Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 settembre 2019 |
Commentari • 13
- 1. La Convenzione internazionale contro le armi chimicheSabrina Certomà · https://www.iusinitinere.it/
La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche di Parigi (CAC) – Chemical Weapons Convention (CWC), firmata nell'omonima città il 13 gennaio 1993 è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65° ratifica (ungherese), come era stato stabilito dai termini della stessa. Inizialmente, essa contava 87 stati membri; dal 31 dicembre 2012, ha potuto vantare 188 ratifiche, tra cui quelle di Stati Uniti, Russia, Cina e tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 496/1995, integrata dalla legge n. 93/1997 e dal DPR 289 del 1997. Attualmente le nazioni aderenti sono 189, circa il 98% della popolazione …
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Giurisprudenza • 6
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero ((dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) .
3. Il Ministero ((dello sviluppo economico)) rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.
(( 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca. ))