Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
03700/0 3 IN N DEL OPORO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NI VELLA Presidente R.G.N. 11522/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 8490 Consigliere Rep. 1029 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Giovanni SETTIMJ ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE - - --- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US RO, IL CA, US AR, US LI, US LE, US PO, US RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DELLI PAOLI, difesi dagli avvocati ALFONSO FALCONE, ALFONSO CRISCUOLO, giusta delega in atti, ricorrenti L
contro
US EL, US EL, US NA, US IA, UO ELVIRA, SI IA, US AL, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso 2002 la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato UGO 1559 -1- AVETA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 50/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Ugo AVETA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso inammissibilità ed in subordine rigetto. _2_ US US RG 11522/00 -1- Oggetto: revindica, eccezione riconvenzionale d'usucapio- пе; omessa impugnazione d'una ragione autonoma della de- cisione, impugnazione delle altre, inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione 25 e 26.3.91, NG NI US, LA US, AN US, MA US, US, RA RO premesso che, con provvedimento ex art. 789 CPC emesso il 4.12.85 (poi trascritto addi 8.1.90 il G.I. aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione dei beni costituenti la massa ereditaria di Pa- squale US e della di lui moglie MA PI;
che in detto progetto eranc stati attribuiti a PA US, dante causa degli attori US, tra l'altro un terreno in Agerola foglio 12 part. 91/b, ed all'attrice ON, quale acquirente della quota di pertinenza d'LI Fu- sco per atto notar Belloni 26.5.83, tra l'altro i terreni in Agerola foglio 12 partt. 91/a e 514/b; che per atto notar Lupi 18.1.86, rep. 1447 e racc. 102, trascritto il 30.1.86, NA MI, MA US, IA US, Pasqua- le US, FI US, RO US, avevano venduto a RO US un terreno individuato come foglio 12 part. 1301 ex 91/B; che tale torrono non era mai stato di pro- prietà dei venditori, in quanto parte dei beni loro per- venuti in ragione del decreto d'assegnazione del 4.12.85 convenivano la detta MI ed i detti US innanzi al US / US RG 11522/00 -2-, tribunale di LI onde sentir: accertare e dichiarare il loro diritto di proprietà sulle particelle catastali indicate con ordine di rettifica dell'atto notar Tupi 18.1.86; ordinare al conservatore dei registri immobilia- ri la trascrizione della sentenza;
condannare RO F11- sco al rilascio dell'immobile in discussione: condannare i convenuti ai danni. In entrambi i giudizi si costituiva il solo RO US contestando le avverse protese e chiedendone il ri- getto per aver egli legittimamente acquistato l'immobile, in virtà dell'atto Lupi 18.1.86, dal suo quarantennale pubblico possessore AT US, dante causa dei con- venuti Lutti;
per non aver partecipato, al pari degli al- tri, al giudizio di divisione, gli effetti del cui prov- vedimento conclusivo erano invocati da controparte;
per avere, in ogni caso, usucapito l'immobile, ciò che chie- deva accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale. Con sentenza 3.6.97 n. 361, il tribunale di Nola - nei frattempo divenuto ex lege territorialmente competente ed innanzi al quale il giudizio era proseguito premesso - che lo stesso RO US non aveva contestato essere il terreno in discussione compreso tra i beni assegnati alla controparte in sede di divisione, disattendeva le ecce- zioni d'usucapione evidenziando come ur. possesso utile a tal fine non fosse rimasto dimostrato, anche per l'inam- US US RC 11522/00 -3- missibilità delle prove testimoniali richieste e l'irri- levanza delle denunzie di successionc, né in capo a Sal- vatore US, dante causa di RO US, né in capo al- lo steasc RO US, e come, inoltro, la tesi dell' usucapione in capo al primo contrastasse con l'esito del giudizio di divisione;
accoglieva, pertanto, le domande degli attori dichiarando inefficace noi loro confronti l'atto Lupi 18.1.86, dichiarando la proprietà degli stes- si sull'immobile in controversia, condannardo alla reşti- tuzione RO US la cui riconvenzionale respingeva. Avverso tale decisione NA MI c RO US, MA US, IA US, PA US, FI US, RO US proponevano gravame cui resistovano NG US, RR US, AN US, MA US, RA ON, mentre rimaneva contumaco NG US. Con sentenza 14.1.00, la corto d'appello di LI rigettava il gravame. -Quanto al primo motivo con il quale gli appellan- ti avevano dedotto la nullità e l'inidoneità al giudicato dell'ordinanza 16.9.85 d'approvazione del progetto di di- visione, posta dal primo giudice alla base dell'impugnata sentenza, in quanto AT US, già dichiarato contumace con ordinanza 11.12.67, non era stata notifica- ta la successiva ordinanza 18.4.85, con la quale era sta- ta fissata l'udienza del 19.6.85 per la discussione e US cf US RG 11522/00 --4- l'approvazione del progetto di divisione osservava che gli appellanti avevano dedotto la nullità dell'ordinanza 16.9.85 non per contestare le attribuzioni ai condividen- ti in essa disposte ma per sostenere l'eccezione d'usu- capione in ragione del venir mono dell'interruzione ope- ratasi con l'introduzione del