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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1782/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18827/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00249541 46 501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1813/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2023 00249541 46 501 con la quale l'Agenzia delle Entrate-SS chiedeva la corresponsione della complessiva somma di € 3.749,86 a titolo di omesso o carente versamento IRPEF per l'anno 2018 in relazione alla relativa dichiarazione presuntivamente presentata da Nominativo_1 - deceduto nell'anno 2020 - padre del ricorrente, emessa a seguito del presunto mancato adempimento di quanto richiesto nella comunicazione n. 06144101927 asseritamente notificata in data 22.11.2022.
Parte ricorrente deduce a fondamento del ricorso l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria in quanto non
è stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità indicata nella cartella impugnata, posto che alla data in cui sarebbe stata consegnata in data 22.11.2022, Nominativo_1 , originario contribuente, era già deceduto fin nell'anno 2020; eccepisce, altresì, che le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi in quanto le stesse hanno natura personale e punitiva, e, pertanto, si estinguono con la morte del trasgressore (l'art. 8 D. Lgs. n. 472/1997 prevede che: “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”) e che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DP II di Napoli assumendo la legittimità del proprio operato posto che la cartella di pagamento risulta emessa a fronte della procedura di liquidazione automatizzata condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-bis DPR 600/73 sul modello 730/2020 anno di imposta 2019 presentato dal de cuius, Nominativo_1, e dal coniuge, Nominativo_2, al fine di rilevare l'omesso versamento del saldo IRPEF per l'importo complessivo di € 2.268,00 iscritto a ruolo unitamente a sanzioni ed interessi.
Trattasi di imposta dichiarata e non versata senza alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente e, pertanto, secondo costante e univoca giurisprudenza di legittimità la cartella di pagamento non necessita della preventiva comunicazione di irregolarità. Aggiunge che la qualifica di erede e la successiva notifica della cartella in qualità di coobbligato sono avvenute successivamente alla formazione del ruolo da parte dell'Ufficio che è stato formato in capo al de cuius Nominativo_1 e al coniuge Nominativo_2 così come si evince dal dettaglio della partita di ruolo che si allega alla presente. Trattandosi di ruolo in essere anche nei confronti della sig.ra Nominativo_2 (coobbligata in solido con il de cuius Nominativo_1) le sanzioni non possono essere oggetto di sgravio restando in piedi nei confronti del coobbligato originario sig.ra Nominativo_2
.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate-SS assumendo di poter rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito;
in merito alla debenza degli interessi ne assume la legittima pretesa.
Il ricorrente deposita il certificato di morte del proprio dante causa, Nominativo_1 e, poi, memorie illustrative con cui assume che solo a seguito della costituzione in giudizio dell'Ufficio impositore e dell'esame della documentazione da esso prodotta è stato possibile ricostruire il percorso procedimentale sotteso alla cartella impugnata e formulare compiutamente i rilievi in diritto, circostanza che evidenzia una concreta compressione del diritto di difesa della parte ricorrente, tutelato dall'art. 24 Cost., la quale è stata costretta ad adire l'Autorità giudiziaria senza poter previamente conoscere né verificare gli atti presupposti della pretesa. Tale lesione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che l'Ufficio, pur avendo depositato i modelli dichiarativi, non ha prodotto né la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 indicata nella cartella di pagamento né la prova della sua notificazione (asseritamente avvenuta, si ripete, in data
22.11.2022), limitandosi ad una mera affermazione difensiva, in violazione dell'onere probatorio su di esso gravante. Eccepisce, altresì, la decadenza in cui è incorso l'Ufficio posto che il termine di decadenza per la notifica della cartella relativa al periodo d'imposta 2018 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 e ribadisce le ulteriori eccezioni.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare solo parzialmente fondato.
Alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione), emerga un'imposta o una maggiore imposta o "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" e che esso risponde all'esigenza di "evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali", essendo detto adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis,
Cass., Sez. 5, 20/03/2014, n. 6563; Cass., Sez. 5, 26/09/2014, n. 20431; Cass., Sez. 5, 29/12/2010, n.
