Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 settembre 2019 |
Commentari • 13
- 1. Attribuzioni del tribunale in composizione collegialehttps://www.brocardi.it/ · 1
(1)1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale [33 ter c.p.p.] i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433 bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 7063Provvedimento: n. 1788/2023 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. EL ON ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 8 8 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c o n t r a t t o d i s o m m i n i s t r a z i o n e d i c a r b u r a n t i T R A Parte_1 in plrpt, c.f. P.IVA_1 con l'avv. Corrado Vecchio c.f. C.F._1 pec Email_1 - Attrice - E P_ in plrpt, c.f. P.IVA_2 con l'avv. Mario …Leggi di più...
- tutela del contraente debole·
- par condicio·
- interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002·
- margini di guadagno·
- art. 17 legge n. 27/2012·
- art. 19 legge n. 57/2001·
- giurisdizione civile·
- abuso di dipendenza economica·
- bonus di fine gestione·
- D. Lgs. n. 32/1998·
- contratto di fornitura in esclusiva·
- nullità di protezione·
- rivalutazione monetaria·
- accordi collettivi aziendali·
- accordi interprofessionali
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero ((dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) .
3. Il Ministero ((dello sviluppo economico)) rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.
(( 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca. ))