Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 7949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7949 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07949/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2026, proposto da
NA Appalti s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’obbligo di OM IT di provvedere sull’istanza-diffida trasmessa dalla ricorrente in data 27.11.2025 e finalizzata a vedersi riconosciute, certificate e corrisposte le somme dovute a titolo di compensazione per l’incremento dei prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2002, convertito in legge 91/2022, relativamente ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto “ Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di Via Wolf Ferrari ”, trasfuso nel contratto stipulato in data 19.11.2020; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 27.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
La società NA Appalti s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’obbligo di OM IT di provvedere sull’istanza-diffida trasmessa dalla ricorrente in data 27.11.2025 e finalizzata a vedersi riconosciute, certificate e corrisposte le somme dovute a titolo di compensazione per l’incremento dei prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2002, convertito in legge 91/2022, relativamente ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto “ Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di Via Wolf Ferrari ”, trasfuso nel contratto stipulato in data 19.11.2020.
La ricorrente ha, inoltre, proposto contestuale domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 27.11.2025, volta ad ottenere l’ostensione della documentazione riguardante “ la contabilità redatta dal direttore dei lavori nel corso dell’appalto, comprensiva dei certificati di pagamento straordinario e delle relazioni trasmesse al RUP ai fini della disciplina dettata dall’art. 26 D.L. n. 50/2022 e smi; le comunicazioni di riscontro ricevute dagli uffici competenti in esito alla nota prot. n. 26730 del 22/02/2024; ogni altro atto e/o provvedimento, anche endoprocedimentale, adottato dall’Amministrazione in indirizzo o altro organo e/o ufficio competente, in relazione alla problematica descritta in premessa ”.
Si è costituita in giudizio OM IT (2.4.2026), che, nella memoria del 13.4.2026 ha fatto presente di aver “ riscontrato l’istanza-diffida della ditta del 27.11.2025 (…) invitandola alla firma dei nuovi atti contabili ricalcolati in modo corretto (…), poi apposta con riserva dall’interessata (…), evidenziandone la rettifica normativamente necessaria ex art. 1339 c.c. per € 16.863,22 oltre iva ”; e ciò, con comunicazione dell’8.4.2026, alla quale ha fatto seguito, da parte della ricorrente, la replica depositata il 17.4.2026, nella quale ha chiesto di “ dichiarare cessata la materia del contendere, sia con riferimento all’azione ex art. 31 cpa, sia con riferimento all’azione ex art. 116 comma 2 cpa e/o art. 25, comma 5, legge n. 241/1990, con conseguente condanna alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale ”.
All’udienza in Camera di Consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto emerso, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, si dispone la condanna di OM IT al pagamento di euro 700,00, oltre accessori, in favore della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna OM IT al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 700,00, oltre accessori, in favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
GE AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GE AN | TO TI |
IL SEGRETARIO