Sentenza 9 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14444 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA PINOME DEL POPOLO ITALIANO1 4 4 4 4 / 0 2 LA COR E Oggetto Rapporto di SEZIONE TERZA CIVILE sub-distribuzione per la vendita di automobili. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5488/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron.33550 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Rep. 3783 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere- Ud. 24/05/02 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio D.M.I. s.r.l., in persona dell'amministratore unico dal Sig. dott. Leonardo Maria Caputo, elettivamente domiciliata IL SOLE 24 ORE per diritu in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso 10 studio 9 OTT 2002 IL CANCELLIERE dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta procura in atti;
ANCELLERIA ricorrente
contro
DAIHATSU MOTOR CO. LTD., in persona del legale rappresentante OS ZU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo 2002 studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la difende 1251 1 unitamente all'avvocato FRANCESCO DE LUCA, giusta procura in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 28/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione civile emessa il 15/12/98, depositata il 19/01/99; RG.301/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MASSIMO SCARDIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. D.M.I. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento 17-20.7.96 n. 751/96 con la quale era stato ad essa inibito di ulteriormente qualificarsi come "distributore unico per l'Italia" e come "distributore" di AT, di ulteriormente utilizzare il marchio e/o l'emblema ("logo") AT nella carta da lettere e nel materiale pubblicitario in associazione con la predetta qualifica;
le era stata, altresì ordinata la distruzione ed il ritiro della carta da lettere e del materiale pubblicitario;
era stata condannata al risarcimento dei danni, in favore della AT OR Co Ltd., da liquidarsi in separato giudizio, era stata fissata la somma di £. 5 milioni per ogni eventuale violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella decisione;
era stata ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano "La Repubblica" e sulla rivista "Quattroruote". Resisteva in giudizio la AT OR Co. Ltd che chiedeva, a sua volta con appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza laddove aveva negato che la D.M.I. si fosse resa responsabile della violazione dei diritti di marchio AT sul marchio emblematico, ritenendo tale uso lecito in quanto in funzione "meramente descrittiva ex art. 1 bis 1. marchi". Con sentenza 15.12.98 – 19.1.99 la Corte di Appello di Trento, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale;
2) condanna la D.M.I. a rifondere a controparte le spese del grado, che liquida in complessive £. 15.193.000 di cui £. 12.000.000 per onorari di avvocato, £.
2.424.000 per diritti di procuratore, £. 769.000 per spese, oltre I.V.A., C.N.A.P. e maggiorazioni come e se per legge dovuti". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la D.M.I. s.r.l. 3 Ha resistito con controricorso la DAIHATSU MOTOR Co. LTD. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la D.M.I. s.r.l. denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 C.P.C. e dei principi che disciplinano l'istituto del litisconsorzio necessario: ART. 360 N.3 cod. proc. civ." esponendo le seguenti doglianze. Di fronte all'eccezione dell'odierna ricorrente di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 102 c.p.c. (in quanto, muovendo la decisione della causa dalla vigenza di un rapporto di distribuzione selettiva, conforme a regolamento comunitaria, fra la Interstar s.r.l. e la AT OR Co., contestata da quest'ultima, non si poteva prescindere dalla partecipazione al giudizio della Interstar s.r.l.), la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione con una duplice argomentazione: - essendo l'azione proposta dalla AT OR Co. azione di accertamento negativo, non ricorrevano, in radice, gli estremi del litisconsorzio necessario, circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità alle sole azioni dirette alla pronuncia di sentenze costitutive;
- trattavasi, comunque, di accertamento incidenter tantum di nessuna efficacia nei confronti della Interstar s.r.l. e, pertanto, tale da non integrare la necessità della sua partecipazione al giudizio. La motivazione non convince in quanto in tutte le sue difese scritte la AT OR Co., pur subordinatamente alla domanda di accertamento negativo di un pregresso rapporto di distribuzione con l'Interstar s.r.l., ha chiesto che, accertato un (imprecisato) grave inadempimento della Interstar s.r.l. al contratto di distribuzione, venisse pronunciata la risoluzione di tale contratto ex art. 1453 cod.civ.; e la pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive ha natura ed effetti di sentenza costitutiva. Il motivo non può essere accolto. Infatti la doglianza deve ritenersi inammissibile (data la sua genericità: non viene infatti precisato in quale atto ed in quali precisi termini la domanda in questione sia stata proposta) prima ancora che priva di pregio (dato che il litisconsorzio in questione non sussiste, infatti, premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa - cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996- si osserva che la AT OR Co. LTD. (oltre a non aver ovviamente proposto domande contro la Interstar s.r.l.., dopo aver citato in giudizio solo la D.M.I. s.r.l.) non ha proposto un rituale petitum avente ad oggetto detta risoluzione nei confronti della D.M.I. s.r.l. (v. traľ'altro l'atto introduttivo di primo grado), ma si è invece limitata a parlarne solo a titolo di (ulteriore) argomentazione (da valutare quindi con accertamento meramente incidentale inidoneo a passare in giudicato) a sostegno delle proprie domande proposte contro la D.M.I. Italia, nel senso che (secondo detta argomentazione) la Interstar, non essendo più distributore - dovendo il contratto di