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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16661 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16661 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/01/2026 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Padova, in data 6.4.2022, aveva condannato CE ON alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 140 bis, d.lgs. 385/1993, ascrittogli al capo 3) dell'imputazione. Lo stesso Tribunale di Padova aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del CE per i reati di truffa contestatigli nei capi 1) e 2) dell'imputazione, per intervenuta remissione di querela. La contestazione di cui si discute ha per oggetto il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, previsto dall'art. 140 bis del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da ora in avanti T.U.B.), introdotto nel suddetto testo normativo dall'art. 25, d.lgs. 13.8.2010, n. 141. Ai sensi della menzionata disposizione normativa: "1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329". Ad avviso dei giudici di merito il CE aveva svolto l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, T.U.B., presentandosi al pubblico quale mediatore creditizio abilitato, contrariamente al vero, per mezzo del sito internet "www.nnondial-service.it ., ove presentava i servizi asseritamente resi dalla propria ditta individuale "Mondial Service Finanziamenti", indicati in "mediazione creditizia, mutui, leasing", al tempo stesso indicando quali titoli abilitativi posseduti "Ufficio Italiano Cambi n. 1632" e "Federazione Italiana Mediatori Creditizi 020". Le risultanze processuali, osservava il giudice di appello, avevano consentito di accertate come il CE, simulando rapporti con istituti bancari, dietro il versamento di una somma di denaro, "sistematicamente si offrisse di cancellare segnalazioni alla centrale dei rischi o di affrontare spese per la definizione di contratti di finanziamento, non fornendo alcuna documentazione, né comprovante l'entità del contratto di finanziamento, né ogni altra notizia obbligatoria circa gli obblighi previsti per l'intermediario del credito". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo il CE deduce violazione di legge, in quanto la condotta dell'imputato non appare riconducibile alla previsione normativa di cui al combinato disposto degli artt. 140 bis e 128 sexies T.U.B., difettando completamente il fondamentale presupposto della messa in relazione tra gli istituti bancari e la potenziale clientela. Le risultanze probatorie, infatti, hanno evidenziato che il CE non ha mai messo in contatto alcune delle persone che si sono rivolte a lui con degli istituti bancari per il reperimento e l'erogazione di finanziamenti di sorta, essendosi semplicemente proposto quale soggetto in grado di far ottenere dei finanziamenti presso non meglio precisati istituti di credito. Pertanto, la manifestata disponibilità del CE a svolgere l'attività di reperimento di un finanziamento in favore delle persone offese altro non è che la modalità di esecuzione dei reati di truffa per cui è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione dell'art. 597 co. 3 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale disposto che la già concessa sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla pubblicazione della sentenza a spese dell'imputato, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero. 2.1. Con conclusioni scritte del 5.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Maria 2 LU Miranda, chiede che il ricorso sia accolto con riferimento al secondo motivo e dichiarato inammissibile nel resto. Con conclusioni scritte del 17.11.2025 l'avv. Giorgio Zecchin, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 4. Come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente la questione giuridica posta all'attenzione del Collegio con il primo motivo di ricorso non attiene al concorso del reato di cui al combinato disposto degli artt. 140 bis e 128 sexies T.U.B., con quello di truffa, essendo tale concorso astrattamente ipotizzabile, come correttamente affermato dalla Corte territoriale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, trattandosi di norme destinate a tutelare beni giuridici diversi (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 2916 del 15/12/2021, Rv. 282584 — 01, che ha ravvisato il concorso del reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia con quello di truffa). Il tema, piuttosto, è quello dell'idoneità della condotta dell'imputato, alla stregua di quanto ricostruito dai giudici di merito, ad integrare la speciale fattispecie di reato di cui di discute e non sia, invece, da qualificare come artifizio o raggiro, vale a dire come semplice modalità esecutiva delle truffe consumate in danno dei risparmiatori che fecero affidamento sull'attività del CE. A tal fine appare utile una breve ricostruzione della normativa di settore. L'art. 11, co. 1, del d.lgs. 13.8.2010, n. 141, recante, tra l'altro, "modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", ha inserito nel corpo del T.U.B. il nuovo titolo VI bis, dedicato espressamente agli "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", due categorie professionali, di cui lo stesso art. 11 citato definisce i profili, prevedendo