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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4155/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1486/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 06/04/2022
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAM. n. 100850000665000070 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la contribuente ha lamentato l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Pachino ai fini TA.R.ES. per l'anno 2013 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione impugnata con vittoria di spese.
La società che svolge l'attività di riscossione per conto del Comune di Pachino rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_1 ha insistito sul proprio operato chiedendone la conferma con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del difensore antistatario.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione osserva che l'avviso di accertamento prodromico risulta essere stato notificato via p.e.c. in data 11.11.2019 e pertanto la notifica, contrariamente a quanto eccepito, risulta regolare ed il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore della difesa del resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Difetto di motivazione della decisione – errore nella valutazione delle risultanze probatorie. L'organo giudicante è incorso in un macroscopico errore nella valutazione delle risultanze probatorie e nei documenti.
Ciò in quanto non emerge da alcuna allegazione, né dalle eccezioni sollevate da parte resistente, che l'avviso di accertamento risulti notificato via pec in data 11.11.2019. Invero parte resistente, al contrario asserisce che l'avviso di accertamento sia stato notificato a mezzo posta in data 29/10/2018, limitandosi a tal proposito a produrre avviso di ricevimento del plico ove viene attestata la mancata consegna per assenza del destinatario. Inoltre, anche a voler considerare per assurdo fondata la motivazione fornita dal Giudice di prime cure, se la notifica dell'avviso di accertamento fosse avvenuta l'11/11/2019 sarebbe stata ugualmente invalida trattandosi di Tarsu anno 2013 e, dunque, eseguita ben oltre il termine decadenziale richiesto dalla normativa applicabile. Nel merito si ribadisce anche in secondo grado la fondatezza del ricorso. E' indubbia la fondatezza della domanda di parte ricorrente che ha richiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. n. 100850000665000070 dell'11.11.2019, relativa a Tarsu anno 2013, perché notificata in data
20/12/2019, ben oltre i cinque anni entro cui può essere esercitata la pretesa creditoria comunale, e ciò in quanto nelle more non è intervenuto alcun atto interruttivo di detto termine non essendo stato notificato l'atto prodromico. Orbene, nel caso dell'ingiunzione di pagamento impugnata con il ricorso del 17/02/2020, essa deve considerarsi nulla per mancanza di valida notifica dell'atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento n. 45 del 04/07/2018. A tale proposito, si sottolinea ancora una volta che le allegazioni prodotte da controparte non sono sufficienti a provare la notifica dell'avviso di accertamento de qua, in quanto il procedimento notificatorio risulta totalmente viziato, non essendo stata prodotta in giudizio la prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l'ufficio postale del plico non recapitato al contribuente assente e l'avviso di ricevimento della stessa raccomandata CAD.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1486/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 06 Aprile
2022.
La Studi e Servizi alle Imprese Srl, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 17 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative. All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'oggetto del presente giudizio è costituito: dalla verifica della legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.100850000665000070 dell'11.11.2019 relativa a TARES 2013; dalla correttezza della sentenza di primo grado n.1486/2022, con particolare riferimento: alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
alla sussistenza o meno di un vizio di motivazione della decisione di primo grado;
alla dedotta decadenza quinquennale dell'azione impositiva/riscossiva. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza di primo grado meriti conferma.
Sulla dedotta nullità dell'ingiunzione per difetto di notifica dell'atto presupposto, l'appellante ha sostenuto, sin dal primo grado, che l'avviso di accertamento n.45 del 04.07.2018 non le sarebbe mai stato notificato,
e che la resistente, pur avendo eccepito l'avvenuta notifica a mezzo servizio postale in data 29.10.2018, non avrebbe assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto solo un avviso di mancata consegna del plico, privo: della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ex art.8, L.890/1982; e del relativo avviso di ricevimento della CAD.
Il Collegio osserva quanto segue.
