CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27574 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE AV nato a [...] il [...] GR NA TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di OS e l'annullamento con rinvio nei confronti di AN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27574 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 21/01/2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 10/06/2020 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato AV AN e NA TA OS dei reati di furto aggravato (capo A, C, E, G) e di furto in abitazione (capi B, D, F, H) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la continuazione, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione AV AN, attraverso il difensore Avv. Sabino Carpagnano, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali e segnatamente dell'art. 156 cod. proc. pen., eccependo l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato in stato di detenzione per altra causa noto alla Corte di appello. 2.2. Il secondo motivo censura, con riferimento ai capi C) e D), inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, non sussistendo elementi che giustifichino la condanna dell'imputato per detti reati, non assumendo rilievo la circostanza che la coimputata abbia indicato nel ricorrente la persona che l'accompagnava, definendola suo marito, laddove la teste UA LA non ha riconosciuto l'imputato, sicché gli elementi acquisiti non superano la soglia del sospetto. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento ai capi relativi ai furti in abitazione, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la responsabilità dell'imputato è fondata su basi meramente assertive disancorata da qualsiasi parametro oggettivo. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in relazione agli aumenti operati per la continuazione. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione NA TA OS, attraverso il difensore Avv. Maurizio Masellis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello, anche con riferimento alla richiesta di riduzione della pena. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 2 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di OS e l'annullamento con rinvio nei confronti di AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di AV AN è in parte fondato. Da ciò consegue che deve essere rilevata d'ufficio la questione della procedibilità a querela a norma dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, querela, che, come risulta dall'accertamento disposto da questa Corte, non risulta presentata per nessuno dei furti aggravati di cui ai capi A), C), E) e G), in relazione ai quali, pertanto, deve pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. L'annullamento in relazione a tali capi per mancanza di querela deve essere disposto anche nei confronti di NA TA OS, pur essendo - come si vedrà - il suo ricorso inammissibile, in considerazione dell'effetto estensivo, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, Del Re, Rv. 258393; Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213). 2. Ciò premesso, il ricorso di AN è in parte fondato. 2.1. Il primo motivo è infondato, in quanto la dedotta nullità non è stata tempestivamente eccepita. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, mentre le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 27886901 - 02). Ora, poiché le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. 3 proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Rv. 278002) e, nel caso di specie, all'udienza del 21/01/2022, in cui fu deliberata la sentenza impugnata, la difesa dell'imputato, presente essendo stata disposta su richiesta la trattazione orale, non eccepì la nullità in questione, la stessa tardivamente è stata dedotta con il ricorso per cassazione, sicché il motivo è manifestamente infondato. 2.2. Il secondo motivo - da esaminare limitatamente al capo D) - è, invece, fondato, in quanto il mero riferimento alla qualità di marito che sarebbe stata rivestita dal complice della coimputata non rende ragione degli elementi effettivamente individualizzanti utilizzati dal giudice di appello (che non precisa se i due siano o meno legati da rapporto di coniugio, né un riferimento del genere si rinviene nella scarna pronuncia di primo grado). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. L'affermazione di responsabilità per i furti in abitazione - diversi da quelli sub D) - fa leva sul modus operandi dei coimputati, che, entrati furtivamente in possesso delle chiavi della persona offesa e a conoscenza dell'indirizzo dell'abitazione, provvedevano poi a svaligiare quest'ultima, furti, quelli ex art. 624-bis cod. perì., realizzati grazie alle chiavi in precedenza sottratte. Il legame tra fatti già qualificati come furti semplici e furti in abitazione ai danni delle medesime persone offese rende ragione, nel discorso giustificativo della Corte distrettuale esente da vizi logici, del giudizio di colpevolezza, laddove meramente assertive sono le deduzioni del ricorrente. 2.4. Il quarto motivo è assorbito in quanto a seguito dell'annullamento, la determinazione della pena dovrà essere rivalutata. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di NA TA OS è - fatta eccezione per la rideterminazione della pena, imposta dall'annullamento disposto con riguardo ai capi sopra indicati - inammissibile in quanto radicalmente aspecifico e carente di qualsiasi correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Pertanto, in relazione in relazione ai capi A), C), E) e G) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati per le ragioni già indicate. Nei confronti di AN, la sentenza deve essere annullata limitatamente al capo D) e al trattamento sanzionatorio, mentre nei confronti di OS va annullata in relazione al trattamento sanzionatorio: con rinvio, in entrambi i casi, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi A, C, E, G nei confronti di AN AV e per l'effetto estensivo anche di OS NA TA perché l'azione penale non poteva proseguire per mancanza di querela. