CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2023, n. 37262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37262 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
u 0.6 i i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cha concluso chiedendo il e udito jj-difé-nsore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, con doppia conforme affermazione di responsabilità è stato condannato, quale liquidatore della San IN IB s.r.l. , dichiarata fallita il 1° giugno 2015, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili nel triennio 2013-2016 tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 5 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha concesso le attenuanti generiche e ha conseguentemente ridotto la pena principale e le pene accessorie. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Leonardo Capri, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censura l'errata applicazione della legge penale e l'apparenza, genericità e illogicità della motivazione in quanto nonostante la descrizione contenuta nel capo di imputazione fosse precisa e determinata essendo stata contestata la sottrazione delle scritture contabili, la condanna è invece intervenuta per l'ipotesi di omessa e/o caotica tenuta della contabilità, senza che tale decisione fosse stata preceduta dalla modifica dell'imputazione. Per il ricorrente quindi vi sarebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza con conseguente menomazione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata. La motivazione, inoltre, si appaleserebbe illogica, generica e apparente là dove la Corte d'appello, nel rispondere allo specifico motivo di ricorso, avrebbe affermato, in modo del tutto assertivo, che nonostante la difformità riscontrata tra contestazione e decisione, non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione. Deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni del curatore atteso che dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base della documentazione consegnata dal liquidatore (e ritenuta insufficiente dal curatore) era stato possibile ricostruire il volume degli affari per le annualità 2012 e 2013 e la mancanza di fatture per il periodo 2014-2015 era da ricollegarsi al fatto che era cessata ogni attività sociale. Deduce, quindi, che il fatto emerso non atterrebbe a un'omessa tenuta delle scritture contabili, quanto piuttosto alla irregolare tenuta delle stesse e che, con riferimento all'elemento psicologico ritenuto nella sentenza impugnata (dolo generico consistente nella rappresentazione dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio), la Corte d'appello avrebbe «ancorato il riconoscimento del dolo tipico del reato ad evidenze prive di un'effettiva forza dimostrativa e scarsamente selettive in riferimento alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale generica differenziandola da quella semplice comunque richiamata in sede d'appello e del tutto disattesa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. 2. Al fine di meglio comprendere i termini della questione occorre ricostruire brevemente le motivazioni dei Giudici di merito. 2.1. Al ricorrente è stato contestato, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n.2, I. fall. di avere sottratto, n.q. di amministratore formale della società fallita, libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e ciò allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il Tribunale di Terni, con una sentenza di non chiaro intendimento, dopo aver affermato di riqualificare la contestazione originaria, ha esposto ( pag. 3) che, come riferito dal curatore, il liquidatore non aveva consegnato «i libri sociali, il libro giornale e i libri obbligatori previsti dall'art. 2214 cod. civ.» e ha individuato (pag. 5) la condotta da ascriversi all'imputato nell'omessa consegna parziale della documentazione contabile («nel caso di specie in particolare è emerso che AN non ha consegnato al curatore le scritture contabili necessarie per la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento dei suoi affari nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento con ciò integrandosi l'elemento oggettivo del reato contestato») e il dolo (generico) nella consapevolezza «nell'agente che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione»; nel prosieguo della motivazione (pag. 7) ha, poi, ritenuto sussistente « l'elemento soggettivo della fattispecie più grave di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2, ultima parte, I.fall essendo stato provato che l'imputato, in qualità di liquidatore e amministratore della società fallita, abbia consegnato solo una parte di scritture contabili che non attengono all'intera vita sociale dell'ente, [...], l'incompletezza della documentazione prodotta al curatore denotai una tenuta irregolare, incompleta delle scritture contabili e, con riferimento al triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, del tutto mancante, che rileva nel caso di specie in termini di bancarotta fraudolenta in quanto funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La Corte d'appello, nel ricostruire quanto affermato dal giudice di primo grado, ha rilevato che il Tribunale aveva condannato l'imputato per «l'irregolare tenuta contabile della suddetta società, in guisa da rendere impossibile la ricostruzione 2 del movimento degli affari e del patrimonio;
sotto tale profilo di dolo generico riteneva integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dal comma 1, n. 2, ultima parte, dell'art. 216 I. fall.». Ha quindi precisato che nella vicenda ricorreva un'ipotesi diversa da quella, sorretta da dolo specifico, della totale omissione della tenuta delle scritture contabili assimilabile, per consolidata giurisprudenza, a quella di sottrazione o distruzione delle scritture poiché, nel caso di specie, si versava nella diversa ipotesi della tenuta di contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento del patrimonio e degli affari della fallita che richiede il dolo generico. Era pertanto da « ritenersi certo che l'imputato, quale liquidatore della società, avesse quantomeno la consapevolezza che l'irregolare tenuta delle scritture contabili avrebbe potuto impedire la compiuta ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio sociale come nei fatti è stato». 3. Orbene, giova premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il legislatore ha previsto due ipotesi di reato tra loro alternative: la prima, che si sostanzia nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari anche sotto forma della l'oro omessa tenuta;