In materia di atti impositivi e di riscossione, è principio consolidato che, in presenza di specifica contestazione del contribuente, incomba sull'Amministrazione finanziaria o sul Concessionario della riscossione l'onere di dimostrare il corretto perfezionamento della procedura di notifica dell'atto presupposto, attraverso l'esibizione degli atti e dei documenti che comprovino: l'invio del plico contenente l'atto; l'esito del tentativo di consegna
(con eventuale constatazione dell'assenza del destinatario); l'invio della CAD, ove dovuta;
e il perfezionamento della stessa (ricezione o compiuta giacenza). Tuttavia, l'assolvimento di tale onere deve essere valutato in concreto alla luce del complesso degli atti in atti e della condotta processuale della parte contribuente.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a dedurre, in termini generici, di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento, senza tuttavia: contestare specificamente la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica;
allegare circostanze concrete idonee a dimostrare l'assenza di ogni effettiva conoscenza dell'atto; articolare mezzi di prova volti a contrastare la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, limitandosi a richiamare la mancata produzione della CAD e del relativo A/R. In altri termini, la contestazione dell'appellante resta confinata ad una mera affermazione di mancata ricezione, priva di un adeguato supporto allegatorio ulteriore, mentre la documentazione prodotta dal Concessionario – attestante l'invio del plico all'indirizzo del destinatario e la mancata consegna per assenza – è sufficiente, nel quadro del caso concreto,
a dimostrare che la procedura notificatoria sia stata comunque attivata in modo conforme alla normativa vigente, salvo mere irregolarità formali non tali da incidere sul perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La mancata produzione in giudizio della CAD e del relativo A/R non può, di per sé sola, essere considerata decisiva a fondare la pretesa inesistenza o radicale nullità della notifica dell'avviso di accertamento, ove: risulti provato l'inoltro del plico all'indirizzo corretto del destinatario;
sia documentato il tentativo di consegna e la conseguente giacenza;
non sia offerta dalla parte contribuente una prova, neppure indiziaria, di un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. Nel caso concreto: la contribuente ha avuto piena contezza della pretesa tributaria in occasione della notifica dell'ingiunzione di pagamento dell'11.11.2019,ricevuta via
PEC il 20.12.2019; ha potuto tempestivamente proporre ricorso avverso detta ingiunzione, articolando le proprie difese nel merito e sul piano formale;
non risulta, quindi, pregiudicato il diritto di difesa né risulta compromessa la possibilità di contestare compiutamente la legittimità della pretesa. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la mancata produzione della CAD – pur costituendo una carenza documentale non conforme al modello ideale della notifica postale – non assuma, nella concreta fattispecie, valenza tale da comportare la nullità radicale dell'atto presupposto e, per conseguenza, dell'ingiunzione di pagamento. Ne deriva che il primo motivo di gravame, relativo alla dedotta nullità dell'ingiunzione per vizio di notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi infondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che l'avviso di accertamento prodromico sarebbe stato notificato via PEC in data 11.11.2019, deducendo che: dagli atti di causa non emergerebbe alcuna notifica via PEC dell'avviso di accertamento;
l'unica notifica via
PEC riguarderebbe l'ingiunzione di pagamento del 20.12.2019; la stessa resistente avrebbe sempre fatto riferimento ad una notifica a mezzo posta in data 29.10.2018. Il Collegio osserva che la frase contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, là dove menziona una notifica via PEC dell'atto prodromico in data 11.11.2019,deve essere letta alla luce dell'intero contesto motivazionale e della documentazione in atti, potendosi ravvisare, al più, un mero errore materiale di riferimento all'atto notificato (avviso di accertamento vs ingiunzione) o alla modalità di notifica, che non incide, tuttavia, sul nucleo essenziale della decisione di rigetto del ricorso. In particolare: la ratio decidendi della sentenza di primo grado risiede nella complessiva ritenuta regolarità del procedimento notificatorio del titolo presupposto e, quindi, nella legittimità dell'ingiunzione di pagamento;
l'indicazione della PEC e della data 11.11.2019 può qualificarsi come un'imprecisione formale, non tale da inficiare la sostanza del giudizio di conformità della pretesa tributaria.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione, si osserva che: la sentenza di primo grado, pur con formula sintetica, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto regolarmente notificato l'atto prodromico e, conseguentemente, infondate le censure del contribuente;
la motivazione, benché concisa, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non configurandosi quindi né come motivazione apparente né come totale mancanza di motivazione. Non è richiesto, infatti, che il giudice di merito dia analitica risposta a ogni singola argomentazione delle parti, essendo sufficiente che dall'insieme della motivazione risultino le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Nel caso di specie, tale requisito deve ritenersi soddisfatto. Anche sotto tale profilo, quindi, l'appello non può trovare accoglimento.