due nuove disposizioni (artt. 128-quater e 128 sexies), collocate ratione materiae, nel T.U.B. 3 In particolare, secondo l'art. 128-quater, "è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali". Ai sensi dell'art. 128-sexies, invece, "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". In entrambi i casi condizione per poter svolgere professionalmente l'attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, anche in forma societaria, è non solo il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 128-septies e 128 quinquies inseriti nel corpo del T.U.B, ma anche l'iscrizione "in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies" del menzionato testo normativo. Si tratta, per l'appunto, dell'Organismo Agenti e Mediatori (0.A.M.), che, secondo il disposto del richiamato art. 128-undecies", T.U.B., "provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi;
svolge gli altri compiti previsti dalla legge", procedendo, inoltre, alla "verifica del rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti". Il sistema così delineato trova una valvola di sicurezza nell'art. 140 bis ("Esercizio abusivo dell'attività"), inserito nel corpo del T.U.B. dall'art. 25, d.lgs. 13.8.2010, n. 141. Tale disposizione, infatti, come si è già detto, prevede espressamente che chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, senza 4 essere iscritto nell'elenco di cui agli artt. 128-quater, comma 2, e 128- sexies, comma 2, del T.U.B., è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.32. Pacifico il mancato possesso da parte dell'imputato dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività di mediatore creditizio, in quanto egli non aveva conseguito il diploma di scuola media superiore attualmente richiesto per lo svolgimento di tale attività, non contestato dal ricorrente, si tratta di comprendere che cosa debba intendersi per "mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". Come è stato affermato da condivisibile dottrina la norma in commento si inserisce in un modello regolatorio uniforme, volto a sanzionare l'esercizio di determinate attività, sostanzialmente imprenditoriali ed usualmente esercitate in forma collettiva, da parte di chiunque non possegga le prescritte autorizzazioni o abilitazioni o iscrizioni negli appositi registri o albi. In questo contesto vanno inserite le fattispecie incriminatrici volte a criminalizzare attività professionali svolte da persone fisiche, che si pongono come norme speciali rispetto al reato di "Esercizio abusivo di una professione" previsto dall'art. 348 cod. pen., come, per l'appunto, l'art. 140-bis del T.U.B., che punisce l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di agente finanziario (comma 1) e di mediatore creditizio (comma 2) ovvero l'art. 166, comma 2 del T.U.F., che sanziona l'attività non autorizzata di consulente finanziario. Al riguardo non è revocabile in dubbio che la ratio delle menzionate disposizioni penali debba essere individuata nella tutela, in forma immediata e diretta, del buon andamento della funzione di vigilanza amministrativa sulle attività economiche bancarie e finanziarie ovvero dell'ordinato funzionamento del mercato bancario o finanziario, della concorrenza o dell'economia pubblica, nonché nella tutela, in forma mediata e indiretta, degli intessi patrimoniali dei singoli consociati. 5 Pertanto, anche nei confronti della fattispecie incriminatrice in esame vale quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione a proposito del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (cfr. Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264917 — 01). Si tratta, invero, anche in questo caso di un reato di pericolo, che tutela il corretto svolgimento, nell'interesse dei risparmiatori, del mercato creditizio per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell'interesse del mercato, l'esclusione della concorrenza di mediatori non abilitati, dall'altro assicurando ai risparmiatori l'affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore;
è, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare una pluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e del mercato bancario, nonché dall'interesse privato dei risparmiatori e dei soggetti che operano in tale mercato, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività ad esso connesse. Tale finalità vengono perseguite punendo lo svolgimento di attività da parte di soggetti non abilitati in grado di porre in concreto pericolo i beni giuridici innanzi indicati. Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, non è necessario, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie in esame, che il soggetto attivo del reato metta effettivamente in contatto la potenziale clientela con uno o più istituti bancari, ma è sufficiente che egli agisca in modo tale da rappresentare alla clientela la sua capacità di intervenire presso istituti bancari per soddisfare gli interessi di quest'ultima, essendo ciò sufficiente a compromettere i beni giuridici alla cui tutela le norme in esame sono predisposte. In questi sensi si è connotata la condotta del CE, al quale le persone offese si sono rivolte in diverse occasioni proprio per ottenere, grazie alla sua mediazione, in realtà mai attivata, finanziamenti bancari mai erogati (cfr. pp.
