Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 320
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che estende all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) il termine di prescrizione dell'azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che - a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell'impresa designata (nonché dell'assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all'azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, secondo comma, cod. civ., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la "ratio" di impedire l'estinzione anticipata dell'azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato.

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  • 1Infortunio in itinere: i presupposti per il riconoscimento della causa di servizioAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 320
Data del deposito : 11 gennaio 2002

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