Art. 1.
E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:
a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;
b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;
c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;
d) d'impartire l'insegnamento del restauro.
E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:
a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;
b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;
c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;
d) d'impartire l'insegnamento del restauro.