L'appellante deduce la decadenza dell'ente impositore dal potere di pretendere il pagamento della TARES
2013, ai sensi dell'art.1, comma 161, L.296/2006. Sul punto, occorre considerare che: l'anno di imposta in contestazione è il 2013; l'avviso di accertamento è datato 04.07.2018; la notifica del medesimo avviso, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e non validamente superato dalla prova contraria della contribuente, è stata attivata in data 29.10.2018; l'ingiunzione di pagamento è stata emessa in data
11.11.2019 e notificata via PEC il 20.12.2019. Il termine quinquennale di cui all'art.1, comma 161, L.296/2006, decorrente dal 31.12.2013, si sarebbe compiuto il 31.12.2018. La notificazione dell'avviso di accertamento risulta tempestivamente attivata nell'ottobre 2018, e la stessa emissione dell'ingiunzione di pagamento nel novembre 2019 si pone nel solco di una pretesa ormai consolidatasi a seguito dell'avviso di accertamento divenuto definitivo. La contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la notifica dell'avviso sia rimasta del tutto ineseguita o si sia perfezionata oltre il termine di decadenza;
si è limitata ad insistere su carenze documentali formali (CAD) che, per le ragioni già esposte, non assumono carattere decisivo ai fini della prova dell'inesistenza della notifica. Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, sia maturata la decadenza quinquennale della pretesa tributaria, sicché anche il suddetto motivo di appello deve essere respinto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4155/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1486/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 06/04/2022
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAM. n. 100850000665000070 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la contribuente ha lamentato l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Pachino ai fini TA.R.ES. per l'anno 2013 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione impugnata con vittoria di spese.
La società che svolge l'attività di riscossione per conto del Comune di Pachino rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_1 ha insistito sul proprio operato chiedendone la conferma con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del difensore antistatario.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione osserva che l'avviso di accertamento prodromico risulta essere stato notificato via p.e.c. in data 11.11.2019 e pertanto la notifica, contrariamente a quanto eccepito, risulta regolare ed il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore della difesa del resistente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Difetto di motivazione della decisione – errore nella valutazione delle risultanze probatorie. L'organo giudicante è incorso in un macroscopico errore nella valutazione delle risultanze probatorie e nei documenti.
Ciò in quanto non emerge da alcuna allegazione, né dalle eccezioni sollevate da parte resistente, che l'avviso di accertamento risulti notificato via pec in data 11.11.2019. Invero parte resistente, al contrario asserisce che l'avviso di accertamento sia stato notificato a mezzo posta in data 29/10/2018, limitandosi a tal proposito a produrre avviso di ricevimento del plico ove viene attestata la mancata consegna per assenza del destinatario. Inoltre, anche a voler considerare per assurdo fondata la motivazione fornita dal Giudice di prime cure, se la notifica dell'avviso di accertamento fosse avvenuta l'11/11/2019 sarebbe stata ugualmente invalida trattandosi di Tarsu anno 2013 e, dunque, eseguita ben oltre il termine decadenziale richiesto dalla normativa applicabile. Nel merito si ribadisce anche in secondo grado la fondatezza del ricorso. E' indubbia la fondatezza della domanda di parte ricorrente che ha richiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. n. 100850000665000070 dell'11.11.2019, relativa a Tarsu anno 2013, perché notificata in data
20/12/2019, ben oltre i cinque anni entro cui può essere esercitata la pretesa creditoria comunale, e ciò in quanto nelle more non è intervenuto alcun atto interruttivo di detto termine non essendo stato notificato l'atto prodromico. Orbene, nel caso dell'ingiunzione di pagamento impugnata con il ricorso del 17/02/2020, essa deve considerarsi nulla per mancanza di valida notifica dell'atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento n. 45 del 04/07/2018. A tale proposito, si sottolinea ancora una volta che le allegazioni prodotte da controparte non sono sufficienti a provare la notifica dell'avviso di accertamento de qua, in quanto il procedimento notificatorio risulta totalmente viziato, non essendo stata prodotta in giudizio la prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l'ufficio postale del plico non recapitato al contribuente assente e l'avviso di ricevimento della stessa raccomandata CAD.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1486/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 06 Aprile
2022.