26361; Cass., Sez. 5, 23/05/2012, n. 8137; Cass., Sez. 6-5, 3/04/2012, n. 5329; Cass., Sez. 5, 06/07/2016,
n. 13759), mentre, nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36- bis, comma 3 (vedi Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344; Cass., sez. 5, 9/01/2019, n. 376; Sez. 6 - 5,
17/02/2015, n. 3154, Cass., Sez. 6 - 5, 03/01/2014, n. 42; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass., Sez.
5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
Diversa è invece la fattispecie descritta nella disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, la quale impone il contraddittorio endoprocedimentale soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (vedi Cass., Sez. 6 - 5, 17/02/2015, n. 3154; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass.,
Sez. 5, 24/02/2006, n. 4231; Cass., Sez. 1, 02/11/1995, n. 11389; Cass., Sez. 6 - 5, 28/07/2016, n. 15740), situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, implicanti un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 21/11/2017, n. 27716; Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344).
Peraltro, soltanto in quest'ultimo caso l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è imposto dallo st. contr., art. 6, comma 5, a pena di nullità, purché però "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", posto che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass., Sez. 5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 6 - 5, 08/07/2014, n. 15584;
Cass., Sez. 5, 10/06/2015, n. 12023), mentre nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (ossia "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta") il relativo obbligo non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, e potendo quest'ultimo far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass., Sez. 5, 5/10/2016, n. 19893). Può dunque dirsi che, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione AR (in tal senso, Cass., Sez. 5, 7/07/2016, n. 13759), sicché, non emergendo nella fattispecie dedotta in giudizio tali presupposti, né essendo stati gli stessi dedotti dalla società ricorrente, non vi sono ragioni per reputare violato un preventivo contraddittorio endoprocedimentale cui la predetta non aveva diritto fin dall'origine.
Peraltro, la norma di cui all'art. 36 bis DPR 600/1973 prevede una generica comunicazione dell'irregolarità rilevata e non una vera e propria notifica, tanto è vero che la comunicazione può essere fatta al contribuente con missiva semplice o anche a mezzo telefono. In ogni caso la norma non prevede alcuna sanzione di nullità per l'omesso avviso bonario per cui la cartella di pagamento risulta legittimamente emessa. Si tratta, infatti, di una mera facoltà per l'Amministrazione per cui quest'ultima può procedere, anche in sua assenza, con l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Poi, in punto di diritto, va ricordato che, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973, è comunque valida la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente ad uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'Ufficio.
Inoltre, la cartella di pagamento va notificata agli eredi, indipendentemente dal fatto che il ruolo ex art. 12
DPR 602/1973 sia formato nei confronti dell'originario contribuente deceduto, pur dopo il suo decesso. Infine, giova sottolineare che il ricorrente nulla ha eccepito circa l'effettiva esistenza e la quantificazione del debito riportato nella cartella impugnata.
Da quanto detto discende, in applicazione dei suindicati principi di diritto, che il procedimento seguito e l'atto impugnato sono legittimi.
Non può, invece, esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente solo con le memorie aggiuntive in considerazione della sua novità rispetto ai motivi formanti oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Quanto al difetto di motivazione della cartella riguardo al calcolo degli interessi richiesti, la cartella risulta avere il contenuto sintetico ed essenziale previsto dalla normativa di settore. Peraltro il ricorrente ha genericamente contestato il calcolo degli interessi, senza proporre un calcolo alternativo degli stessi o indicando laddove gli stessi siano stati richiesti in modo non conforme a legge o con calcolo erroneo ed eccessivo. Alle pagg. 5 e 6 dell'atto impugnato ne sono, inoltre, indicati la decorrenza nelle successive
“avvertenze”.
Appare, invece, fondato il motivo inerente l'intrasmissibilità delle sanzioni. Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n.
472 del 1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi») prevede testualmente che «
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi». La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067).