distribuzione considerarsi risolto non poteva ovviamente attribuire alla - D.M.I. Italia la qualità di sub-distributore; v. sul punto, tra le altre, Cass. n. 325 del 24/01/1985: “Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si ha litisconsorzio necessario quando venga dedotta in giudizio una situazione plurisoggettiva unica e in ordine alla quale si chieda un provvedimento costitutivo, non gia' allorche' si proceda, in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti del giudizio, ad un accertamento che riguarda anche la parte non presente in giudizio, dal momento che tale accertamento puo' ben compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo, senza chiamare in giudizio il terzo, il quale non subira' alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei di lui confronti”. E' opportuno aggiungere per chiarezza che il Giudicante ha fondato la sua decisione non sull'impossibilità per la Interstar di attribuire alla D.M.I. Italia la qualità di sub- distributore per essere stato risolto il contratto di distribuzione tra la stessa Interstar e la D.M. Co. LTD., ma sull'affermazione che il contratto di sub-distribuzione, pur potendo in teoria esser stipulato per facta concludentia, nella specie non era stato provato;
va aggiunto cioè, in altri termini, che anche il percorso argomentativo della Corte di Appello non si basa in realtà su detta asserita risoluzione). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione del Regolamento C.E.E. N. 123/85, emanato dalla commissione in data 12.12.84 e dei principi che disciplinano la distribuzione selettiva di autoveicoli nel territorio comunitario: art. 360 n.3 cod. proc.civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti: art. 360 n. 5 cod.proc.civ." esponendo doglianze i cui punti essenziali sono i seguenti. In sede d'appello, con il secondo e terzo motivo l'odierna ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la scrittura privata in data 15 gennaio 1994 non istituiva un rapporto derivativo di sub-distribuzione, ma configurava una cessione di contratto, inopponibile alla AT OR Co. per la mancata prestazione di assenso da parte di quest'ultima. La censura è stata disattesa dalla Corte territoriale per le ragioni così riassumibili: - il testo della scrittura privata, nel suo contenuto logico-letterale, rappresentava "una vera e propria cessione di contratto di distribuzione", con tutte le conseguenze, in punto di assenso del contraente ceduto, evidenziate dal Giudice di primo grado;
- a fronte di tale titolo contrattuale non vi era prova alcuna che le parti avessero posto in essere un diverso contratto di subdistribuzione ai sensi dell'art. 36 del regolamento comunitario. La motivazione, a cui i Giudici di secondo grado hanno affidato il loro convincimento, è frutto di un fraintendimento in quanto l'attuale ricorrente non ha mai allegato che la qualità di distributore in esclusiva della D.M.I. s.r.l., in luogo dell'Interstar s.r.l., trovasse titolo nella scrittura privata in data 15 gennaio 1994, ma ha sempre sostenuto che la D.M.L s.r.l. era sub-distributore dell'Interstar s.r.l, a seguito di designazione operata da quest'ultima, in conformità al vigente regolamento comunitario: designazione, per la cui efficacia ed opponibilità alla AT OR Co., non occorreva alcun assenso di quest'ultima ai sensi dell'art. 1406 cod. civ... E' evidente che tale designazione, non contestata ex adverso e non contestabile, per il rilievo (prioritario ed assorbente) che la D.M.I. s.r.l. commercializzava in tale veste giuridica_le auto prodotte dalla AT (circostanza che aveva proprio determinato la proposizione della istanza inibitoria di quest'ultima), era circostanza del tutto pacifica e che non necessitava, perciò, di prova alcuna. Una volta accertato che il rapporto di distribuzione fra Interstar s.r.l. e D.M.C. (ampiamente documentato) non si era mai risolto per inadempimento della distributrice, i Giudici di merito avrebbero, conseguenzialmente, dovuto dichiarare la piena legittimità dell'attività distributiva, da parte della D.M.I., dei prodotti AT, avvalendosi del logo e del marchio AT. Anche questo motivo non può essere accolto in quanto l'impugnata decisione è in ogni sua parte esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare occorre anzitutto rilevare: - A) che (come già esposto) la Corte d'Appello (nella sua vera ratio) non si è basata sui rapporti tra la AT OR Co. e la Interstar s.r.l. (permanenza o meno del rapporto di distribuzione), ma sui rapporti tra quest'ultima e la D.M.C. (stipulazione o meno del contratto di sub-distribuzione) e che quindi deve ritenersi del tutto irrilevante (e quindi inammissibile) ogni doglianza concernente i primi;
-B) che la stipulazione di un (valido) contratto di sub- distribuzione era certamente contestabile ed in concreto è stata contestata (talora in forma esplicita e talora in forma implicita) dalla AT OR Co., (come si evince fin dall'atto di citazione di primo grado). Ciò premesso si osserva che il Giudice di secondo grado non ha affatto posto in essere il “fraintendimento" predetto, ma ha al contrario ben compreso il motivo di appello in questione, ed ha considerato il contenuto della scrittura privata in data 15 gennaio 1994 come un elemento di convincimento (insieme agli altri) a suffragio della conclusione che la D.M.I. non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta stipulazione del contratto di sub-distribuzione ...omettendo di indicare perfino i "fatti" da cui tale contratto avrebbe tratto origine...>>; inquadrando tale rilievo in un iter argomentativo sufficiente, logico, non contraddittorio e rispettoso della normativa in questione. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 190,06 oltre € 6.000 (seimila euro) per onorario. Così deciso a Roma il 24.5.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Garan Fiducio Albert. The IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOR CANCELLERIA Oggi 9 OTT. 2002 ✓ ERECT Innocenzo Pattis 4. 200 47250 5744 109T 129,11 Kiudizia 456T 20166 TOT. 149,17 8 0 0 versode E. 139.44