Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9762
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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In tema di liquidazione della rendita per inabilità permanente nell'ipotesi in cui l'infortunato non abbia prestato attività continuativa nel corso degli ultimi dodici mesi che hanno preceduto l'infortunio, il ricorso al criterio residuale della moltiplicazione per trecento della retribuzione giornaliera, ex art. 116, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, non è ammissibile allorché la retribuzione annua sia comunque determinabile sulla base della retribuzione percepita mensilmente (o comunque per periodi determinati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9762
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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