Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12690
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

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Il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica "ex novo" del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12690
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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