giudizio divisorio, ma che tale tesi era destituita di fondamento, giacché, l'inter- ruzione avendo carattere permanente sino alla definizione del giudizio, salva l'ipotesi d'estinzione ex artt. 306 e 307 CPC, nella specie l'effetto interruttivo s'era pro- tratto sino all'adozione del provvedimento 4.12.85. -Quanto al secondo motivo con il quale gli appel- lanti avevano Censurato il tribunale per aver ritenuto inammissibile l'eccezione d'usucapione abbreviata propo- -sta con la comparsa conclusionale osservava che, anche a prescindere dalla decisione del primo giudice sul pun- to, peraltro correcta, l'eccezione, riproposta in appel- 10, non meritava accoglimento in difetto di prova dell' effettiva destinazione dell'immobile ad attività agricola e della buona fede del possessore. Quanto al terzo motivo - con il quale gli appellan- ti avevano censurato il tribunale per aver dichiarato 1- nammissibile d'ufficio la prova testimoniale richiesta osservava che al giudice è attribuito il potere-dovere di valutare l'ammissibilità dei mezzi istruttori anche indi- US / US RG 11522/00 -5-A pendentemente dalle contestazioni delle parti e che, nel- la specie, la prova risultava effettivamente inammissibi- ie per genericità e superfluità. Avverso tale decisione RO US, NA MI, MA US, IA US, PA US, FI US, RO US, proponevano ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, cui facevano seguire memoria. Resistevano NG US, LA US, AN Fu- Sco, MA US, LE US, RA ON, Ma- ria Esposito, con controricorso, cui facevano, anch'essi, seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Inutilmente i ricorrenzi tentano, nella memoria, di contrastare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata, in limine, dai controricorrenti. Come si evidenziato in parte espositiva, la sen- tenza di primo grado aveva respinto l'eccezione riconven- zionale d'usucapione sollevata da RO US, in primis, per difetto d'idonea dimostrazione del possesso che que- sti asseriva fosse stato esercitato da lui stesso e dal suc dante causa prima di lui, stante anche la dichiarata inammissibilità delle prove testimoniali all'uopo richie- ste. Tale capo della sentenza di primo grado, autonoma- mente idoneo а sorreggere la decisione reiettiva dell' US c/ US RG 11522/00 -6- eccezione riconvenzionale d'usucapione, è stato impugnato in appello con la censura in ordine alla dichiarata inam- missibilità della prova sul possesso, ma la decisione re- sa sul punto nella sentenza di secondo grado, a sua voita reiettiva del detto motivo d'appello - sulla considera- zione dell'inammissibilità oltre che della superfluità della prova, onde è ribadito il duplice ordine di ragioni - non è con le quali veniva disattesa l'eccezione de qua stata impugnata in questa sede;
pertanto, la decisione dei giudici del merito continua a reggersi sulla ragione in esame, id est sulla mancata prova d'un possesso ad usucapio- nem esercitato dal RO US e/o dal suo dante cauga AT US, indipendentemente dal fatto che la pre- tesa usucapione potesse essere stata 0 meno interrotta, per un tempo tale da impedirne il maturarsi, dal giudizio di divisione come ritenuto con la seconda ragione reiet- tiva della domanda. Al riguardo, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nec a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esso abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché sí rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla US c/ US RG 11522/00 -7- cassazione della sentenza, in toto od in un sto singolo ca- po, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una 0 l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni ron formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la Censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la senten- oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interez- le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso leza, ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo irammissibili per difetto di interesse. Per tale ragione va, dunque, dichiarato inammissi- bile l'unico motivo svolto in questa sede, con il quale i denunziando violazione e falsa ricorrenti sostengono applicazione degli artt. 1165, 2943, 2945 CC e 789 CPC - che la corte territoriale nonché vizi di motivazione abbia erroneamente cmesso di considerare che dalla nul-i- tà del regolamento divisionale negoziale e dell'ordinanza ex art. 789 CPC, conseguenti alla mancata notifica al AT US dell' ordinanza con la qualecontumace era stata fissata l'udienza per l'approvazione del pro- getto di divisione, non poteva "farsi discendere un pro- trarsi degli effetti dell'interrotta prescrizione sino alla data di quella ordinanza nulla e come tale improcut- US c/ US RG 11522/00 -8- tiva di effetti sostanziali e processuali". Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in € 2121,70- dei quali € 2000/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 28.11.2002. Il Presidente Il Cons. est. Metting DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR. 2003 IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Oggl, Some forNu IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione 1 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12-9-2003 serie 4 al n. 30637 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 0 1