Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 1439 del codice civile :
«Art. 1439 (Dolo). - Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio».