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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa ES IE Pres. relatore
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 628/2025 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
304/2025 emessa dal Tribunale di PISA promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro ( ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANGIAMORE CP_1 C.F._3
SA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: “Si chiede che siano respinte le eccezioni preliminari di nullità e inammissibilità, in quanto infondate e si insiste in tutte le richieste formulate in ricorso introduttivo: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: - Accogliere integralmente le difese svolte dalla sig.ra nel giudizio di primo grado;
- In conseguenza respingere integralmente la Pt_1 domanda di riduzione dell'assegno divorzile avanzata da - Confermare CP_1
l'importo originariamente stabilito in € 800,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, ovvero quello rivalutato in corso di causa pari a € 917,60. - Ammettere i mezzi istruttori così come richiesti in comparsa di costituzione in primo grado e nelle memorie successive.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) in via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso e l'inammissibilità dell'appello ex art. 164, 1° comma, c.p.c., per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dagli artt. 473 bis.30, 342 e 163 n. 7 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia ex art. 164,
3° comma, c.p.c. e con riserva di appello incidentale;
b) in via preliminare subordinata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli elementi previsti dagli artt. 473bis.30 e 342, 1° comma, c.p.c.
c) in via subordinata e nel merito: dichiarare in ogni caso inammissibile o comunque respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
P.G.: “ritiene infondati i motivi d'appello e condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di PISA con sentenza n. 304/2025 del 18.3.2025 - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da per ottenere la riduzione (da € CP_1
800,00 oltre rivalutazione Istat a € 450,00 mensili) dell'assegno divorzile spettante a - in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, ha Parte_1 ridotto detto assegno a € 650,00 mensili, compensando le spese di lite.
Ha premesso il Tribunale che le parti divorziavano nel 2019, concordando in quella sede che il corrispondesse alla un assegno divorzile pari a € 800,00 con CP_1 Pt_1 automatica rivalutazione secondo indici ISTAT;
che nel 2021 il aveva contratto CP_1 un nuovo matrimonio con tale , disoccupata, e non risultava dimostrata Persona_1
l'eccezione della secondo cui la medesima in realtà lavorerebbe;
che la Pt_1 circostanza per cui la avesse percepito un risarcimento danni per un Persona_1 importo documentato di € 36.000,00 circa in ragione di un sinistro stradale non poteva portare a ritenere perciò solo che la situazione economica del fosse migliorata, CP_1 tenuto conto dell'attuale reddito del ricorrente e pur volendo considerare che detta somma fosse stata girata in suo favore;
che ai fini della valutazione del peggioramento della situazione economica del occorreva aver riguardo non ai redditi percepiti nel CP_1 corso dell'anno 2019 (effettivamente superiori a quelli attuali, poiché nel 2019 egli aveva percepito circa € 68.000,00, a fronte di circa € 38.000,00 percepiti nel 2022), ma a quelli percepiti nell'anno 2018, atteso che la sentenza di divorzio veniva emessa nel gennaio 2019, con la conseguenza che l'accordo in esso recepito non poteva che aver tenuto conto della situazione economica reddituale relativa all'anno precedente;
che, dunque, la situazione economica del oggi pensionato doveva ritenersi CP_1 rimasta pressocché invariata, poiché confrontando il netto in busta degli stipendi del
2018 con gli importi mensili dell'attuale pensione risultavano ora come allora entrate di circa € 2.000,00 con oscillazioni, in entrambi i casi, non molto significative ora in aumento ora in diminuzione;
che non appariva fondata e anzi smentita documentalmente la circostanza per cui le buste paga relative al 2018 sarebbero state più basse delle precedenti in ragione delle assenze legate all'infortunio del atteso CP_1 che la aveva versato in atti la busta paga del relativa al 2017, da cui Pt_1 CP_1 risultava uno stipendio netto mensile di circa € 1.700,00; che, pertanto, l'unica circostanza provata ed effettivamente valutabile ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del era il matrimonio contratto nel 2021 con CP_1 Persona_1 disoccupata e interamente a suo carico, e i maggiori oneri economici notoriamente ad esso connessi;
che, quindi, valutate le predette circostanze, la domanda di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile andava accolta nella misura di € 650,00 euro oltre rivalutazione secondo indici Istat a far data dalla presentazione del ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni trascritte Parte_1 in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi: I. Erronea valutazione sull'unico parametro determinato ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del CP_1
Era documentalmente provato che il reddito mensile netto del nel 2018, cui era CP_1 stato calibrato l'accordo tra le parti in sede di divorzio, era pari a circa € 1.700/1.800 mensili (come dal medesimo dichiarato in comparsa di costituzione nel relativo giudizio), in linea con quanto percepito a titolo di pensione, per cui non vi era stata alcuna riduzione significativa e duratura del reddito del tale da configurare un “fatto CP_1 nuovo” rilevante ai fini della revisione dell'assegno divorzile, essendo dunque la motivazione del Tribunale contraddittoria dal punto di vista logico, posto che l'aver contratto nuovo matrimonio, in sé considerato, non costituisce motivo sufficiente in mancanza di un'effettiva e dimostrata contrazione delle risorse disponibili, non potendo l'obbligato limitarsi a invocare i nuovi carichi familiari ma dovendo questi provare di aver subito a causa di essi una concreta diminuzione delle proprie risorse economiche.