La Studi e Servizi alle Imprese Srl, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 17 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative. All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'oggetto del presente giudizio è costituito: dalla verifica della legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.100850000665000070 dell'11.11.2019 relativa a TARES 2013; dalla correttezza della sentenza di primo grado n.1486/2022, con particolare riferimento: alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
alla sussistenza o meno di un vizio di motivazione della decisione di primo grado;
alla dedotta decadenza quinquennale dell'azione impositiva/riscossiva. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza di primo grado meriti conferma.
Sulla dedotta nullità dell'ingiunzione per difetto di notifica dell'atto presupposto, l'appellante ha sostenuto, sin dal primo grado, che l'avviso di accertamento n.45 del 04.07.2018 non le sarebbe mai stato notificato,
e che la resistente, pur avendo eccepito l'avvenuta notifica a mezzo servizio postale in data 29.10.2018, non avrebbe assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto solo un avviso di mancata consegna del plico, privo: della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ex art.8, L.890/1982; e del relativo avviso di ricevimento della CAD.
Il Collegio osserva quanto segue.
In materia di atti impositivi e di riscossione, è principio consolidato che, in presenza di specifica contestazione del contribuente, incomba sull'Amministrazione finanziaria o sul Concessionario della riscossione l'onere di dimostrare il corretto perfezionamento della procedura di notifica dell'atto presupposto, attraverso l'esibizione degli atti e dei documenti che comprovino: l'invio del plico contenente l'atto; l'esito del tentativo di consegna
(con eventuale constatazione dell'assenza del destinatario); l'invio della CAD, ove dovuta;
e il perfezionamento della stessa (ricezione o compiuta giacenza). Tuttavia, l'assolvimento di tale onere deve essere valutato in concreto alla luce del complesso degli atti in atti e della condotta processuale della parte contribuente.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a dedurre, in termini generici, di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento, senza tuttavia: contestare specificamente la correttezza dell'indirizzo utilizzato per la notifica;
allegare circostanze concrete idonee a dimostrare l'assenza di ogni effettiva conoscenza dell'atto; articolare mezzi di prova volti a contrastare la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, limitandosi a richiamare la mancata produzione della CAD e del relativo A/R. In altri termini, la contestazione dell'appellante resta confinata ad una mera affermazione di mancata ricezione, priva di un adeguato supporto allegatorio ulteriore, mentre la documentazione prodotta dal Concessionario – attestante l'invio del plico all'indirizzo del destinatario e la mancata consegna per assenza – è sufficiente, nel quadro del caso concreto,
a dimostrare che la procedura notificatoria sia stata comunque attivata in modo conforme alla normativa vigente, salvo mere irregolarità formali non tali da incidere sul perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La mancata produzione in giudizio della CAD e del relativo A/R non può, di per sé sola, essere considerata decisiva a fondare la pretesa inesistenza o radicale nullità della notifica dell'avviso di accertamento, ove: risulti provato l'inoltro del plico all'indirizzo corretto del destinatario;
sia documentato il tentativo di consegna e la conseguente giacenza;
non sia offerta dalla parte contribuente una prova, neppure indiziaria, di un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. Nel caso concreto: la contribuente ha avuto piena contezza della pretesa tributaria in occasione della notifica dell'ingiunzione di pagamento dell'11.11.2019,ricevuta via
PEC il 20.12.2019; ha potuto tempestivamente proporre ricorso avverso detta ingiunzione, articolando le proprie difese nel merito e sul piano formale;
