Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall'INPS prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesino, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ RI LV, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e di difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 7905/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/11/99 R.G.N. 982/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Torino, rigettava il ricorso col quale la sig. AR VI PE, premesso che TINPS le aveva comunicato che sulla pensione di reversibilità di cui era titolare si era formato un indebito di L. 11.729.450, relativo al periodo 1^ febbraio 1986 - 31 febbraio 1989, indebito che, a seguito di ricorso al Comitato provinciale era stato condonato nella misura di un quarto, chiedeva che venisse dichiarato che non era tenuta a restituire alcuna somma all'INPS.
Avverso la decisione di primo grado la sig. PE proponeva appello al Tribunale di Torino, che lo rigettava ritenendo che la normativa prevista dagli artt. 260 e seguenti della legge 662 del 1996 aveva dettato, con effetto retroattivo ed in via provvisoria,
una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella precedente, da cui risultavano rilevanti ai fini della reperibilità degli indebiti previdenziali anteriori al 1^ gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale e quello di ipotesi di dolo del pensionato. Rilevato in proposito che era pacifico che per l'anno 1995 l'appellante aveva percepito un reddito imponibile IRPEF superiore a 16 milioni e che l'ipotesi di dolo era esclusa per ammissione della stessa INPS, dichiarava che l'indebito era ripetibile nella misura pari a tre quarti della somma percepita in più rispetto al dovuto. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la pensionata propone ricorso, formulandolo in un unico motivo.
L'INPS si è costituita depositando procura ad litem. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 80 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 legge n. 88/89,13 legge 412/91, i commi 260-265 legge 23 dicembre 1996 n. 662
e 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ricorrente, nel richiamare due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (n. 6369 del 14 luglio 1997 e n. 9489 del 27 settembre 1997) sostiene che, dovendosi applicare all'indebito per ratio e voluntas legis la disciplina più favorevole, non era corretto pretendere l'applicazione retroattiva di una norma (l'art. 1, comma 260, legge 662/96) che non solo non era più favorevole, ma permetteva anche di far ridiscutere una situazione ormai definita in applicazione di una disciplina totalmente esonerativa, andando ad incidere su situazioni sostanziali precedentemente in essere e frustrando l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. La ricorrente poneva in proposito questione di costituzionalità della norma in esame in relazione alla ritenuta retroattività della stessa. II motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000, con la quale è stato composto il contrasto di giurisprudenza che in seno alla medesima Corte era derivato, rispetto al prevalente indirizzo, dalle due pronunce indicate dalla ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecento sessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosesessantatreesimo e duecento sessantacinquesimo L. 23 dicembre 1996 n. 662, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la suddetta precedente disciplina. A questo principio di diritto e alle ragioni che lo sostengono basta fare riferimento per disattendere tutte le censure dedotte nel ricorso per cassazione.
Essi valgono anche con riguardo alla normativa sul recupero dell'indebito previdenziale stabilita dall'art. 38 commi 7 e seguenti della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che riproduce sostanzialmente, sulla questione oggetto della presente causa, la medesima disciplina nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1^ gennaio 2001.
Riguardo alla questione di legittimità costituzionale formulata dalla ricorrente, essa appare manifestamente infondata. Ed invero trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate a bilanciare i contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, mentre deve pure escludersi che si sia verificata una violazione di norme costituzionali a causa del riferimento fatto dalle suddette norme di legge a fatti passati, dei quali in via transitoria sono stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori di redditi più bassi). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Non viene emesso alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio in quanto l'INPS, dopo il deposito della procura ad litem non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003