II. Erronea e superficiale valutazione delle condizioni economiche della nuova IE . Persona_1
L'affermazione contenuta in sentenza che sia disoccupata e interamente a Persona_1 carico del marito sarebbe del tutto apodittica e frutto di una valutazione superficiale e non supportata da alcuna istruttoria in ordine alla reale situazione reddituale e patrimoniale della la quale risulta intestataria di veicoli, di cui una Mercedes e Per_1 una Golf entrambe nuove, ha effettuato trasferimenti significativi sul conto corrente del né è stata provata, documentalmente o tramite verifica amministrativa, la sua CP_1 effettiva disoccupazione. Inoltre, la disponibilità da parte della nuova IE di somme significative, se effettivamente confluite nella gestione familiare o direttamente nel patrimonio dell'obbligato, costituirebbe fatto idoneo a ridurre l'incidenza dei nuovi oneri,
e dunque a escludere che il secondo matrimonio abbia determinato un depauperamento delle risorse del tale da giustificare la revisione dell'assegno. Secondo CP_1
l'appellante, laddove la Corte ritenesse di non ritenere assorbente il primo motivo di appello, dovrebbero essere ammessi i mezzi istruttori richiesti in primo grado, soprattutto in riguardo agli accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali del e della sua attuale IE. CP_1
III. Omesso esame del peggioramento delle condizioni economiche e personali della Pt_1
La appellante ha documentato la drastica riduzione dei propri introiti locativi,
l'insorgenza di spese mediche per cure continue, l'assenza di redditi da lavoro e l'impossibilità di ottenere un sostegno economico da terzi. Tali elementi non avrebbero ricevuto adeguata considerazione da parte del Tribunale, che ha invece posto l'attenzione unicamente sulla posizione soggettiva dell'obbligato.
IV. Violazione dei criteri giurisprudenziali di bilanciamento tra vecchi e nuovi obblighi familiari
Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare un adeguato bilanciamento tra gli obblighi familiari sopravvenuti in capo al derivanti dal nuovo matrimonio, e il diritto CP_1 all'assegno divorzile della quale ex coniuge economicamente più debole. Pt_1
Si è costituito rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
In primo luogo, l'appellato ha eccepito la nullità del ricorso e inammissibilità dell'appello ex art. 164, 1° comma, c.p.c., per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dagli artt. 473 bis.30, 342 e 163 n. 7 c.p.c., con riserva di appello incidentale ove fosse disposto il rinnovo della notifica con l'avvertimento delle decadenze per proporlo.
In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche per la carenza dei presupposti di cui all'art. 342, 1° comma, c.p.c., poiché il ricorso della si Pt_1 limiterebbe a proporre una serie di argomentazioni – infondate – per invocare genericamente la riforma della sentenza, senza però ancorare ciascun motivo (come impone la norma) né a un punto specifico della sentenza, né a una censura specifica in fatto o in diritto da cui possa emergere la rilevanza dell'argomento svolto.