non risulta, quindi, pregiudicato il diritto di difesa né risulta compromessa la possibilità di contestare compiutamente la legittimità della pretesa. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la mancata produzione della CAD – pur costituendo una carenza documentale non conforme al modello ideale della notifica postale – non assuma, nella concreta fattispecie, valenza tale da comportare la nullità radicale dell'atto presupposto e, per conseguenza, dell'ingiunzione di pagamento. Ne deriva che il primo motivo di gravame, relativo alla dedotta nullità dell'ingiunzione per vizio di notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi infondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che l'avviso di accertamento prodromico sarebbe stato notificato via PEC in data 11.11.2019, deducendo che: dagli atti di causa non emergerebbe alcuna notifica via PEC dell'avviso di accertamento;
l'unica notifica via
PEC riguarderebbe l'ingiunzione di pagamento del 20.12.2019; la stessa resistente avrebbe sempre fatto riferimento ad una notifica a mezzo posta in data 29.10.2018. Il Collegio osserva che la frase contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, là dove menziona una notifica via PEC dell'atto prodromico in data 11.11.2019,deve essere letta alla luce dell'intero contesto motivazionale e della documentazione in atti, potendosi ravvisare, al più, un mero errore materiale di riferimento all'atto notificato (avviso di accertamento vs ingiunzione) o alla modalità di notifica, che non incide, tuttavia, sul nucleo essenziale della decisione di rigetto del ricorso. In particolare: la ratio decidendi della sentenza di primo grado risiede nella complessiva ritenuta regolarità del procedimento notificatorio del titolo presupposto e, quindi, nella legittimità dell'ingiunzione di pagamento;
l'indicazione della PEC e della data 11.11.2019 può qualificarsi come un'imprecisione formale, non tale da inficiare la sostanza del giudizio di conformità della pretesa tributaria.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione, si osserva che: la sentenza di primo grado, pur con formula sintetica, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto regolarmente notificato l'atto prodromico e, conseguentemente, infondate le censure del contribuente;
la motivazione, benché concisa, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non configurandosi quindi né come motivazione apparente né come totale mancanza di motivazione. Non è richiesto, infatti, che il giudice di merito dia analitica risposta a ogni singola argomentazione delle parti, essendo sufficiente che dall'insieme della motivazione risultino le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Nel caso di specie, tale requisito deve ritenersi soddisfatto. Anche sotto tale profilo, quindi, l'appello non può trovare accoglimento.
L'appellante deduce la decadenza dell'ente impositore dal potere di pretendere il pagamento della TARES
2013, ai sensi dell'art.1, comma 161, L.296/2006. Sul punto, occorre considerare che: l'anno di imposta in contestazione è il 2013; l'avviso di accertamento è datato 04.07.2018; la notifica del medesimo avviso, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e non validamente superato dalla prova contraria della contribuente, è stata attivata in data 29.10.2018; l'ingiunzione di pagamento è stata emessa in data
11.11.2019 e notificata via PEC il 20.12.2019. Il termine quinquennale di cui all'art.1, comma 161, L.296/2006, decorrente dal 31.12.2013, si sarebbe compiuto il 31.12.2018. La notificazione dell'avviso di accertamento risulta tempestivamente attivata nell'ottobre 2018, e la stessa emissione dell'ingiunzione di pagamento nel novembre 2019 si pone nel solco di una pretesa ormai consolidatasi a seguito dell'avviso di accertamento divenuto definitivo. La contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la notifica dell'avviso sia rimasta del tutto ineseguita o si sia perfezionata oltre il termine di decadenza;
si è limitata ad insistere su carenze documentali formali (CAD) che, per le ragioni già esposte, non assumono carattere decisivo ai fini della prova dell'inesistenza della notifica. Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, sia maturata la decadenza quinquennale della pretesa tributaria, sicché anche il suddetto motivo di appello deve essere respinto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)