Versione
22 agosto 2017
22 agosto 2017
>
Versione
25 febbraio 2023
25 febbraio 2023
Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco 1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .