Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 6 64 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risatto SEZIONE TERZA CIVILE AGRARLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 3904/01 6124 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. Rep. 771 SABATINI Consigliere Dott. Francesco Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Ud.09/12/02 Consigliere WDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: | RE TA, RE SC, RE AG, AN, eredi tutti di NO NG, RE | elettivamente domiciliati in ROMA presso IA | CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CARLO MAGNO, con studio in 74100 TARANTO VIA DE CESARE, 18, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FA COSIMO, in persona del Curatore AL | dott. Antonio Pastore, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COLUZZI, difeso dall'avvocato 2482 -1- GIUSEPPE PANZA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 247/00 della Sezione distaccata | di Corte d'Appello di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, sezione unica civile emessa il 25/10/ 2000, | depositata il 16/11/00; RG.124/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato PARPINELLA LORIS ( per delega avv. Giuseppe Panza ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 11 genn.-13 apr. 2000 il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda proposta con citazione notificata il 7/10/1997 dai germani TA, SC, AG e AN RE, nella loro qualità di eredi del defunto NO RE, nei confronti del AL di MO NI: domanda avente ad oggetto la convalida dell'offerta reale della somma di L. 333.000.000 fatta dagli attori al AL convenuto con atto per ufficiale giudiziario dell'8 sett. 1997 con riferimento alla sentenza dello stesso Tribunale di Taranto del 25 ott.-10 dic. 1991, confermata in appello con sentenza della Corte leccese 5 sett. 1994 e passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso, proposto avverso tale ultima sentenza dal AL convenuto, con sentenza della Corte di Cassazione n. 4565 del 22 maggio 1997, in forza della quale era stata accolta la domanda di NO RE di riscatto del fondo rustico di h.
4.3677 sito in agro di S. Giorgio Jonico, contrada Baronia, acquistato dal FA all'epoca in bonis con atto per notar Elia del 21/1/1986, in spregio del diritto di prelazione spettante al RE nella sua qualità di coltivatore diretto proprietario di fondo confinante, con il conseguente obbligo del RE, quale proprietario del fondo riscattato, di corrispondere al convenuto il prezzo indicato nel rogito. Alla statuizione di rigetto il Tribunale era pervenuto accogliendo l'eccezione di decadenza proposta dai germani RE per essere stata l'offerta reale oggetto della lite effettuata oltre il termine di tre mesi fissato dall'art. 8, 5° co., l. 26/5/1965 n. 590 e decorrente dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte, ritenuto come il momento del passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto il diritto, giusta quanto disposto dal secondo comma dell'art. unico della 1. 8/1/1979 n.
2. Avverso la suindicata sentenza i germani RE hanno proposto appello con il quale, ribadendo l'assunto secondo cui il termine di tre mesi inizia a decorrere non già dalla data del deposito della sentenza della Suprema Corte, bensì da quello della comunicazione del deposito di detta sentenza e quindi dalla conoscenza dell'avvenuto passaggio in giudicato di quella che riconosce il diritto di riscatto, hanno insistito nel chiedere in via principale l'accoglimento della domanda con conseguente declaratoria di validità, tempestività ed efficacia dell'offerta reale contestata, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, esperita dal AL appellato subordinatamente all'accoglimento della domanda principale, avente ad oggetto il pagamento delle somme corrispondenti al valore delle opere eseguite dopo la trascrizione della domanda di riscatto. In via gradata, inoltre, gli appellanti hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. unico della legge n. 2/79 se interpretata nel senso dell'inizio della decorrenza del termine di tre mesi non già a partire dalla data di comunicazione del deposito della sentenza comportante il passaggio in giudicato di quella di riconoscimento del diritto di riscatto, bensì dalla data della sua pubblicazione. Nella resistenza del AL, che contestava anche l'eccezione di incostituzionalità e riproponeva in via gradata la domanda riconvenzionale, - 1con sentenza 16la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto novembre 2000 rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado, ribadendo, in conformità al primo giudice, che la norma del 2° comma dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979 va intesa nel senso che il termine ivi previsto, nel caso di ricorso per cassazione, comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di legittimità, a prescindere dall'effettiva conoscenza che ne abbia la parte interessata, senza che tale interpretazione appaia vulnerata da dubbi di incostituzionalità. Hanno proposto ricorso per cassazione i RE sulla base di due motivi. Ha resistito il AL FA COSIMO con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 prel., 2935, 2964 e 2966 c.c. 133 c.p.c., 64 e 120 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si dolgono che il giudice di appello non abbia ritenuto che trattandosi di sentenza della Cassazione - il cui rito non prevede la lettura immediata del dispositivo - il termine trimestrale per il pagamento del prezzo al fine di non decadere dal diritto di riscatto, deve decorrere non dalla pubblicazione della sentenza ma dalla sua comunicazione alla parte. Con il secondo mezzo i ricorrenti sollevano eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, ove interpretato nel senso della presente sentenza. I due motivi che, per la connessione delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondate. Va al riguardo premesso che ai sensi del 2° comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, interpretativa in via autentica dell'art. 8 1. n. 590 del 1965, “i termini (per il pagamento del prezzo di riscatto) decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto". Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Lecce 5 settembre 1994 che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di riscatto di NO RE (dante causa degli attuali ricorrenti), è passata in giudicato alla data in cui è stata pronunciata la sentenza 22 maggio 1997 n. 4565 di questa Corte Suprema, che rigettava il correlato gravame. Da quel momento, pertanto, è cominciato a decorrere il termine di 3 mesi per il pagamento del prezzo che è avvenuto mediante offerta reale 1'8 settembre 1997, in epoca tardiva, come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata. Il chiaro tenore letterale della legge n. 2 del 1979 non può dare adito ad interpretazioni diverse, attribuendo rilevanza - come vorrebbero i RE - al diverso e successivo momento della comunicazione della sentenza di legittimità, quando cioè la parte interessata ha effettiva e formale conoscenza della sentenza stessa. Né questa interpretazione può ritenersi sensibile ai dubbi di costituzionalità avanzati con il secondo motivo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Essi sono già stati dissolti dalla Corte leccese rilevando, da un lato, che la violazione del principio di uguaglianza presuppone il trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni omogenee, "presupposto che nel caso di specie non ricorre"; dall'altro, che per la violazione del diritto di difesa deve trattarsi di un termine di carattere processuale e non, come nella specie, di natura sostanziale, ove il termine riguarda “il tempo entro il quale deve essere perfezionato il diritto di riscatto, vera e propria fattispecie a formazione successiva composta dal riconoscimento giurisdizionale di tale diritto e dal pagamento del prezzo da parte del riscattante acquirente". Al riguardo, il suddetto giudice ha anche richiamato i significativi precedenti di questa Corte Suprema n. 6 del 1982 e n. 110 del 1999 (che hanno dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di incostituzionalità sollevate a proposito dell'art. 8 1. n. 590 del 1965), ai quali si può aggiungere la sentenza 8 maggio 1990 n. 228 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, 1° co., 1. n. 392 del 1978 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., laddove fa decorrere il termine semestrale di esercizio del diritto di riscatto degli immobili urbani dalla trascrizione del contratto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato invece che dal momento dell'effettiva conoscenza. Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va rigettato. Trattandosi della prima pronuncia esplicita di questa Corte sulla questione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ga me Fiducia Schelonwe DEPOSITA N IA L CANCE Ogg: 21 FEB. 2003 Innocent Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-x-2003 serie 4 al n. 35644 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL COLLABORATION CELLERIA