Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen..
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- 1. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
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Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
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Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
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Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più… - 5. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2008, n. 42306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42306 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 07/10/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2140
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 016534/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE CR, N. IL 05/07/1971;
avverso ORDINANZA del 21/02/2007 TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 2303/2005, resa in data 20-7-2005 nei confronti di TT TI, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di remissione in termini per proporre l'impugnazione. Tale pronuncia è stata motivata sul rilievo che, avendo l'imputato, giudicato per evasione dagli arresti domiciliari, eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Massimo Zanetti, la notifica dell'estratto contumaciale è stata regolarmente eseguita presso quest'ultimo, non risultando dagli atti lo stato di detenzione del prevenuto per altra causa al tempo del processo.
Ricorre personalmente il TT, denunciando con un unico motivo l'inosservanza dell'art. 156 c.p.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce di avere eletto domicilio presso il proprio difensore alle ore 12,10 del 7-2-2004, quando ancora si trovava in stato di libertà, ma di essere stato arrestato alle ore 12,20 dello stesso giorno, a seguito della notifica dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pordenone, effettuata alle ore 12,15. Il sopravvenuto stato di detenzione, risultante dagli atti del procedimento, in cui era presente il verbale di arresto del 7-2- 2004, avrebbe dovuto fare scattare la disciplina di cui all'art. 156 c.p.p., comma 1, superando l'elezione di domicilio effettuata ex art.161 c.p.p.. Di conseguenza, non può ritenersi valida la notifica dell'estratto contumaciale, non eseguita presso il luogo di detenzione, e non può ritenersi formato il titolo esecutivo. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che il TT, subito dopo essere stato identificato presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di San Daniele del Friuli ed aver eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia avv. Massimo Zanetti, è stato tratto in arresto negli stessi uffici, in esecuzione di ordine di carcerazione. Il tutto è avvenuto in un unico contesto temporale, se è vero che l'elezione di domicilio è stata effettuata alle ore 12,10, l'ordine di carcerazione è stato notificato alle ore 12,15 e l'arresto è stato eseguito alle ore 12,20.
Ciò posto e atteso che l'interessato, a seguito dell'arresto, non ha revocato l'elezione di domicilio alla quale aveva proceduto immediatamente prima, con ciò manifestando inequivocamente la volontà di mantenerla ferma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente deve ritenersi la ritualità della notifica degli atti del procedimento e dell'estratto contumaciale della sentenza n. 2303/2005, effettuata presso il difensore domiciliatario. Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, infatti, la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, essendo consentito anche all'imputato detenuto di avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 5, 24-2- 2006 n. 13288; Cass. Sez. 2, 30-10-2003 n. 47379). Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha dato atto della regolare formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2008