la seconda, che, invece, consiste nella tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. La prima ipotesi di reato richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori;
la seconda„ invece, richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro necessaria, la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (ex multis, Sez. 5, n. 24328 del 18/5/2005, Di Giovanni, Rv. 232209; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L' "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta", secondo il citato più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani, Rv. 271847), a cui questo Collegio intende dare continuità, devono essere equiparati e distinti dalla fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.. 4. Orbene, nel caso di specie, pur essendo non del tutto coincidente la contestazione rispetto ai fatti accertati, poiché si imputa formalmente una condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili a fronte dell'accertata omessa tenuta, ancorché parziale, delle stesse, la Corte d'appello, t i 3 sulla base del rilievo che l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse solo parziale (pag. 6), l'ha parificata alla irregolare tenuta delle stesse e, conseguentemente, ha ritenuto perfezionato il reato sulla base della mera sussistenza del dolo generico. Tale conclusione non regge al confronto con i parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte di legil:timità non potendo parificarsi l'omessa tenuta (ancorché parziale) delle scritture contabili che presuppone la sussistenza del dolo specifico alla diversa ipotesi di irregolare tenuta delle stesse che presuppone, diversamente dalla prima ipotesi, un accertamento condotto sulle scritture contabili rinvenute. Le censure sollevate in parte qua dal ricorrente colgono, dunque, nel segno essendo evidente l'illogicità della sentenza che ha parificato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'omessa tenuta delle scritture contabili alla tenuta irregolare delle stesse. 5. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Firenze, affinché provveda, previa compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie concreta, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alle conseguenti valutazioni relative all'elemento psicologico individuando gli indici dai quali desumere, rispettivamente, il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Deve inoltre rammentarsi, con riferimento alla doglianza relativa alla prova del dolo, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in quanto è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità dovendosi, invece, ritenere, ove sia configurabile una mera trascuratezza e l'omessa valutazione delle conseguenze di tale condotta, l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'articolo 217, comma secondo, fall. (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). L'accoglimento del ricorso per le ragioni come sopra indicate comporta l'assorbimento di ogni altra questione sollevata. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Roma, 1° giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
u 0.6 i i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME cha concluso chiedendo il e udito jj-difé-nsore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, con doppia conforme affermazione di responsabilità è stato condannato, quale liquidatore della San IN IB s.r.l. , dichiarata fallita il 1° giugno 2015, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili nel triennio 2013-2016 tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 5 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha concesso le attenuanti generiche e ha conseguentemente ridotto la pena principale e le pene accessorie. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Leonardo Capri, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censura l'errata applicazione della legge penale e l'apparenza, genericità e illogicità della motivazione in quanto nonostante la descrizione contenuta nel capo di imputazione fosse precisa e determinata essendo stata contestata la sottrazione delle scritture contabili, la condanna è invece intervenuta per l'ipotesi di omessa e/o caotica tenuta della contabilità, senza che tale decisione fosse stata preceduta dalla modifica dell'imputazione. Per il ricorrente quindi vi sarebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza con conseguente menomazione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata. La motivazione, inoltre, si appaleserebbe illogica, generica e apparente là dove la Corte d'appello, nel rispondere allo specifico motivo di ricorso, avrebbe affermato, in modo del tutto assertivo, che nonostante la difformità riscontrata tra contestazione e decisione, non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione. Deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni del curatore atteso che dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base della documentazione consegnata dal liquidatore (e ritenuta insufficiente dal curatore) era stato possibile ricostruire il volume degli affari per le annualità 2012 e 2013 e la mancanza di fatture per il periodo 2014-2015 era da ricollegarsi al fatto che era cessata ogni attività sociale. Deduce, quindi, che il fatto emerso non atterrebbe a un'omessa tenuta delle scritture contabili, quanto piuttosto alla irregolare tenuta delle stesse e che, con riferimento all'elemento psicologico ritenuto nella sentenza impugnata (dolo generico consistente nella rappresentazione dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio), la Corte d'appello avrebbe «ancorato il riconoscimento del dolo tipico del reato ad evidenze prive di un'effettiva forza dimostrativa e scarsamente selettive in riferimento alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale generica differenziandola da quella semplice comunque richiamata in sede d'appello e del tutto disattesa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. 2. Al fine di meglio comprendere i termini della questione occorre ricostruire brevemente le motivazioni dei Giudici di merito. 