Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
INTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANACEL D.P.R. 26/4/1986 * AB. ALL. B N.
5 - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA TRIBUTARIA SEZIONE0 1 6 24 /031 624 LA CORTE SUPREM RIA tria Staw Composta dagli Ill.mi Sigg.ri. Magistrati: Appel ne 'n on defimuli Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 19908/9! Cron. 3721 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ud.12/06/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COTEI COMP TECNICA INTERNAZ SRL, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo difende unitamente agli avvocati CATALDO D'ANDRIA, GENNARO ARPANO, giusta procura in calce;
tor ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
2002
- intimato -
2647 avverso la sentenza 11. 175/98 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ARPANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 105/46/94, annullò l'accer- tamento notificato all'Ufficic imposte dirette alla COTEI - Compagnia Tecnica. internazionale s.r.l., averte ad oggetto il reddito imponibile કે: fini Irpeg e Ilor per il 1985. Nel giudizio di appello, l'Ufficio dedusse che alcune spese, riprese a tassazione (per £ 7.580.000 e per £ 4.104.000). IOR erano inerenti alla procu- zione del reddito, ed altre (per £ 49.904.000 e per £ 4.899.000) поп erano neppure documentate;
e che la documentazione prodotta dalla società contri- buente in primo grado era irrilevante, perché la dichiarazione della società UNECA, in base alla quale la COTEI si accollava le spese di vitto, al- loggio e trasporto in Italia derivanti da operazio- ni di quella società in Italia, non era sottoscrit- ta anche dalla società contribuente. La società ap- pellata si costituì e depositò una copia dell'ac- cordo sottoscritto anche da parte sua. La Commissione tributaria regionale della Tom- bardia, con sentenza depositata il 27 gennaio 1999, accolse l'appello. La Commissione osservò che man- cava la prova della ricezione de l'accettazione della proposta contrattuale, e, rilevardo che il documento prodotto in appello era diverso da quello prodotto in primo grado, concluse che non vi era prova che costi sostenuti dalla società appellata fossero inerenti alla sua attività. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre la società contribuente con atto notificato il 28 ottobre 1999, proponendo cinque motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia l'omessa, in- sufficiente contraddittoria motivazione della sen- tenza impugnata su punti decisivi della controver- sia;
si deduce che la Commissione regionale ha com- pletamente ed arbitrariamente disatteso il documen- to comprovante la sussistenza di una specifico ac- cordo, negando efficacia di prova al precedente do- cumento perché diverso dal primo per mancanza di sottoscrizione della società italiana, senza consi- derare che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, Con il secondo motivo si denunzia il medesimo vizio sotto ur profilo ulteriore, per essersi la Commissione so trat a al dovere di esaminare pun- tualmente tutta la documentazione prodotta in giu- dizio, e di motivare la scelta di alcune risultanzė Il con rel. est. dr. Aldo Ceccherini probatorie in luogo di altre per fondarvi il pro- prio convincimento. I due motivi, che prospettano da angoli visuali differenti il medesimo vizio di motivazione della sentenza impugnata, devono essere esaminati con- giuntamente. Essi sono fondati. il punto decisivo della controversia era cos-i- tuito dalla inerenza del costc concernente le spese di trasporto vitto ed alloggio in Italia di personale di un ente commerciale straniero - al- d'impresa della società contribuente, l'attività che secondo 1' Amministrazione finanziaria era da escludere, in mancanza di una documentazione pro- hante. Avendo 1'Amministrazione dedotto in appello che la dichiaraziɔne di assunzionе dell'impegno, proveniente dalla stessa società contribuente e prodotta in primo grado, non dimostrava la conclu- sione dell'accordo, perché non era sottoscritta dall'altra parte, la società appellata aveva depo- sitato una dichiarazione sottoscritta da quest'ul- tima. In tale situazione, compito del giudice di appello era quello di valutare, innanzi tutto, Se le norme civi istiche sulla forma e sul perfeziona- mento dei contratti avessero incidenza decisiva sulla questione della inerenza del costo all'atti- vità d'impresa (non potendosi escludere aprioristi- camente che anche un costo derivante da un contrat- to nullo o inefficace, se effettivamente sostenuto, sia inerente all'attività d'impresa, e come tale deducibile;
e, in secondo luogo, se la sccietà contribuente avesse assolto l'onere della prova do- cumentale dell'inerenza del costo alla sua attività d' impresa. Avendo totalmente omesso di considerare il pri- mo punto, la sentenza impugnata è incorsa nel vizic di motivazione denunciato. Al Tempo stesso, basando a decisione sulla rilevata diversità del contenuto dei documenti prodotti in primo e in secondo grado, dei quali non cra in discussione l'autenticità, la Commissione regionale non ha considerato che il thema decidendum non era costituito dalla verifica- zione dell'incontro delle volontà contrattuali tra le parti, e ancor meno dalla data in cui ciò sareb- be avvenuto, bensì dalla idoneità della documenta- zione prodotta a giustificare costi sostenuti nei esercizio dell'attività d'impresa, la cui ef- fellività non era in discuss_one. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1326 c.C.; si deduce che la valenza pro- batoria de documento prodotto era stata esclusa sul rilievo che era sottoscritto solo da una parte contrattuale, senza considerare che secondo la giu- Il cons/rel. est. dr. Aldo eccheriniVetenprint zisprudenza di legittimità non può escludersi che il consenso della parte accettante sia manifestatc CON ia semplice sottoscrizione per accettazione, € l'in- senza che sia necessaria la contestualità contro delle volontà nel medesimo documento, e po- tendo il documento essere prodotto in giudizio dal- la parte, che intende avvalersene nei confronti dell'altra anche senza sottoscriverlo. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 75 comma quinto d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per avere la Commissione regionale afferma- to che non vi era prova che i cos i sostenuti dalla parte fossero increnti alla sua attività, sebbene a tal fine fosse necessaria e sufficiente l'inerenza all'attività imprenditoriale, ciò one nella specie era provato. Con quinto motivo si denuncia la violazionc +e falsa applicazione dell'art. 74 comma secondo d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; si deduce che i co- sti dei quali si discute rientravano nella nozione di spese di pubblicità e propaganda e di spese di rappresentanza. tre motivi sopra sintetizzati sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due, che impone la cas- sazione della sentenza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della medesima Commissione, perché rie- samini l'appello dell'Amministrazione, anche ai fi- ni delle spese del presente grado, valutando tutta la documentazione prodotta in atti, anche dalla so- cietà contribuente, al fine di verificare se i cc- sti portati in deduzione, dei quali si controverte, fossero o meno inerenti all'attività d'impresa.
P. q. m.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricor- sen-e dichiara assorbiti gli altri;
cassa _a SC, tenza impugnata della Commissione tributaria della Lombardia in data 27 gennaio 1999 in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad al- Tra sezione della Commissione tributaria della Lom- bardia. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 12 luglio 2002. GRUEND Il Cons. est. Il Presidente. Alto Cial (Aldo Ceccherini) (Bruno Saccucci) IL CANCELLIERE C1 H ist Чол о DEPOSITATO IN CANCELLERIA Casapo A - 4 EEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi ушово челось Arnaldo Casang Il cons. rel.est. dr. Aldo Ceccheriniexperini