Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che estende all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) il termine di prescrizione dell'azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che - a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell'impresa designata (nonché dell'assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all'azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, secondo comma, cod. civ., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la "ratio" di impedire l'estinzione anticipata dell'azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato.
Commentario • 1
- 1. Infortunio in itinere: i presupposti per il riconoscimento della causa di servizioAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE RI, GO LU, LE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato SCOCCINI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato BASTIANINI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale dr. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LAURENTI, difesa dall'avvocato ADRIANO VIAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 761/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sez. seconda Civile emessa il 17/3/98, depositata il 06/06/98; RG.810/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ADRIANO VIAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.5.1987 nella collisione di due motocicli su una pista di motocross perdeva la vita ES AO, conducente di uno di essi.
I genitori del defunto, ES RI ed NI LU, ed il fratello, ES EA, convenivano innanzi al Tribunale di Grosseto BO RA e RT IZ, rispettivamente conducente e proprietario dell'altro motociclo, per ottenere il risarcimento dei danni.
Il tribunale emetteva due sentenze, una non definitiva, con la quale condannava i convenuti al risarcimento nella misura del 50%, e l'altra definitiva, con la quale quantificava il danno. Non risultando il motociclo assicurato, i ES e la NI agivano nei confronti del F.G.V.S., convenendo l'impresa designata, la Fondiaria assicurazioni s.p.a., innanzi allo stesso tribunale, che la condannava al pagamento di lire 75.000.000 in favore di ciascuno dei genitori, di lire 16.500.000 in favore di entrambi e di lire 15.000.000 in favore del fratello.
La impresa designata proponeva gravame, che la Corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 17.3.1998, accoglieva, dichiarando prescritto il diritto.
La Corte ha ritenuto che qualora, come nella specie, il procedimento penale apertosi a carico del danneggiante si concluda con sentenza istruttoria di non doversi procedere, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno diventa biennale e decorre non dalla data in cui viene emessa la sentenza, ma da quella in cui non è più soggetta ad impugnazione.
Nè vale ad interrompere la prescrizione la circostanza che sia instaurato giudizio nei confronti del danneggiante in quanto non vi è solidarietà tra lo stesso ed il F.G.V.S.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i ES e la NI, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso la Fondiaria assicurazioni, la quale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 C.C. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito - si sostiene - tra il F.G.V.S. ed il soggetto responsabile "ex delicto" si costituisce un rapporto di solidarietà passiva, per cui l'atto interruttivo posto in essere nei confronti di tale soggetto spiega effetti anche nei confronti del F.G.V.S..
La sentenza di questa Corte 14.5.1997, n. 4230, richiamata dalla corte di merito, riguarda caso diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio e, come la stessa corte ha omesso di considerare, contiene l'affermazione del principio dell'unitarietà dei termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria.
Dall'art. 26 L. 990/1969, secondo il quale l'azione contro l'impresa designata a norma dell'art. 20 è soggetta alla medesima prescrizione, cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile, deriva che il termine di prescrizione per l'azione contro la detta impresa non va determinato in modo autonomo e diretto, ma in relazione a quello operante per il diritto del danneggiato nei confronti del responsabile del danno.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2947 c.c. e 26 L. 990/1969 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Alla fattispecie - si deduce - avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione decennale di cui all'art. 2947 c.c., essendo a tale fine sufficiente che il fatto sia astrattamente considerato dalla legge come reato e non essendo, invece, richiesto che sia pronunciata sentenza penale di condanna.
Nè può farsi applicazione della disciplina stabilita "dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c.", non potendosi considerare irrevocabile la sentenza istruttoria. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, l'art. 26 L. 990/1969 va interpretato nel senso che ha recepito non solo il termine, ma l'intera disciplina della prescrizione, cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile, comprese l'interruzione e la sospensione.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti nei limiti che risultano da quanto appresso. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969 non rileva se si costituisca o meno un rapporto di solidarietà passiva tra il F.G.V.S. ed il soggetto responsabile "ex delicto". Non può, tuttavia, che confermarsi l'orientamento negativo di questa Corte, ribadendosi che la copertura assicurativa del fondo ha per oggetto il danno subito dal terzo danneggiato e non l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non assicurato (cass. 14.5.1997, n. 4230; Cass. 19.12.1990, n. 12036). L'art. 26 L. 990/1969 assoggetta l'azione diretta contro l'assicuratore e quella contro l'impresa designata a norma dall'art. 20 (nell'ipotesi di veicolo non identificato o non coperto da assicurazione) alla medesima prescrizione, cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
L'intento del legislatore di unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione viene realizzato non attraverso il sistema del richiamo specifico dell'art. 2947, 2° comma, c.c. relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, ma attraverso il riferimento al termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro. Il che equivale a dire che l'unificazione è conseguita mediante l'estensione del termine prescrizionale dell'azione contro il responsabile del sinistro alle azioni contro l'assicuratore e l'impresa designata, di tal che il termine prescrizionale di queste ultime azioni non va determinato in modo autonomo e diretto. Inoltre la "ratio" dell'art. 26 risiede nell'esigenza di evitare l'anticipata estinzione del diritto al risarcimento proprio nei confronti dei soggetti cui la legge sull'assicurazione obbligatoria affida il compito specifico di garantire, almeno in certi limiti, l'effettivo ristoro dei danneggiati.
Non si può, pertanto, condividere l'interpretazione riduttiva adottata dalla corte di merito senza alcun valido argomento testuale, escludendo che operino nei confronti dell'impresa designata le cause di interruzione e sospensione della prescrizione dell'azione contro il responsabile del danno.
In conclusione, l'art. 26 estende all'azione diretta contro l'assicuratore ed a quella contro l'impresa designata a norma dell'art. 20 (nelle ipotesi di veicolo non identificato o non coperto da assicurazione) il termine prescrizionale dell'azione verso il responsabile ed - anche in relazione alla "ratio" di impedire l'estinzione anticipata proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato - va interpretato nel senso che - a prescindere dalla solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell'assicuratore e dell'impresa designata le cause di interruzione e sospensione che si verificano in relazione all'azione contro il responsabile. All'indicato principio non si è adeguata la sentenza impugnata, la quale va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Rimangono assorbite le ulteriori prospettazioni del primo e del secondo motivo, nonché il terzo, con il quale, denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2937 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si lamenta che la corte di merito non abbia rilevato di ufficio che l'impresa designata ha rinunciato alla prescrizione, non avendola eccepito in altro giudizio conclusosi con l'improcedibilità della domanda per inosservanza del disposto dell'art. 22 L. 990/1969.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
assorbito il terzo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 12 giugno 2001. Depositato in cancelleria l'11 gennaio 2002