Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal g.i.p. in materia di misure cautelari personali, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza è quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - e non già quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullità dell'udienza ex art. 127 comma 5 e 179 comma 1 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/12/2002
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOLO Nicola - Consigliere - N. 2926
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 25481/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NO, n. a Gela il 25.6.1984;
avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Caltanisetta, emessa il 15.6.2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, G. Iadecola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il 20.5.2002, NO MA venne tratto in arresto unitamente a EP AV dalla Polizia di Gela per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 72 d.p.r. 309/90 per detenzione di gr. 646 di marijuana.
L'arresto fu convalidato dal g.i.p., il quale accolse la richiesta del P.M. di misura cautelare solo nei confronti del AV, mentre la rigettò in relazione al MA, condividendo la versione resa dai minori, secondo cui il AV aveva trasportato sul suo motociclo l'amico MA sino al luogo in cui deteneva il suddetto quantitativo di marijuana, riposto in uno zaino nascosto tra i cespugli in campagna, per regalargli un modesta dose per uso personale. Accogliendo l'impugnazione del P.M., il tribunale riformò l'ordinanza del g.i.p. ed applicò la custodia in carcere anche nei confronti di NO MA.
Ricorre il MA deducendo, tra gli altri motivi, violazione degli artt. 310 e 127 c.p.p. per omesso tempestivo avviso al difensore di fiducia.
Il motivo è fondato.
L'art. 310, comma 2, c.p.p. dispone che per il procedimento d'appello "si osservano le disposizioni dell'art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7", mentre non richiama anche il comma 8 di tale articolo. Ne consegue che il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza d'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari è quello generale di 10 giorni di cui all'art. 127 comma 1 c.p.p. per le udienze di Camera di consiglio, e non già quelli di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto dall'art. 308 comma 8 c.p.p. per l'udienza di riesame (che, comunque, nella specie non è stato neppure rispettato). Ne consegue, pertanto, la nullità dell'udienza ex art. 127.5 e 179.1 c.p.p.. L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni di Caltanisetta.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Caltanisetta per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003