Nel merito, l'appellato ha evidenziato che la decisione del Tribunale poggia su due parametri che si equilibrano a vicenda: quello reddituale “puro” e quello connesso al peggioramento delle condizioni economiche generali del dal punto di vista delle CP_1 uscite, in conseguenza del matrimonio con un coniuge privo di reddito autonomo.
Sarebbe dunque incoerente censurare autonomamente l'uno e l'altro profilo. Se mai il
Tribunale avrebbe errato nel senso opposto a quello denunciato, omettendo di dare atto di un reale peggioramento della condizione reddituale connessa al pensionamento del comparente, essendo macroscopica la contrazione (di quasi il 50%) tra il reddito del
2019 (pre-pensionamento) e i redditi degli anni successivi. Del resto, la difesa della stessa aveva sottolineato nel corso del giudizio di divorzio l'esistenza di un reddito Pt_1 del comparente di circa € 6.000,00 euro al mese. Peraltro, sarebbe evidente che le valutazioni operate in sede di divorzio dalle parti non prendevano a riferimento il solo reddito “nell'anno 2018”, ma i redditi dell'intero triennio precedente, nonché – soprattutto per le parti – i redditi stimati per gli anni successivi. Eventuali contrazioni occasionali, oltre a essere in sé indimostrate, non sarebbero decisive, poiché il quantitativo di ore lavorate può variare da un anno all'altro anche in funzione di infortuni/malattie (come in effetti sarebbe accaduto proprio nel 2018). Quindi, la sentenza avrebbe errato semmai per difetto nella riduzione dell'assegno divorzile.
L'appellato ha inoltre contestato che le condizioni economiche della nuova coniuge del comparente siano state valutate “superficialmente”, poiché il Tribunale altro non poteva fare che prendere atto dell'assenza di un reddito idoneo a incidere positivamente sul bilancio familiare, e sarebbe stato se mai onere della controparte comprovare un qualche apporto reddituale, non potendo valere al riguardo poste singole e occasionali.
Quanto alle condizioni economiche della esse sarebbero rimaste invariate, tanto Pt_1 che la stessa non aveva proposto domanda riconvenzionale, né aveva mai assunto iniziative per chiedere l'aumento dell'assegno divorzile.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 19/09/2025 la Corte ha ordinato al il deposito delle CP_1 dichiarazioni dei redditi relative alle tre annualità precedenti gli accordi divorzili del
2019.
Quindi, acquisita la suddetta documentazione, all'udienza del 21.11.2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di appello per l'omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., che secondo la parte appellata sarebbe necessario a pena di nullità in quanto l'art. 163 c.p.c. è norma espressamente richiamata dall'art. 342 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 473 bis.30
c.p.c. che disciplina le modalità di redazione del ricorso in appello in materia di persone, minorenni e famiglia.
Invero, la previsione di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (che impone di inserire nell'atto di citazione l'avvertimento che la costituzione oltre i termini a comparire ivi indicati implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. – per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio – e 167 c.p.c. – per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio) non può ritenersi applicabile al procedimento di appello e, quindi, neppure a quello disciplinato dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., che peraltro prevede la proposizione mediante ricorso.
Al riguardo, si ricorda quanto affermato la Suprema Corte, in modo pienamente condivisibile: “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022).
Neppure risulta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli elementi previsti dall'art. 342, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 473 bis.30 c.p.c. Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Ebbene, nella fattispecie la parte appellante ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le istanze già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate in questo grado dalla parte appellante. In primo luogo, va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo, con specifico motivo di gravame (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003), mentre nella fattispecie la parte appellante non ha articolato al riguardo uno specifico motivo di appello. Peraltro si rileva come le prove orali articolate dalla dinanzi al Pt_1 primo giudice (neppure espressamente riportate nell'atto di appello, che si limita a richiamare in modo generico “i mezzi istruttori tutti, come richiesti in primo grado”) siano irrimediabilmente generiche e valutative. Quanto agli approfondimenti istruttori sulle condizioni economiche attuali del e della IE, la documentazione in atti CP_1 risulta idonea a ricostruirle in modo sufficientemente attendibile. L'ordine di esibizione impartito da questa Corte ha inoltre permesso di verificare quale fosse l'entità dei redditi percepiti dalla parte appellata nel triennio precedente gli accordi divorzili, ai fini di una corretta comparazione.