5-7 della sentenza oggetto di ricorso). Al riguardo si segnala Sez. 2, n. 2916 del 15/12/2021, Rv. 282584 — 01, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia la condotta di chi, privo dell'iscrizione 6 nell'apposito elenco di cui all'art. 128, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, procura l'emissione di lettere di credito (nella specie cd. "stand by" da parte di banche estere su richiesta di società estere simulanti ragioni di debito verso imprenditori italiani in difficoltà finanziarie) da presentare ad istituti autorizzati per la riscossione, in quanto tali lettere esplicano una funzione di garanzia atta a consentire ai beneficiari l'ottenimento di finanziamenti di pari importo. Nel caso portato all'attenzione della Seconda Sezione di questa Corte si contestava che gli imputati, "quali amministratori della Zeno Group Investment Inc. avente sede dichiarata in New York e sede operativa in Udine, proponevano ai propri clienti, di solito imprenditori in difficoltà finanziarie, soluzioni per reperire finanziamenti al di fuori dei canali bancari ordinari mediante ricorso a particolari strumenti finanziari (soprattutto lettere di credito) senza la dovuta iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 128 sexies d.lgs. 385/93; tenendo celata la mancata iscrizione all'albo, ottenevano compensi dai clienti per l'attività svolta al fine di far loro rilasciare lettere di credito per poter accedere a finanziamenti, senza poi che vi fosse realmente tale emissione o comunque senza che la lettera di credito, emessa da una banca straniera, fosse accettata dai finanziatori italiani". Orbene pur non affrontando specificamente la questione che ci occupa, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, il giudice di legittimità ha chiarito come il reato si sia perfezionato nel momento in cui era stato dato incarico alla Zeno Group dalla clientela di individuare gli strumenti finanziari più adatti alle sue esigenze, a prescindere dalla circostanza che le lettere di credito venissero effettivamente emesse o accettate dalle banche italiane. 5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha evidenziato, senza essere contraddetta sul punto dal ricorrente, che il CE aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a una condanna intervenuta nel 1999, per un reato successivamente dichiarato estinto. 7 La corte territoriale, nel subordinare, ai sensi dell'art. 165, co. 2, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado alla pubblicazione della sentenza di appello per estratto, a spese del CE, sulle pagine di Padova dei quotidiani "Corriere Veneto" e "Gazzettino" a titolo di riparazione del danno, ha reso una decisione del tutto immune dai denunciati vizi. Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, co. 1, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio, che per legge può essere accordato solo in maniera condizionata (cfr. Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Rv. 278725). Principi ribaditi da una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Rv. 288544 - 01), secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito). Né la sopravvenuta estinzione del reato la cui pena era stata sospesa rappresenta un ostacolo alla determinazione sul punto della Corte di appello, avendo la Corte di Cassazione, con condivisibile decisione correttamente richiamata dal giudice di secondo grado, affermato il principio che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di 8 questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Rv. 285863 - 01). 6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23.1.2027.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16661 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/01/2026 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Padova, in data 6.4.2022, aveva condannato CE ON alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 140 bis, d.lgs. 385/1993, ascrittogli al capo 3) dell'imputazione. Lo stesso Tribunale di Padova aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del CE per i reati di truffa contestatigli nei capi 1) e 2) dell'imputazione, per intervenuta remissione di querela. La contestazione di cui si discute ha per oggetto il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, previsto dall'art. 140 bis del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da ora in avanti T.U.B.), introdotto nel suddetto testo normativo dall'art. 25, d.lgs. 13.8.2010, n. 141. Ai sensi della menzionata disposizione normativa: "1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329". Ad avviso dei giudici di merito il CE aveva svolto l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, T.U.B., presentandosi al pubblico quale mediatore creditizio abilitato, contrariamente al vero, per mezzo del sito internet "www.nnondial-service.it ., ove presentava