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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2023, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, PIERGIORGIO MOROSINI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7926 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATI-0 e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 20/04/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità ai sensi dell'art. 147 n. 2 cod. pen., anche in forma di detenzione domiciliare, avanzata da Vincenzo Papasidero. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Giuseppe Alvaro, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 71 L. n. 354 del 1975, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di disporre l'audizione mediante videocollegamento del detenuto, il quale l'aveva ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. È consolidato il principio per cui «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 28557 del 18/06/2008, Ribisi, Rv. 240784; Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721; Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, Di Costanzo, Rv. 280860). Invero, l'audizione dell'interessato detenuto - se non si ritenga di disporne la traduzione - costituisce una forma alternativa di partecipazione all'udienza del procedimento di sorveglianza e soggiace, pertanto, alla medesima disciplina di questa in tema di conseguenze della violazione della regola del contraddittorio (Sez. 1, n. 50475 del 24/09/2018, Botti, Rv. 274546). 3.2. Nella vicenda in esame, tuttavia, risulta ex actis che il difensore del condannato ha partecipato all'udienza camerale senza sollevare la questione e, pertanto, la nullità deve ritenersi sanata. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1° febbraio 2022
lette le conclusioni del Procuratore generale, PIERGIORGIO MOROSINI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7926 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATI-0 e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 20/04/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità ai sensi dell'art. 147 n. 2 cod. pen., anche in forma di detenzione domiciliare, avanzata da Vincenzo Papasidero. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Giuseppe Alvaro, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 71 L. n. 354 del 1975, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di disporre l'audizione mediante videocollegamento del detenuto, il quale l'aveva ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. È consolidato il principio per cui «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 28557 del 18/06/2008, Ribisi, Rv. 240784; Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721; Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, Di Costanzo, Rv. 280860). Invero, l'audizione dell'interessato detenuto - se non si ritenga di disporne la traduzione - costituisce una forma alternativa di partecipazione all'udienza del procedimento di sorveglianza e soggiace, pertanto, alla medesima disciplina di questa in tema di conseguenze della violazione della regola del contraddittorio (Sez. 1, n. 50475 del 24/09/2018, Botti, Rv. 274546). 3.2. Nella vicenda in esame, tuttavia, risulta ex actis che il difensore del condannato ha partecipato all'udienza camerale senza sollevare la questione e, pertanto, la nullità deve ritenersi sanata. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1° febbraio 2022