Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
ee 68037 ее N ' N I I C V [ REPUBBLICA ITALIANA L E V V I H N I G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO V N I N T I 8 Y % CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 N / Oggetto I 5 N ' / V 1 § 6 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 8 9 04 6 22 /03 Composta ISTRELLA ORESTANO Dott. Fran R.G.N. 3573/00 - Presidențe 5633/00 Cron. 10438 CICALA Rel. Relatore Dott. Mario Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 68037 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFFICIO DEL REGISTRO di ACQUI TERME, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope2002 3203 legis;
-1
- ricorrente -
contro
RT AU MA;
intimata e sul 2° ricorso n° 05633/00 proposto da: RT AU MA, elettivamente domiciliatA in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato GAETANO MARGIOTTA, che 1A difende unitamente all'avvocato RAFFAELLO SALVATORE, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO ACQUI TERME;
intimati avverso la sentenza n. 81/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 03/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della Legge n.89/01; udito per il resistente l'Avvocato MARGIOTTA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. il rigetto del ET CARESTIA che ha concluso per ricorso;
-3- 3573SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 81/37/99 del 3 novembre 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la impugnazione della sig.ra AR UR RO avverso il provvedimento con cui le erano state negate le agevolazioni "prima casa". La contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato, così come rilevato dal Procuratore Generale;
infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'art. 1, comma 2, della legge 75 del 1993, riconosce il diritto alle agevolazioni tributarie sull'acquisto della c.d. "prima casa" a chi possieda altra abitazione che però risulti inidonea per qualsiasi ragione, anche sopravvenuta;
quindi le agevolazioni spettano a chi possieda una abitazione in località diversa ed a notevole distanza dal luogo di residenza o di lavoro (Cass. 28 giugno 2000 n. 8771). Anche il motivo di ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese deve essere rigettato trattandosi di valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
Lacorte, riuniti i ricorsi li rigetta entrambi, in quanto manifestamente infondati. Compensa fra le parti le spese di causa. M Così deciso nella camera di consiglio della sezione Mancial IL CANCELLERE C LD Ascanic F tributaria il 10 luglio 200 IA R IL PRESIDENTE E T Costello A M IN CANCELLERIA 27 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 LD AS