Il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla non debenza delle sanzioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
La Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18827/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00249541 46 501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1813/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2023 00249541 46 501 con la quale l'Agenzia delle Entrate-SS chiedeva la corresponsione della complessiva somma di € 3.749,86 a titolo di omesso o carente versamento IRPEF per l'anno 2018 in relazione alla relativa dichiarazione presuntivamente presentata da Nominativo_1 - deceduto nell'anno 2020 - padre del ricorrente, emessa a seguito del presunto mancato adempimento di quanto richiesto nella comunicazione n. 06144101927 asseritamente notificata in data 22.11.2022.
Parte ricorrente deduce a fondamento del ricorso l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria in quanto non
è stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità indicata nella cartella impugnata, posto che alla data in cui sarebbe stata consegnata in data 22.11.2022, Nominativo_1 , originario contribuente, era già deceduto fin nell'anno 2020; eccepisce, altresì, che le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi in quanto le stesse hanno natura personale e punitiva, e, pertanto, si estinguono con la morte del trasgressore (l'art. 8 D. Lgs. n. 472/1997 prevede che: “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”) e che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DP II di Napoli assumendo la legittimità del proprio operato posto che la cartella di pagamento risulta emessa a fronte della procedura di liquidazione automatizzata condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-bis DPR 600/73 sul modello 730/2020 anno di imposta 2019 presentato dal de cuius, Nominativo_1, e dal coniuge, Nominativo_2, al fine di rilevare l'omesso versamento del saldo IRPEF per l'importo complessivo di € 2.268,00 iscritto a ruolo unitamente a sanzioni ed interessi.
Trattasi di imposta dichiarata e non versata senza alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente e, pertanto, secondo costante e univoca giurisprudenza di legittimità la cartella di pagamento non necessita della preventiva comunicazione di irregolarità. Aggiunge che la qualifica di erede e la successiva notifica della cartella in qualità di coobbligato sono avvenute successivamente alla formazione del ruolo da parte dell'Ufficio che è stato formato in capo al de cuius Nominativo_1 e al coniuge Nominativo_2 così come si evince dal dettaglio della partita di ruolo che si allega alla presente. Trattandosi di ruolo in essere anche nei confronti della sig.ra Nominativo_2 (coobbligata in solido con il de cuius Nominativo_1) le sanzioni non possono essere oggetto di sgravio restando in piedi nei confronti del coobbligato originario sig.ra Nominativo_2
.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate-SS assumendo di poter rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito;
in merito alla debenza degli interessi ne assume la legittima pretesa.
Il ricorrente deposita il certificato di morte del proprio dante causa, Nominativo_1 e, poi, memorie illustrative con cui assume che solo a seguito della costituzione in giudizio dell'Ufficio impositore e dell'esame della documentazione da esso prodotta è stato possibile ricostruire il percorso procedimentale sotteso alla cartella impugnata e formulare compiutamente i rilievi in diritto, circostanza che evidenzia una concreta compressione del diritto di difesa della parte ricorrente, tutelato dall'art. 24 Cost., la quale è stata costretta ad adire l'Autorità giudiziaria senza poter previamente conoscere né verificare gli atti presupposti della pretesa. Tale lesione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che l'Ufficio, pur avendo depositato i modelli dichiarativi, non ha prodotto né la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 indicata nella cartella di pagamento né la prova della sua notificazione (asseritamente avvenuta, si ripete, in data
22.11.2022), limitandosi ad una mera affermazione difensiva, in violazione dell'onere probatorio su di esso gravante. Eccepisce, altresì, la decadenza in cui è incorso l'Ufficio posto che il termine di decadenza per la notifica della cartella relativa al periodo d'imposta 2018 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 e ribadisce le ulteriori eccezioni.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare solo parzialmente fondato.
Alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione), emerga un'imposta o una maggiore imposta o "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" e che esso risponde all'esigenza di "evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali", essendo detto adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis,
Cass., Sez. 5, 20/03/2014, n. 6563; Cass., Sez. 5, 26/09/2014, n. 20431; Cass., Sez. 5, 29/12/2010, n.