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
I motivi articolati dalla parte appellante possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Si osserva in primo luogo come sia stato definitivamente accertato, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del relative al triennio 2016-2018, CP_1 precedente il divorzio, come le entrate reddituali del medesimo (allora pari a circa €
32.000 lordi) non siano diminuite, avendo egli dichiarato, per gli anni 2021 e 2022 redditi di pressoché pari entità.
Ciò non implica che fosse inibito al primo giudice di valutare altri elementi tali da incidere sulla capacità economica dell'obbligato, in termini, se non di minori entrate, di maggiori oneri, correlati nel caso specifico alla contrazione di un nuovo matrimonio. Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021). Nella fattispecie, la valutazione del primo giudice appare corretta, avendo il Tribunale considerato il fatto, documentato, che la nuova IE del sia CP_1 fiscalmente a suo totale carico, non disponendo di redditi propri. D'altro canto, le disponibilità economiche dell'appellato non sono certo così consistenti da rendere privi di rilievo gli oneri correlati al nuovo matrimonio.
Peraltro, a fronte della documentazione prodotta dal circa la mancanza di redditi CP_1 della nuova IE, correttamente il primo giudice ha evidenziato come sarebbe stato onere della comprovare - o quantomeno fornire elementi oggettivi di riscontro Pt_1 tali da giustificare indagini tramite la Guardia di Finanza - una diversa situazione di fatto, che non può presumersi, come invece pretende la parte appellante, dalle sole circostanze che la stessa risulti proprietaria di due autovetture (delle quali peraltro si ignora l'attuale valore) e abbia percepito una tantum a titolo risarcitorio la somma di €
36.000,00, quand'anche messa a disposizione delle esigenze familiari. Quanto all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, la parte appellante ha genericamente lamentato di aver “documentato la drastica riduzione dei propri introiti locativi, l'insorgenza di spese mediche per cure continue, l'assenza di redditi da lavoro e l'impossibilità di ottenere un sostegno economico da terzi” e che “tali elementi, pur ampiamente rappresentati e documentati in giudizio, non hanno ricevuto adeguata considerazione da parte del Tribunale”. In proposito, si rileva anzitutto che sarebbe stato onere della indicare quali specifici documenti sarebbero stati CP_1 prodotti per documentare le circostanze in questione, rimasti privi di valutazione da parte del primo giudice. Peraltro, si osserva che in proposito la nella propria Pt_1 comparsa di costituzione in primo grado, si era limitata ad allegare quanto segue:
“Invece, a fronte, la situazione reddituale della sig.ra è peggiorata rispetto al Pt_1 divorzio. Infatti prima del divorzio aveva concesso in locazione due appartamenti facenti parte dell'immobile già casa coniugale, con un introito mensile di € 1.200,00 ed €
600,00, ciò fino al mese di novembre 2019, successivamente l'appartamento posto al piano superiore di quello abitato dalla sig.ra è stato concesso in comodato gratuito Pt_1 alla figlia, che non aveva e non ha reddito, la casa coniugale viene condivisa con una coppia che corrisponde € 600,00 al mese, pertanto il suo introito si è ridotto ad € 600,00 mensili”: tuttavia, è evidente che la scelta della di concedere in comodato gratuito Pt_1 alla figlia uno degli appartamenti già concessi in locazione non possa andare a scapito del tanto più che non è comprovata la dedotta situazione di difficoltà economica CP_1 della figlia medesima. Quanto alle spese mediche, risulta in atti soltanto un certificato attestante la necessità di un ciclo di fisioterapia e la notula di un centro privato per prestazioni fisioterapiche dell'importo di € 462,00, documentazione insufficiente a comprovare la dedotta esigenza di cure continue, con prestazioni non coperte dal SSN.
