Sentenza 7 gennaio 2004
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- 1. Filiazione naturale maternità surrogata favor veritatis interesse del minore prevalenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GONZAGA 37, presso il signor RE GL, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MODICA, OLINDO DI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis, (ATTO DI COSTITUZIONE DEL 18/01/01);
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 5244/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 06/12/99 R.G.N. 995/97;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 29 settembre 1995 al Pretore di Agrigento, NG NN chiedeva la condanna del Ministero dell'interno a pagare una indennità d'accompagnamento;
che, costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 9 luglio 1997, riformata con sentenza del 6 dicembre 1993 dal Tribunale, il quale, sulla base dell'art. 11, comma 1, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero
dell'Interno, giacché la domanda di accertamento dello stato invalidante, necessariamente precedente quella di condanna, avrebbe dovuto essere proposta contro il Ministero del Tesoro;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la NN, mentre il Ministero dello interno si è costituito senza svolgere attività difensiva;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994 e 1 l. n. 295 del 1990, sostenendo spettare la legittimazione passiva, nei processi aventi ad oggetto l'attribuzione della indennità d'accompagnamento, al convenuto Ministero dell'interno;
che il motivo è manifestamente fondato poiché, all'epoca in cui venne iniziato il presente processo ossia nella vigenza degli artt. 1, 3 e 6 d.P.R. cit., il cittadino che pretendesse in giudizio una prestazione di assistenza sociale doveva convenire solo il Ministero ora detto e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello stato di invalido;
la domanda doveva invece essere rivolta al Ministero del tesoro per accertamento di tale stato con efficacia di giudicato;
che in tal senso si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 483 e 529 del 2000, dalle quali non è ora motivo di discostarsi;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro collegio d'appello per l'esame del merito;
che il giudice di rinvio si pronuncerà anche sulle spese di questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004