Sentenza 18 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10421 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZK1 042 1 /02 название Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. R.G. N. 16454/9 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere CIon. 28023 Consigliere Dott. Antonio LIMONCELLI Rep. 2105 Consigliere Dott. Italo PURCARO od 28/01/02 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente - Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig......JL SOLE 24 ORE + per diritti € su ricorso proposto da: TI D L TICIELIO PA & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra LA ON, elettivamente domiciliaza in ROMA VIA LEAFA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LEONE, difeso dagli avvocati GIOVANNI LEONE, VINCENZO GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE MA SO;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 5029/98 del Tribunale di NAPOLI, - ir 239 Sezione XII Civile, emessa -'1/04/96 e depositata il 04/06/98 (R.G. 10376/97); udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 cal Consigliere Dott. Bruno DURANTE: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ta concluso per l'accoglimento del I motivo ed in subordine de motivo del ricorso e l'accoglimento del III motivo. Svolgimento del processo La Porli 9.a.s. di ON LA ha convenuto - sezione distaccata di innanzi al pretore di Napoli датний De AJ FO e sull'assunto che il mede- Pozzuoli - conduttore di appartamerto in Pozzuoli per U30 simo -non aveva pagato gli one- diverso da quello abitativo ri condominiali ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento con condanna del condut.- tore al rilascio dell'appartamento ed al pagamento de- gli orer condominiali lire 2.935.327) oltre accesso- ri+ Costituitosi in giudizio, il convenuto si è difeso, sostenendo che fin dall'inizio l'appartamento è stato adibito ad uso abitativo e contestando l'inadempimento sctto il profilo che egli aveva inutilmente chiesto la specificazione degli oneri condominiali ینا si era, CO- munque, verificata compensazione con somme in preceden- 7 za versate allo stesso titolo. Disposto i mutamento del ito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., l'attrice ha svolto domanda subordinata di zisoluzione del contratto pe mutamento dell'uso pattuito, mentre il converulo ha chiesto in via ricon- venzionale la condanna dell'attrice al pagamento delle somme percepile in eccedenza a titolo di canoni locati- vi ed oneri accessori. Il pretore ha accolto la domanda subordinata dell'attrice, rigettando quella principale e le domande del conduttore. вонший Si è gravato di appello quest'ultimo, chiedendo la riforma deila sentenza impugnata con declaratoria di validità del contratto locativo ed accoglimento delle richieste formulate in primo grado: la locatrice ha de- dotto l'inammissibilità dell'appello per mancata espo- sizione dei motiv Е ha proposto appello ncidentale, lamentando il rigetto della domanda principale. I l tribunale di Napoli, con sentenza resa 1 1.1.1998, ha accolto sia l'appello principale che quello incidentale, dichiarando la risoluzione del con- tratlo locativo per l'inadempimento del conduttore con- sistente nel mancato pagamento degli oneri condominia- li. Ha ritenuto que giudice che "la formulazione 3 dell'appello consente di individuare i motivi di censu- ra della sentenza impugnata, potendosi comprendere che il De AJ FO na inteso censurare in toto la sen- tenza"; che a mezzo del_a documentazione prodotta in grado di appello si è acquisita la prova one ia loca- destinazione trice ha avuto piena conoscenza de la ad uso abitativo alcuni anni prima de l'appartamento della proposizione della domanda con l'effetto che si è verificata in suo danno la decadenza di cui all'art. 80 1. n. 392/1978; che alla stregua degli atti è certa la sussistenza dell'inadempimento relativo agli oneri con- dominiali;
inadempimento che per la sua gravità è ido- neo a produrre la risoluzione del contratto. La società Ponli ha proposto ricorso per cassazione affidato а tro motivi illustrati con memoria;
l'in Limato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazio- вонкий 342 ne dell'art. 4 c.p.c. per avere il tribunale rigetta- to l'eccezione di inammissibilità dell'appello princi- pale per mancanza o genericità dei motivi. Va riconosciuta la fondatezza della doglianza non senza rilevare che, rattandosi di controversia in ma- teria locativa € trovando, pertanto, applicazione rito del lavoro, la norma violato à l'art. 434 c.p.c. a non l'art. 342 stesso codice. Va rilevato in proposito che l'appello, come è dato desumere dal relativo alto, il cui esame è possibile 3per essere dedotto error in procedendo", esibisce come motivo "riformare l'appellata sentenza, dichiarando la validità del contratto di locazione ed accogliendo le richieste formulate dall'appellante nel giudizio ai primo grado" ed è pacifico insegnamento giurispruder.- ziale che la specificità del motivi di appello richie- sta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statujzioni investite le censure in concreto mosse alla motiva- dai gravame e zione della sentenza impugnata, in modo che sia possi- Bonnick bile desumere quale siano le argomentazioni fatte vale- re da che ha proposto l'impugnazione in contrapposizio- ne a quelle evincibili dalla sentenza impugnata (Cass. 20.1.1999, n° 498). Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso. con il quale si lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto 'ammissibilità della nuova produzione documentale in grado di appello. Tale produzione attiene, infatti, alia domanda di risoluzione del contralto di locazione per mutamento di destinazione di uso, che è stata accolta dal primo giu- 5 dice con pronuncia che, ove sia dichiarato inammissibi- le l'appello, è suscettibile di trascorrere in giudica to. E' fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 277 c.p.c., lamentan- dosi che il tribunale non si sia pronunciato sulla do- manda di condanna al pagamento degli oneri condominiali riproposta in grado di appello. In effetti la domanda, cui si riferisce la doglian- za, è stata rigettata dal primo giudice, ma la pronun- cia di rigetto è stata impugrata con appello incidenta- le, la cui efficacia prescinde dalja sorte dell'appello principale, ancorché sia stato proposto con la memoria costituzione ed entro i termini previsti dall'art. di c.p.c. invece che con ricorso ai Sensi dell'art. 436 Вангий 434 stesso codice, pur dovendoai considerare autonomo in relazione al fatto che riguarda capi della sentenza impugnata diversi da quelli investiti dali'appello principale (Cass. 22.7.1993, n° 8151; Cass. 9.11.1992, ◊ П 12067). Ed 11 tribunale, il quale ha acco_to l'appello incidentale, non si pronunciato sulla do- mania di pagamento degli oneri condominiali. In conclusione, il primo ed il terzo motivo di ri- corso vanno accolti, mentre il secondo va ritenuto as- sorbito;
La sentenza impugnata vd cassa & con rinvio 6 alla corte di appello di Napoli per nuovo esame e pro- nuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
1 a Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso;
assorbito 11 secondo;
cassa in reiazione Ca sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 28.1.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. nMificati 7 WA Ju ana Br Depositate in Cancelleria Oggi, 18.09.07 IL CANCELLIERE ČI Marta Alelio 1097/29.11 La 6.66 456T ✓ TOT. 149,77 Stu J