In conclusione, ritiene la Corte che il Tribunale abbia operato una corretta valutazione della sopravvenienza di fatti nuovi e della loro incidenza sulla capacità economica delle parti, rimodellando le statuizioni del divorzio in modo adeguato alla nuova situazione.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, applicata la riduzione del 50% per la fase istruttoria e per la fase decisionale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 304/2025 del Tribunale di Pisa;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.734,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
D.ssa ES IE
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa ES IE Pres. relatore
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 628/2025 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
304/2025 emessa dal Tribunale di PISA promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro ( ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANGIAMORE CP_1 C.F._3
SA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: “Si chiede che siano respinte le eccezioni preliminari di nullità e inammissibilità, in quanto infondate e si insiste in tutte le richieste formulate in ricorso introduttivo: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: - Accogliere integralmente le difese svolte dalla sig.ra nel giudizio di primo grado;
- In conseguenza respingere integralmente la Pt_1 domanda di riduzione dell'assegno divorzile avanzata da - Confermare CP_1
l'importo originariamente stabilito in € 800,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, ovvero quello rivalutato in corso di causa pari a € 917,60. - Ammettere i mezzi istruttori così come richiesti in comparsa di costituzione in primo grado e nelle memorie successive.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) in via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso e l'inammissibilità dell'appello ex art. 164, 1° comma, c.p.c., per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dagli artt. 473 bis.30, 342 e 163 n. 7 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia ex art. 164,
3° comma, c.p.c. e con riserva di appello incidentale;
b) in via preliminare subordinata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli elementi previsti dagli artt. 473bis.30 e 342, 1° comma, c.p.c.
c) in via subordinata e nel merito: dichiarare in ogni caso inammissibile o comunque respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
P.G.: “ritiene infondati i motivi d'appello e condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di PISA con sentenza n. 304/2025 del 18.3.2025 - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da per ottenere la riduzione (da € CP_1
800,00 oltre rivalutazione Istat a € 450,00 mensili) dell'assegno divorzile spettante a - in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, ha Parte_1 ridotto detto assegno a € 650,00 mensili, compensando le spese di lite.
Ha premesso il Tribunale che le parti divorziavano nel 2019, concordando in quella sede che il corrispondesse alla un assegno divorzile pari a € 800,00 con CP_1 Pt_1 automatica rivalutazione secondo indici ISTAT;
che nel 2021 il aveva contratto CP_1 un nuovo matrimonio con tale , disoccupata, e non risultava dimostrata Persona_1
l'eccezione della secondo cui la medesima in realtà lavorerebbe;
che la Pt_1 circostanza per cui la avesse percepito un risarcimento danni per un Persona_1 importo documentato di € 36.000,00 circa in ragione di un sinistro stradale non poteva portare a ritenere perciò solo che la situazione economica del fosse migliorata, CP_1 tenuto conto dell'attuale reddito del ricorrente e pur volendo considerare che detta somma fosse stata girata in suo favore;
che ai fini della valutazione del peggioramento della situazione economica del occorreva aver riguardo non ai redditi percepiti nel CP_1 corso dell'anno 2019 (effettivamente superiori a quelli attuali, poiché nel 2019 egli aveva percepito circa € 68.000,00, a fronte di circa € 38.000,00 percepiti nel 2022), ma a quelli percepiti nell'anno 2018, atteso che la sentenza di divorzio veniva emessa nel gennaio 2019, con la conseguenza che l'accordo in esso recepito non poteva che aver tenuto conto della situazione economica reddituale relativa all'anno precedente;
che, dunque, la situazione economica del oggi pensionato doveva ritenersi CP_1 rimasta pressocché invariata, poiché confrontando il netto in busta degli stipendi del
2018 con gli importi mensili dell'attuale pensione risultavano ora come allora entrate di circa € 2.000,00 con oscillazioni, in entrambi i casi, non molto significative ora in aumento ora in diminuzione;
che non appariva fondata e anzi smentita documentalmente la circostanza per cui le buste paga relative al 2018 sarebbero state più basse delle precedenti in ragione delle assenze legate all'infortunio del atteso CP_1 che la aveva versato in atti la busta paga del relativa al 2017, da cui Pt_1 CP_1 risultava uno stipendio netto mensile di circa € 1.700,00; che, pertanto, l'unica circostanza provata ed effettivamente valutabile ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del era il matrimonio contratto nel 2021 con CP_1 Persona_1 disoccupata e interamente a suo carico, e i maggiori oneri economici notoriamente ad esso connessi;
che, quindi, valutate le predette circostanze, la domanda di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile andava accolta nella misura di € 650,00 euro oltre rivalutazione secondo indici Istat a far data dalla presentazione del ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni trascritte Parte_1 in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi: I. Erronea valutazione sull'unico parametro determinato ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del CP_1
Era documentalmente provato che il reddito mensile netto del nel 2018, cui era CP_1 stato calibrato l'accordo tra le parti in sede di divorzio, era pari a circa € 1.700/1.800 mensili (come dal medesimo dichiarato in comparsa di costituzione nel relativo giudizio), in linea con quanto percepito a titolo di pensione, per cui non vi era stata alcuna riduzione significativa e duratura del reddito del tale da configurare un “fatto CP_1 nuovo” rilevante ai fini della revisione dell'assegno divorzile, essendo dunque la motivazione del Tribunale contraddittoria dal punto di vista logico, posto che l'aver contratto nuovo matrimonio, in sé considerato, non costituisce motivo sufficiente in mancanza di un'effettiva e dimostrata contrazione delle risorse disponibili, non potendo l'obbligato limitarsi a invocare i nuovi carichi familiari ma dovendo questi provare di aver subito a causa di essi una concreta diminuzione delle proprie risorse economiche.
