Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 1
Deve escludersi l'interesse dell'imputato ad impugnare il provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di ripristino degli arresti domiciliari, quando nelle more del procedimento di impugnazione questa misura sia stata ripristinata, ancorchè con prescrizioni diverse e più gravi di quelle contenute nell'originario provvedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2007, n. 47113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47113 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 31/10/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1879
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20290/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL, nata il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
sentito l'avv.to Foresta Santino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato, ex art. 310 c.p.p., da AR EL contro il provvedimento con cui la Corte d'assise d'appello aveva respinto la richiesta di ripristino degli arresti domiciliari nei suoi confronti, dopo l'aggravamento della misura cautelare in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni imposte nel regime di detenzione domiciliare;
che il Tribunale, pur riconoscendo viziato il provvedimento impugnato per avere omesso l'interrogatorio, tuttavia ha ritenuto la tardività dell'eccezione, trattandosi di nullità di tipo intermedio, che andava fatta valere nel primo atto successivo al suo verificarsi;
che il difensore di EL AR, nel ricorso per cassazione, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 276, 294 e seg. c.p.p. in relazione alla dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per omesso interrogatorio, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l'omissione come nullità di tipo intermedio, dal momento che la mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, previsto a pena di decadenza anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 276 c.p.p., ha come effetto quello di rendere inefficace la misura disposta, con la conseguenza che nel caso di specie avrebbe dovuto essere ripristinata la originaria misura degli arresti domiciliari;
che con memoria depositata il 10 ottobre 2007 la ricorrente ha rappresentato che, in seguito all'accoglimento di altro ricorso, sono stati ripristinati nei suoi confronti gli arresti domiciliari, precisando di avere ancora interesse a coltivare il presente ricorso, in quanto un suo eventuale accoglimento farebbe rivivere l'originaria misura detentiva domiciliare che, a differenza di quella attuale, non prevede una serie di prescrizioni rigide che le impediscono di soddisfare le esigenze familiari e sanitarie.
Considerato che l'art. 568 c.p.p., comma 4 richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia caratteri di concretezza e di attualità, che cioè sia diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato;
che con il ripristino dell'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari l'indagata ha già ottenuto ciò che costituisce oggetto del presente ricorso;
che a questi fini non rileva che il provvedimento cautelare ripristinato abbia prescrizioni diverse rispetto a quelle contenute nell'originaria misura, tenuto conto che i limiti e le facoltà previsti nell'art. 284 c.p.p., commi 2 e 3 attengono alle modalità di esecuzione in concreto della misura e possono in ogni momento essere modificati dal giudice in rapporto al principio di adeguatezza, per cui deve escludersi che possa sussistere l'interesse al ricorso solo con riferimento al profilo della "prescrizione" interna al provvedimento coercitivo in questione;
ritenuto, pertanto, che alla sopravvenuta carenza di interesse consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con esclusione della condanna alla spese processuali e al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende poiché non si tratta di un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007