Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione della rendita per inabilità permanente nell'ipotesi in cui l'infortunato non abbia prestato attività continuativa nel corso degli ultimi dodici mesi che hanno preceduto l'infortunio, il ricorso al criterio residuale della moltiplicazione per trecento della retribuzione giornaliera, ex art. 116, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, non è ammissibile allorché la retribuzione annua sia comunque determinabile sulla base della retribuzione percepita mensilmente (o comunque per periodi determinati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9762 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NN MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRAI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI NN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NN PRUNEDDU, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 10/05/99 R.G.N. 4810/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica;
udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DE FERRAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata il Tribunale di Cagliari - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 24 settembre 1998 - accoglieva la domanda proposta da NN OI contro l'INAIL - per ottenere pronunce consequenziali alla declaratoria che la rendita, della quale era titolare, andava calcolata sulla base (non già della retribuzione effettiva, ma) della retribuzione determinata per legge (ai sensi dell'art. 116, 20 comma, TU n. 1124 del 1965) - in base al rilievo che, nei dodici mesi precedenti l'infortunio, il IS non aveva prestato la propria opera "in modo continuativo", in quanto non aveva lavorato per l'intero orario annuo stabilito contrattualmente (2080 ore), ma per un numero di ore inferiore (1715).
Avverso la sentenza d'appello, l'INAIL propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116, 1^ e 2^ comma, DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione agli art. 113, 115 e 116 c.p.c.)
nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto "opera prestata in modo non continuativo" - ai fini della determinazione (ai sensi del secondo comma dell'art. 116 DPR 30 giugno 1965, n. 1124, cit.) della retribuzione-base per il calcolo della rendita - il lavoro nell'ultimo anno prestato dall'attuale resistente, senza alcuna sospensione, ma per un numero di ore inferiore, rispetto all'orario annuale contrattualmente previsto, sebbene il lavoratore stesso non fosse retribuito su base oraria e - sulla retribuzione mensilizzata, a lui spettante contrattualmente - non incidesse il numero delle ore di lavoro prestato e fosse possibile, quindi, determinare la retribuzione annua effettiva.
Il ricorso è fondato.
2. "Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, (...), è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato (...) durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio "Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera (...)".
Le riferite disposizioni (articolo 116, primo e secondo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) recano, quindi, due previsioni alternative - in tema di base per il calcolo delle rendite - a seconda che sia "possibile" - oppure no - "determinare" la retribuzione annua effettiva durante i dodici mesi precedenti.
Evidente funzione di garanzia dell'adeguatezza (art. 38, secondo comma, cost.) delle rendite - governate, peraltro, dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) - ha la prevista assunzione, in ogni caso, dell'ultima retribuzione annua, a prescindere dall'effettiva percezione, quale base per il loro calcolo.
Tuttavia tale retribuzione-base è affatto diversa in ciascuna delle ipotesi alternative prospettate: infatti, è la stessa retribuzione annua effettiva, nel primo caso, mentre, nel secondo caso, la carenza di tale dato impone di valutare - mediante una sorta di fictio iuris - "la retribuzione annua eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera", da calcolare, a sua volta, rapportando la retribuzione media oraria alla durata oraria normale della settimana nell'azienda e per la categoria cui appartenga il lavoratore (vedi Cass. n. 7486/96 e, per un caso analogo, 4582/84). Ne risulta realizzata, così, la massima adeguatezza possibile della rendita all'ultima retribuzione annua - effettivamente percepita oppure percipienda - che ne viene assunta a base. Coerentemente, è la stessa possibilità di "determinare" l'ultima retribuzione annua effettiva a consentirne - in coerenza con la regola (di cui al primo comma del citato art. 116 TU n. 1124/65) - l'assunzione quale base di calcolo delle rendite.
Solo "qualora (...) non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite" negli ultimi dodici mesi, infatti, è prevista - dalla contestuale eccezione (di cui al secondo comma dello stesso articolo 116) - l'assunzione, quale base di calcolo, della retribuzione annua - per così dire, fittizia - determinata secondo i criteri stabiliti contestualmente.
Evidente ne risulta il carattere, meramente sussidiario, degli stessi criteri di calcolo e l'inutilizzabilità, che ne consegue, ogni volta che sia, comunque, possibile determinare la retribuzione annua effettiva. Questa, peraltro, risulta, in ogni caso, non inferiore rispetto alla retribuzione fittizia, che assolve - in via sussidiaria, appunto - la funzione di garanzia minimale (preliminare rispetto alle garanzie di minimi, previste contestualmente dai commi terzo e seguenti dello stesso articolo 116 TU n. 1124/65). Nè è possibile utilizzare congiuntamente - con riferimento al medesimo periodo annuale - i criteri previsti, alternativamente, per determinare la base di calcolo delle rendite (dal primo e dal secondo comma, appunto, dell'art. 116 TU n. 1124/65, cit.). Pertanto la prestazione, nell'ultimo anno, di un numero di ore di lavoro inferiore rispetto all'orario annuale stabilito contrattualmente - siccome è avvenuto, incontrovertibilmente, nella dedotta fattispecie - integra, bensì, la prestazione "non continuativa" - contemplata dalla disposizione in materia (secondo comma dello stesso articolo 116) - ma non è sufficiente, tuttavia, per ritenere applicabili i criteri previsti, contestualmente, per determinare la retribuzione annua - per così dire, fittizia - da assumere a base nel calcolo delle rendite.
A tal fine deve concorrere, infatti, l'impossibilità di determinare la retribuzione annua effettiva per lo stesso periodo. La prospettata impossibilità non ricorre, fra l'altro, nelle ipotesi in cui - essendo la retribuzione contrattualmente mensilizzata (oppure altrimenti periodizzata) - ne possa essere determinato, comunque, l'importo annuale, a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestato. L'incidenza (eventuale) di queste su la retribuzione - effettivamente percepita - non rende impossibile, infatti, la determinazione della retribuzione annuale effettiva. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'istituto ricorrente.
Infatti, omette di accertare se - nonostante la prestazione, nell'ultimo anno, di un numero di ore di lavoro inferiore rispetto all'orario annuale stabilito contrattualmente - fosse nella specie, comunque, possibile determinare - in dipendenza, fra l'altro, della mensilizzazione della retribuzione - la retribuzione effettiva per lo stesso periodo annuale. Peraltro trascura il rischio, che ne deriva, di utilizzare congiuntamente, per tale via, criteri - che sono, invece, previsti alternativamente (dal primo e dal secondo comma dell'art. 116 TU n. 1124/65, cit., appunto) - e di pervenire alla determinazione di una retribuzione fittizia, addirittura, superiore rispetto a quella effettiva (ancorché non percepita effettivamente). 3 Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Sassari, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002