2.1. Al ricorrente è stato contestato, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n.2, I. fall. di avere sottratto, n.q. di amministratore formale della società fallita, libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e ciò allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il Tribunale di Terni, con una sentenza di non chiaro intendimento, dopo aver affermato di riqualificare la contestazione originaria, ha esposto ( pag. 3) che, come riferito dal curatore, il liquidatore non aveva consegnato «i libri sociali, il libro giornale e i libri obbligatori previsti dall'art. 2214 cod. civ.» e ha individuato (pag. 5) la condotta da ascriversi all'imputato nell'omessa consegna parziale della documentazione contabile («nel caso di specie in particolare è emerso che AN non ha consegnato al curatore le scritture contabili necessarie per la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento dei suoi affari nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento con ciò integrandosi l'elemento oggettivo del reato contestato») e il dolo (generico) nella consapevolezza «nell'agente che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione»; nel prosieguo della motivazione (pag. 7) ha, poi, ritenuto sussistente « l'elemento soggettivo della fattispecie più grave di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2, ultima parte, I.fall essendo stato provato che l'imputato, in qualità di liquidatore e amministratore della società fallita, abbia consegnato solo una parte di scritture contabili che non attengono all'intera vita sociale dell'ente, [...], l'incompletezza della documentazione prodotta al curatore denotai una tenuta irregolare, incompleta delle scritture contabili e, con riferimento al triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, del tutto mancante, che rileva nel caso di specie in termini di bancarotta fraudolenta in quanto funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La Corte d'appello, nel ricostruire quanto affermato dal giudice di primo grado, ha rilevato che il Tribunale aveva condannato l'imputato per «l'irregolare tenuta contabile della suddetta società, in guisa da rendere impossibile la ricostruzione 2 del movimento degli affari e del patrimonio;
sotto tale profilo di dolo generico riteneva integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dal comma 1, n. 2, ultima parte, dell'art. 216 I. fall.». Ha quindi precisato che nella vicenda ricorreva un'ipotesi diversa da quella, sorretta da dolo specifico, della totale omissione della tenuta delle scritture contabili assimilabile, per consolidata giurisprudenza, a quella di sottrazione o distruzione delle scritture poiché, nel caso di specie, si versava nella diversa ipotesi della tenuta di contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento del patrimonio e degli affari della fallita che richiede il dolo generico. Era pertanto da « ritenersi certo che l'imputato, quale liquidatore della società, avesse quantomeno la consapevolezza che l'irregolare tenuta delle scritture contabili avrebbe potuto impedire la compiuta ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio sociale come nei fatti è stato». 3. Orbene, giova premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il legislatore ha previsto due ipotesi di reato tra loro alternative: la prima, che si sostanzia nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari anche sotto forma della l'oro omessa tenuta;
la seconda, che, invece, consiste nella tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. La prima ipotesi di reato richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori;
la seconda„ invece, richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro necessaria, la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (ex multis, Sez. 5, n. 24328 del 18/5/2005, Di Giovanni, Rv. 232209; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L' "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta", secondo il citato più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani, Rv. 271847), a cui questo Collegio intende dare continuità, devono essere equiparati e distinti dalla fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.. 4. Orbene, nel caso di specie, pur essendo non del tutto coincidente la contestazione rispetto ai fatti accertati, poiché si imputa formalmente una condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili a fronte dell'accertata omessa tenuta, ancorché parziale, delle stesse, la Corte d'appello, t i 3 sulla base del rilievo che l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse solo parziale (pag. 6), l'ha parificata alla irregolare tenuta delle stesse e, conseguentemente, ha ritenuto perfezionato il reato sulla base della mera sussistenza del dolo generico. Tale conclusione non regge al confronto con i parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte di legil:timità non potendo parificarsi l'omessa tenuta (ancorché parziale) delle scritture contabili che presuppone la sussistenza del dolo specifico alla diversa ipotesi di irregolare tenuta delle stesse che presuppone, diversamente dalla prima ipotesi, un accertamento condotto sulle scritture contabili rinvenute. Le censure sollevate in parte qua dal ricorrente colgono, dunque, nel segno essendo evidente l'illogicità della sentenza che ha parificato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'omessa tenuta delle scritture contabili alla tenuta irregolare delle stesse. 5. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Firenze, affinché provveda, previa compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie concreta, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alle conseguenti valutazioni relative all'elemento psicologico individuando gli indici dai quali desumere, rispettivamente, il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Deve inoltre rammentarsi, con riferimento alla doglianza relativa alla prova del dolo, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in quanto è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità dovendosi, invece, ritenere, ove sia configurabile una mera trascuratezza e l'omessa valutazione delle conseguenze di tale condotta, l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'articolo 217, comma secondo, fall. (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). L'accoglimento del ricorso per le ragioni come sopra indicate comporta l'assorbimento di ogni altra questione sollevata. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Roma, 1° giugno 2023