i servizi asseritamente resi dalla propria ditta individuale "Mondial Service Finanziamenti", indicati in "mediazione creditizia, mutui, leasing", al tempo stesso indicando quali titoli abilitativi posseduti "Ufficio Italiano Cambi n. 1632" e "Federazione Italiana Mediatori Creditizi 020". Le risultanze processuali, osservava il giudice di appello, avevano consentito di accertate come il CE, simulando rapporti con istituti bancari, dietro il versamento di una somma di denaro, "sistematicamente si offrisse di cancellare segnalazioni alla centrale dei rischi o di affrontare spese per la definizione di contratti di finanziamento, non fornendo alcuna documentazione, né comprovante l'entità del contratto di finanziamento, né ogni altra notizia obbligatoria circa gli obblighi previsti per l'intermediario del credito". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo il CE deduce violazione di legge, in quanto la condotta dell'imputato non appare riconducibile alla previsione normativa di cui al combinato disposto degli artt. 140 bis e 128 sexies T.U.B., difettando completamente il fondamentale presupposto della messa in relazione tra gli istituti bancari e la potenziale clientela. Le risultanze probatorie, infatti, hanno evidenziato che il CE non ha mai messo in contatto alcune delle persone che si sono rivolte a lui con degli istituti bancari per il reperimento e l'erogazione di finanziamenti di sorta, essendosi semplicemente proposto quale soggetto in grado di far ottenere dei finanziamenti presso non meglio precisati istituti di credito. Pertanto, la manifestata disponibilità del CE a svolgere l'attività di reperimento di un finanziamento in favore delle persone offese altro non è che la modalità di esecuzione dei reati di truffa per cui è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione dell'art. 597 co. 3 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale disposto che la già concessa sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla pubblicazione della sentenza a spese dell'imputato, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero. 2.1. Con conclusioni scritte del 5.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Maria 2 LU Miranda, chiede che il ricorso sia accolto con riferimento al secondo motivo e dichiarato inammissibile nel resto. Con conclusioni scritte del 17.11.2025 l'avv. Giorgio Zecchin, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 4. Come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente la questione giuridica posta all'attenzione del Collegio con il primo motivo di ricorso non attiene al concorso del reato di cui al combinato disposto degli artt. 140 bis e 128 sexies T.U.B., con quello di truffa, essendo tale concorso astrattamente ipotizzabile, come correttamente affermato dalla Corte territoriale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, trattandosi di norme destinate a tutelare beni giuridici diversi (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 2916 del 15/12/2021, Rv. 282584 — 01, che ha ravvisato il concorso del reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia con quello di truffa). Il tema, piuttosto, è quello dell'idoneità della condotta dell'imputato, alla stregua di quanto ricostruito dai giudici di merito, ad integrare la speciale fattispecie di reato di cui di discute e non sia, invece, da qualificare come artifizio o raggiro, vale a dire come semplice modalità esecutiva delle truffe consumate in danno dei risparmiatori che fecero affidamento sull'attività del CE. A tal fine appare utile una breve ricostruzione della normativa di settore. L'art. 11, co. 1, del d.lgs. 13.8.2010, n. 141, recante, tra l'altro, "modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", ha inserito nel corpo del T.U.B. il nuovo titolo VI bis, dedicato espressamente agli "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", due categorie professionali, di cui lo stesso art. 11 citato definisce i profili, prevedendo due nuove disposizioni (artt. 128-quater e 128 sexies), collocate ratione materiae, nel T.U.B. 3 In particolare, secondo l'art. 128-quater, "è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali". Ai sensi dell'art. 128-sexies, invece, "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". In entrambi i casi condizione per poter svolgere professionalmente l'attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, anche in forma societaria, è non solo il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 128-septies e 128 quinquies inseriti nel corpo del T.U.B, ma anche l'iscrizione "in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies" del menzionato testo normativo. Si tratta, per l'appunto, dell'Organismo Agenti e Mediatori (0.A.M.), che, secondo il disposto del richiamato art. 128-undecies", T.U.B., "provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi;
