAIL e rilevato che non era stata provata l'avvenuta notificazione all'Istituto appellato dell'atto di impugnazione, su espressa richiesta del procuratore del OR ha rinviato la causa all'udienza del 13 gennaio 1999, per dar modo al difensore di depositare l'atto. E risulta altresì che in tale udienza, nella quale l'INAIL non si è costituito in giudizio, il sostituto del difensore dell'appellante (Avv. Pescatori in luogo dell'Avv. Chiriaco), senza depositare alcun atto, ha chiesto che la causa venisse posta in decisione (la causa è stata poi presa in decisione, dopo un ulteriore rinvio, nella successiva udienza del 7 maggio 1999, sempre alla presenza dell'Avv. Pescatori in sostituzione dell'Avv. Chiriaco, che non ha depositato alcunché, e con successiva lettura del dispositivo è stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello).
Da questi elementi di fatto risulta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso per cassazione, che l'atto di appello notificato all'INAIL non costituito in giudizio - non è stato mai depositato nonostante il termine concesso.
Ciò posto, se è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6841 del 29 luglio 1996, in sede di composizione di un contrasto che era sorto all'interno della medesima Corte in tema di nullità o di inesistenza della notificazione dell'atto di appello nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui sia la nullità che l'inesistenza, materiale o giuridica, della notificazione dell'atto impone al giudice di fissare una nuova udienza affinché l'appellante, in caso di mancata costituzione in giudizio dell'appellato, possa rinnovare (o effettuare ex novo) la notifica, è altrettanto vero che nella medesima sentenza, in relazione alla mancata osservanza da parte dell'appellante dell'ordine impartito dal giudice, è stato pure testualmente sostenuto che, "da un lato, alcuni termini, come rilevato in dottrina, pur non essendo espressamente definiti perentori, hanno matrice identica a quelli qualificati tali, sicché non è possibile escludere, in senso assoluto, l'applicazione estensiva degli artt. 152 e 153 c.p.c. inerenti ai termini perentori e, dall'altro, che una specifica comminatoria per l'inosservanza del termine può apparire perfino superflua se si tiene conto del fatto che, ove non venga in essere lo strumento della rinnovazione, automaticamente la nullità si consolida in termini irreversibili in ragione della pronuncia di nullità dell'atto di vocatio in ius". Per questa ragione da parte delle Sezioni Unite è stato in modo espresso definito "necessariamente perentorio", e quindi posto a pena di decadenza e non prorogabile, il termine concesso per la notifica ex novo del ricorso (o per la rinnovazione) con rinvio della causa ad un'altra udienza.
Questi ultimi rilievi, con il principio di diritto che ne risulta circa la perentorietà del termine, vanno applicati alla fattispecie in esame, che è analoga quanto ai presupposti di fatto e identica nelle conseguenze che se ne debbono trarre a quella decisa dalle Sezioni Unite: entrambe le fattispecie, infatti, sono caratterizzate dalla mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice ed avente per oggetto, in un caso, il deposito in giudizio dell'atto di appello che si assumeva essere stato già notificato e, nell'altro, la rinnovazione della notificazione del ricorso. Anche nel caso in esame, del resto, il rinvio della causa ad una udienza successiva è stato disposto dal Tribunale di Roma non solo per permettere il deposito a cura dell'appellante dell'atto di appello, ma soprattutto per consentire al medesimo appellante di sanare il vizio conseguente alla (in quella udienza rilevata) inesistenza della notificazione. Ne deriva che, attesa la perentorietà del termine assegnato al OR per provvedere al suddetto deposito, la sua mancata osservanza ne ha determinato la decadenza e bene ha fatto il giudice dell'appello a dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione. Tenuto conto delle argomentazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata, con le necessarie correzioni da apportare alla motivazione nei termini sopra indicati e ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., deve rimanere ferma (essendo il suo dispositivo conforme al diritto), il ricorso proposto dal OR deve essere rigettato.
Attesa la natura della controversia, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003