II. Erronea e superficiale valutazione delle condizioni economiche della nuova IE . Persona_1
L'affermazione contenuta in sentenza che sia disoccupata e interamente a Persona_1 carico del marito sarebbe del tutto apodittica e frutto di una valutazione superficiale e non supportata da alcuna istruttoria in ordine alla reale situazione reddituale e patrimoniale della la quale risulta intestataria di veicoli, di cui una Mercedes e Per_1 una Golf entrambe nuove, ha effettuato trasferimenti significativi sul conto corrente del né è stata provata, documentalmente o tramite verifica amministrativa, la sua CP_1 effettiva disoccupazione. Inoltre, la disponibilità da parte della nuova IE di somme significative, se effettivamente confluite nella gestione familiare o direttamente nel patrimonio dell'obbligato, costituirebbe fatto idoneo a ridurre l'incidenza dei nuovi oneri,
e dunque a escludere che il secondo matrimonio abbia determinato un depauperamento delle risorse del tale da giustificare la revisione dell'assegno. Secondo CP_1
l'appellante, laddove la Corte ritenesse di non ritenere assorbente il primo motivo di appello, dovrebbero essere ammessi i mezzi istruttori richiesti in primo grado, soprattutto in riguardo agli accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali del e della sua attuale IE. CP_1
III. Omesso esame del peggioramento delle condizioni economiche e personali della Pt_1
La appellante ha documentato la drastica riduzione dei propri introiti locativi,
l'insorgenza di spese mediche per cure continue, l'assenza di redditi da lavoro e l'impossibilità di ottenere un sostegno economico da terzi. Tali elementi non avrebbero ricevuto adeguata considerazione da parte del Tribunale, che ha invece posto l'attenzione unicamente sulla posizione soggettiva dell'obbligato.
IV. Violazione dei criteri giurisprudenziali di bilanciamento tra vecchi e nuovi obblighi familiari
Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare un adeguato bilanciamento tra gli obblighi familiari sopravvenuti in capo al derivanti dal nuovo matrimonio, e il diritto CP_1 all'assegno divorzile della quale ex coniuge economicamente più debole. Pt_1
Si è costituito rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
In primo luogo, l'appellato ha eccepito la nullità del ricorso e inammissibilità dell'appello ex art. 164, 1° comma, c.p.c., per omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dagli artt. 473 bis.30, 342 e 163 n. 7 c.p.c., con riserva di appello incidentale ove fosse disposto il rinnovo della notifica con l'avvertimento delle decadenze per proporlo.
In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche per la carenza dei presupposti di cui all'art. 342, 1° comma, c.p.c., poiché il ricorso della si Pt_1 limiterebbe a proporre una serie di argomentazioni – infondate – per invocare genericamente la riforma della sentenza, senza però ancorare ciascun motivo (come impone la norma) né a un punto specifico della sentenza, né a una censura specifica in fatto o in diritto da cui possa emergere la rilevanza dell'argomento svolto.
