CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24272 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE CAPRIOLI, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Ritrovato CA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/06/2022 della Corte di appello di Torino, che -nei confronti di Ritrovato- ha riformato la sentenza in 22/06/2021 del Tribunale di Asti, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.2. Mancanza e illogicità della motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione che, per un verso, valorizza la genuinità e spontaneità delle 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24272 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 02/02/2023 dichiarazioni di TA siccome intercettate e poi, dall'altra parte, riconosce che lo stesso aveva percezione di essere sottoposto a intercettazione, tanto da ricorrere a linguaggio criptico. 1.2. Illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la valorizzazione del contenuto della conversazione intercettata non è comunque sufficiente ad attribuire alla sentenza impugnata il contenuto di un adeguato corredo motivazionale. A sostegno dell'assunto viene illustrato e compendiato il contenuto della conversazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I due motivi di ricorso si rivolgono entrambi al contenuto delle conversazioni intercettate al cui riguardo si assume che la loro interpretazione sia stata contraddittoria e illogica. Entrambe le prospettazioni sono inammissibili perché «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, 21/08/2013). Tali patologie non si rinvengono nella sentenza impugnata e neanche vengono prospettate dal ricorrente che, in realtà -a dispetto delle intitolazioni- non denuncia vizi della motivazione censurabili in sede di legittimità, ma sollecita una lettura dei contenuti delle intercettazioni alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. Perciò, va ulteriormente ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massinnata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, Rv. 257784 - 01). 2. Da quanto esposto deriva l'inammissobilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili 2 di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.1141. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE CAPRIOLI, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Ritrovato CA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/06/2022 della Corte di appello di Torino, che -nei confronti di Ritrovato- ha riformato la sentenza in 22/06/2021 del Tribunale di Asti, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.2. Mancanza e illogicità della motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione che, per un verso, valorizza la genuinità e spontaneità delle 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24272 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 02/02/2023 dichiarazioni di TA siccome intercettate e poi, dall'altra parte, riconosce che lo stesso aveva percezione di essere sottoposto a intercettazione, tanto da ricorrere a linguaggio criptico. 1.2. Illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la valorizzazione del contenuto della conversazione intercettata non è comunque sufficiente ad attribuire alla sentenza impugnata il contenuto di un adeguato corredo motivazionale. A sostegno dell'assunto viene illustrato e compendiato il contenuto della conversazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I due motivi di ricorso si rivolgono entrambi al contenuto delle conversazioni intercettate al cui riguardo si assume che la loro interpretazione sia stata contraddittoria e illogica. Entrambe le prospettazioni sono inammissibili perché «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, 21/08/2013). Tali patologie non si rinvengono nella sentenza impugnata e neanche vengono prospettate dal ricorrente che, in realtà -a dispetto delle intitolazioni- non denuncia vizi della motivazione censurabili in sede di legittimità, ma sollecita una lettura dei contenuti delle intercettazioni alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. Perciò, va ulteriormente ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massinnata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, Rv. 257784 - 01). 2. Da quanto esposto deriva l'inammissobilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili 2 di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.1141. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t