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AN AV limitatamente al capo D e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del predetto ricorrente. Annulla la medesima sentenza nei confronti di OS NA TA limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Inammissibile nel resto il ricorso della predetta ricorrente. Così deciso il 23/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di OS e l'annullamento con rinvio nei confronti di AN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27574 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 21/01/2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 10/06/2020 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato AV AN e NA TA OS dei reati di furto aggravato (capo A, C, E, G) e di furto in abitazione (capi B, D, F, H) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la continuazione, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione AV AN, attraverso il difensore Avv. Sabino Carpagnano, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali e segnatamente dell'art. 156 cod. proc. pen., eccependo l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato in stato di detenzione per altra causa noto alla Corte di appello. 2.2. Il secondo motivo censura, con riferimento ai capi C) e D), inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, non sussistendo elementi che giustifichino la condanna dell'imputato per detti reati, non assumendo rilievo la circostanza che la coimputata abbia indicato nel ricorrente la persona che l'accompagnava, definendola suo marito, laddove la teste UA LA non ha riconosciuto l'imputato, sicché gli elementi acquisiti non superano la soglia del sospetto. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento ai capi relativi ai furti in abitazione, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la responsabilità dell'imputato è fondata su basi meramente assertive disancorata da qualsiasi parametro oggettivo. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in relazione agli aumenti operati per la continuazione. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione NA TA OS, attraverso il difensore Avv. Maurizio Masellis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello, anche con riferimento alla richiesta di riduzione della pena. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 2 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di OS e l'annullamento con rinvio nei confronti di AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di AV AN è in parte fondato. Da ciò consegue che deve essere rilevata d'ufficio la questione della procedibilità a querela a norma dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, querela, che, come risulta dall'accertamento disposto da questa Corte, non risulta presentata per nessuno dei furti aggravati di cui ai capi A), C), E) e G), in relazione ai quali, pertanto, deve pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. L'annullamento in relazione a tali capi per mancanza di querela deve essere disposto anche nei confronti di NA TA OS, pur essendo - come si vedrà - il suo ricorso inammissibile, in considerazione dell'effetto estensivo, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, Del Re, Rv. 258393; Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213). 2. Ciò premesso, il ricorso di AN è in parte fondato. 2.1. Il primo motivo è infondato, in quanto la dedotta nullità non è stata tempestivamente eccepita. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, mentre le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 27886901 - 02). Ora, poiché le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. 3 proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Rv. 278002) e, nel caso di specie, all'udienza del 21/01/2022, in cui fu deliberata la sentenza impugnata, la difesa dell'imputato, presente essendo stata disposta su richiesta la trattazione orale, non eccepì la nullità in questione, la stessa tardivamente è stata dedotta con il ricorso per cassazione, sicché il motivo è manifestamente infondato. 2.2. Il secondo motivo - da esaminare limitatamente al capo D) - è, invece, fondato, in quanto il mero riferimento alla qualità di marito che sarebbe stata rivestita dal complice della coimputata non rende ragione degli elementi effettivamente individualizzanti utilizzati dal giudice di appello (che non precisa se i due siano o meno legati da rapporto di coniugio, né un riferimento del genere si rinviene nella scarna pronuncia di primo grado). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. L'affermazione di responsabilità per i furti in abitazione - diversi da quelli sub D) - fa leva sul modus operandi dei coimputati, che, entrati furtivamente in possesso delle chiavi della persona offesa e a conoscenza dell'indirizzo dell'abitazione, provvedevano poi a svaligiare quest'ultima, furti, quelli ex art. 624-bis cod. perì., realizzati grazie alle chiavi in precedenza sottratte. Il legame tra fatti già qualificati come furti semplici e furti in abitazione ai danni delle medesime persone offese rende ragione, nel discorso giustificativo della Corte distrettuale esente da vizi logici, del giudizio di colpevolezza, laddove meramente assertive sono le deduzioni del ricorrente. 2.4. Il quarto motivo è assorbito in quanto a seguito dell'annullamento, la determinazione della pena dovrà essere rivalutata. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di NA TA OS è - fatta eccezione per la rideterminazione della pena, imposta dall'annullamento disposto con riguardo ai capi sopra indicati - inammissibile in quanto radicalmente aspecifico e carente di qualsiasi correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Pertanto, in relazione in relazione ai capi A), C), E) e G) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati per le ragioni già indicate. Nei confronti di AN, la sentenza deve essere annullata limitatamente al capo D) e al trattamento sanzionatorio, mentre nei confronti di OS va annullata in relazione al trattamento sanzionatorio: con rinvio, in entrambi i casi, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi A, C, E, G nei confronti di AN AV e per l'effetto estensivo anche di OS NA TA perché l'azione penale non poteva proseguire per mancanza di querela. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AN AV limitatamente al capo D e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del predetto ricorrente. Annulla la medesima sentenza nei confronti di OS NA TA limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Inammissibile nel resto il ricorso della predetta ricorrente. Così deciso il 23/05/2023.