Nel merito, l'appellato ha evidenziato che la decisione del Tribunale poggia su due parametri che si equilibrano a vicenda: quello reddituale “puro” e quello connesso al peggioramento delle condizioni economiche generali del dal punto di vista delle CP_1 uscite, in conseguenza del matrimonio con un coniuge privo di reddito autonomo.
Sarebbe dunque incoerente censurare autonomamente l'uno e l'altro profilo. Se mai il
Tribunale avrebbe errato nel senso opposto a quello denunciato, omettendo di dare atto di un reale peggioramento della condizione reddituale connessa al pensionamento del comparente, essendo macroscopica la contrazione (di quasi il 50%) tra il reddito del
2019 (pre-pensionamento) e i redditi degli anni successivi. Del resto, la difesa della stessa aveva sottolineato nel corso del giudizio di divorzio l'esistenza di un reddito Pt_1 del comparente di circa € 6.000,00 euro al mese. Peraltro, sarebbe evidente che le valutazioni operate in sede di divorzio dalle parti non prendevano a riferimento il solo reddito “nell'anno 2018”, ma i redditi dell'intero triennio precedente, nonché – soprattutto per le parti – i redditi stimati per gli anni successivi. Eventuali contrazioni occasionali, oltre a essere in sé indimostrate, non sarebbero decisive, poiché il quantitativo di ore lavorate può variare da un anno all'altro anche in funzione di infortuni/malattie (come in effetti sarebbe accaduto proprio nel 2018). Quindi, la sentenza avrebbe errato semmai per difetto nella riduzione dell'assegno divorzile.
L'appellato ha inoltre contestato che le condizioni economiche della nuova coniuge del comparente siano state valutate “superficialmente”, poiché il Tribunale altro non poteva fare che prendere atto dell'assenza di un reddito idoneo a incidere positivamente sul bilancio familiare, e sarebbe stato se mai onere della controparte comprovare un qualche apporto reddituale, non potendo valere al riguardo poste singole e occasionali.
Quanto alle condizioni economiche della esse sarebbero rimaste invariate, tanto Pt_1 che la stessa non aveva proposto domanda riconvenzionale, né aveva mai assunto iniziative per chiedere l'aumento dell'assegno divorzile.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 19/09/2025 la Corte ha ordinato al il deposito delle CP_1 dichiarazioni dei redditi relative alle tre annualità precedenti gli accordi divorzili del
2019.
Quindi, acquisita la suddetta documentazione, all'udienza del 21.11.2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di appello per l'omessa indicazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., che secondo la parte appellata sarebbe necessario a pena di nullità in quanto l'art. 163 c.p.c. è norma espressamente richiamata dall'art. 342 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 473 bis.30
c.p.c. che disciplina le modalità di redazione del ricorso in appello in materia di persone, minorenni e famiglia.
Invero, la previsione di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (che impone di inserire nell'atto di citazione l'avvertimento che la costituzione oltre i termini a comparire ivi indicati implica le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. – per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per materia, per valore e per territorio – e 167 c.p.c. – per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio) non può ritenersi applicabile al procedimento di appello e, quindi, neppure a quello disciplinato dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., che peraltro prevede la proposizione mediante ricorso.
Al riguardo, si ricorda quanto affermato la Suprema Corte, in modo pienamente condivisibile: “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022).
Neppure risulta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli elementi previsti dall'art. 342, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 473 bis.30 c.p.c. Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Ebbene, nella fattispecie la parte appellante ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le istanze già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate in questo grado dalla parte appellante. In primo luogo, va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo, con specifico motivo di gravame (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003), mentre nella fattispecie la parte appellante non ha articolato al riguardo uno specifico motivo di appello. Peraltro si rileva come le prove orali articolate dalla dinanzi al Pt_1 primo giudice (neppure espressamente riportate nell'atto di appello, che si limita a richiamare in modo generico “i mezzi istruttori tutti, come richiesti in primo grado”) siano irrimediabilmente generiche e valutative. Quanto agli approfondimenti istruttori sulle condizioni economiche attuali del e della IE, la documentazione in atti CP_1 risulta idonea a ricostruirle in modo sufficientemente attendibile. L'ordine di esibizione impartito da questa Corte ha inoltre permesso di verificare quale fosse l'entità dei redditi percepiti dalla parte appellata nel triennio precedente gli accordi divorzili, ai fini di una corretta comparazione.
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
I motivi articolati dalla parte appellante possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Si osserva in primo luogo come sia stato definitivamente accertato, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del relative al triennio 2016-2018, CP_1 precedente il divorzio, come le entrate reddituali del medesimo (allora pari a circa €
32.000 lordi) non siano diminuite, avendo egli dichiarato, per gli anni 2021 e 2022 redditi di pressoché pari entità.
Ciò non implica che fosse inibito al primo giudice di valutare altri elementi tali da incidere sulla capacità economica dell'obbligato, in termini, se non di minori entrate, di maggiori oneri, correlati nel caso specifico alla contrazione di un nuovo matrimonio. Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021). Nella fattispecie, la valutazione del primo giudice appare corretta, avendo il Tribunale considerato il fatto, documentato, che la nuova IE del sia CP_1 fiscalmente a suo totale carico, non disponendo di redditi propri. D'altro canto, le disponibilità economiche dell'appellato non sono certo così consistenti da rendere privi di rilievo gli oneri correlati al nuovo matrimonio.
Peraltro, a fronte della documentazione prodotta dal circa la mancanza di redditi CP_1 della nuova IE, correttamente il primo giudice ha evidenziato come sarebbe stato onere della comprovare - o quantomeno fornire elementi oggettivi di riscontro Pt_1 tali da giustificare indagini tramite la Guardia di Finanza - una diversa situazione di fatto, che non può presumersi, come invece pretende la parte appellante, dalle sole circostanze che la stessa risulti proprietaria di due autovetture (delle quali peraltro si ignora l'attuale valore) e abbia percepito una tantum a titolo risarcitorio la somma di €
36.000,00, quand'anche messa a disposizione delle esigenze familiari. Quanto all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, la parte appellante ha genericamente lamentato di aver “documentato la drastica riduzione dei propri introiti locativi, l'insorgenza di spese mediche per cure continue, l'assenza di redditi da lavoro e l'impossibilità di ottenere un sostegno economico da terzi” e che “tali elementi, pur ampiamente rappresentati e documentati in giudizio, non hanno ricevuto adeguata considerazione da parte del Tribunale”. In proposito, si rileva anzitutto che sarebbe stato onere della indicare quali specifici documenti sarebbero stati CP_1 prodotti per documentare le circostanze in questione, rimasti privi di valutazione da parte del primo giudice. Peraltro, si osserva che in proposito la nella propria Pt_1 comparsa di costituzione in primo grado, si era limitata ad allegare quanto segue:
“Invece, a fronte, la situazione reddituale della sig.ra è peggiorata rispetto al Pt_1 divorzio. Infatti prima del divorzio aveva concesso in locazione due appartamenti facenti parte dell'immobile già casa coniugale, con un introito mensile di € 1.200,00 ed €
600,00, ciò fino al mese di novembre 2019, successivamente l'appartamento posto al piano superiore di quello abitato dalla sig.ra è stato concesso in comodato gratuito Pt_1 alla figlia, che non aveva e non ha reddito, la casa coniugale viene condivisa con una coppia che corrisponde € 600,00 al mese, pertanto il suo introito si è ridotto ad € 600,00 mensili”: tuttavia, è evidente che la scelta della di concedere in comodato gratuito Pt_1 alla figlia uno degli appartamenti già concessi in locazione non possa andare a scapito del tanto più che non è comprovata la dedotta situazione di difficoltà economica CP_1 della figlia medesima. Quanto alle spese mediche, risulta in atti soltanto un certificato attestante la necessità di un ciclo di fisioterapia e la notula di un centro privato per prestazioni fisioterapiche dell'importo di € 462,00, documentazione insufficiente a comprovare la dedotta esigenza di cure continue, con prestazioni non coperte dal SSN.
In conclusione, ritiene la Corte che il Tribunale abbia operato una corretta valutazione della sopravvenienza di fatti nuovi e della loro incidenza sulla capacità economica delle parti, rimodellando le statuizioni del divorzio in modo adeguato alla nuova situazione.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, applicata la riduzione del 50% per la fase istruttoria e per la fase decisionale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 304/2025 del Tribunale di Pisa;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.734,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
D.ssa ES IE
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni