Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1806
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal g.i.p. in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza è quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - e non già quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullità dell'udienza ex art. 127 comma 5 e 179 comma 1 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1806
    Data del deposito : 9 dicembre 2002

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