26361; Cass., Sez. 5, 23/05/2012, n. 8137; Cass., Sez. 6-5, 3/04/2012, n. 5329; Cass., Sez. 5, 06/07/2016,
n. 13759), mentre, nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36- bis, comma 3 (vedi Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344; Cass., sez. 5, 9/01/2019, n. 376; Sez. 6 - 5,
17/02/2015, n. 3154, Cass., Sez. 6 - 5, 03/01/2014, n. 42; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass., Sez.
5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
Diversa è invece la fattispecie descritta nella disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, la quale impone il contraddittorio endoprocedimentale soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (vedi Cass., Sez. 6 - 5, 17/02/2015, n. 3154; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass.,
Sez. 5, 24/02/2006, n. 4231; Cass., Sez. 1, 02/11/1995, n. 11389; Cass., Sez. 6 - 5, 28/07/2016, n. 15740), situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, implicanti un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 21/11/2017, n. 27716; Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344).
Peraltro, soltanto in quest'ultimo caso l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è imposto dallo st. contr., art. 6, comma 5, a pena di nullità, purché però "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", posto che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass., Sez. 5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 6 - 5, 08/07/2014, n. 15584;
Cass., Sez. 5, 10/06/2015, n. 12023), mentre nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (ossia "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta") il relativo obbligo non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, e potendo quest'ultimo far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass., Sez. 5, 5/10/2016, n. 19893). Può dunque dirsi che, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione AR (in tal senso, Cass., Sez. 5, 7/07/2016, n. 13759), sicché, non emergendo nella fattispecie dedotta in giudizio tali presupposti, né essendo stati gli stessi dedotti dalla società ricorrente, non vi sono ragioni per reputare violato un preventivo contraddittorio endoprocedimentale cui la predetta non aveva diritto fin dall'origine.
Peraltro, la norma di cui all'art. 36 bis DPR 600/1973 prevede una generica comunicazione dell'irregolarità rilevata e non una vera e propria notifica, tanto è vero che la comunicazione può essere fatta al contribuente con missiva semplice o anche a mezzo telefono. In ogni caso la norma non prevede alcuna sanzione di nullità per l'omesso avviso bonario per cui la cartella di pagamento risulta legittimamente emessa. Si tratta, infatti, di una mera facoltà per l'Amministrazione per cui quest'ultima può procedere, anche in sua assenza, con l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Poi, in punto di diritto, va ricordato che, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973, è comunque valida la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente ad uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'Ufficio.
Inoltre, la cartella di pagamento va notificata agli eredi, indipendentemente dal fatto che il ruolo ex art. 12
DPR 602/1973 sia formato nei confronti dell'originario contribuente deceduto, pur dopo il suo decesso. Infine, giova sottolineare che il ricorrente nulla ha eccepito circa l'effettiva esistenza e la quantificazione del debito riportato nella cartella impugnata.
Da quanto detto discende, in applicazione dei suindicati principi di diritto, che il procedimento seguito e l'atto impugnato sono legittimi.
Non può, invece, esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente solo con le memorie aggiuntive in considerazione della sua novità rispetto ai motivi formanti oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Quanto al difetto di motivazione della cartella riguardo al calcolo degli interessi richiesti, la cartella risulta avere il contenuto sintetico ed essenziale previsto dalla normativa di settore. Peraltro il ricorrente ha genericamente contestato il calcolo degli interessi, senza proporre un calcolo alternativo degli stessi o indicando laddove gli stessi siano stati richiesti in modo non conforme a legge o con calcolo erroneo ed eccessivo. Alle pagg. 5 e 6 dell'atto impugnato ne sono, inoltre, indicati la decorrenza nelle successive
“avvertenze”.
Appare, invece, fondato il motivo inerente l'intrasmissibilità delle sanzioni. Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n.
472 del 1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi») prevede testualmente che «
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi». La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067).
Il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla non debenza delle sanzioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
La Presidente