svolge gli altri compiti previsti dalla legge", procedendo, inoltre, alla "verifica del rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti". Il sistema così delineato trova una valvola di sicurezza nell'art. 140 bis ("Esercizio abusivo dell'attività"), inserito nel corpo del T.U.B. dall'art. 25, d.lgs. 13.8.2010, n. 141. Tale disposizione, infatti, come si è già detto, prevede espressamente che chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, senza 4 essere iscritto nell'elenco di cui agli artt. 128-quater, comma 2, e 128- sexies, comma 2, del T.U.B., è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.32. Pacifico il mancato possesso da parte dell'imputato dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività di mediatore creditizio, in quanto egli non aveva conseguito il diploma di scuola media superiore attualmente richiesto per lo svolgimento di tale attività, non contestato dal ricorrente, si tratta di comprendere che cosa debba intendersi per "mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". Come è stato affermato da condivisibile dottrina la norma in commento si inserisce in un modello regolatorio uniforme, volto a sanzionare l'esercizio di determinate attività, sostanzialmente imprenditoriali ed usualmente esercitate in forma collettiva, da parte di chiunque non possegga le prescritte autorizzazioni o abilitazioni o iscrizioni negli appositi registri o albi. In questo contesto vanno inserite le fattispecie incriminatrici volte a criminalizzare attività professionali svolte da persone fisiche, che si pongono come norme speciali rispetto al reato di "Esercizio abusivo di una professione" previsto dall'art. 348 cod. pen., come, per l'appunto, l'art. 140-bis del T.U.B., che punisce l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di agente finanziario (comma 1) e di mediatore creditizio (comma 2) ovvero l'art. 166, comma 2 del T.U.F., che sanziona l'attività non autorizzata di consulente finanziario. Al riguardo non è revocabile in dubbio che la ratio delle menzionate disposizioni penali debba essere individuata nella tutela, in forma immediata e diretta, del buon andamento della funzione di vigilanza amministrativa sulle attività economiche bancarie e finanziarie ovvero dell'ordinato funzionamento del mercato bancario o finanziario, della concorrenza o dell'economia pubblica, nonché nella tutela, in forma mediata e indiretta, degli intessi patrimoniali dei singoli consociati. 5 Pertanto, anche nei confronti della fattispecie incriminatrice in esame vale quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione a proposito del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (cfr. Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264917 — 01). Si tratta, invero, anche in questo caso di un reato di pericolo, che tutela il corretto svolgimento, nell'interesse dei risparmiatori, del mercato creditizio per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell'interesse del mercato, l'esclusione della concorrenza di mediatori non abilitati, dall'altro assicurando ai risparmiatori l'affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore;
è, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare una pluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e del mercato bancario, nonché dall'interesse privato dei risparmiatori e dei soggetti che operano in tale mercato, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività ad esso connesse. Tale finalità vengono perseguite punendo lo svolgimento di attività da parte di soggetti non abilitati in grado di porre in concreto pericolo i beni giuridici innanzi indicati. Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, non è necessario, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie in esame, che il soggetto attivo del reato metta effettivamente in contatto la potenziale clientela con uno o più istituti bancari, ma è sufficiente che egli agisca in modo tale da rappresentare alla clientela la sua capacità di intervenire presso istituti bancari per soddisfare gli interessi di quest'ultima, essendo ciò sufficiente a compromettere i beni giuridici alla cui tutela le norme in esame sono predisposte. In questi sensi si è connotata la condotta del CE, al quale le persone offese si sono rivolte in diverse occasioni proprio per ottenere, grazie alla sua mediazione, in realtà mai attivata, finanziamenti bancari mai erogati (cfr. pp.
5-7 della sentenza oggetto di ricorso). Al riguardo si segnala Sez. 2, n. 2916 del 15/12/2021, Rv. 282584 — 01, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia la condotta di chi, privo dell'iscrizione 6 nell'apposito elenco di cui all'art. 128, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, procura l'emissione di lettere di credito (nella specie cd. "stand by" da parte di banche estere su richiesta di società estere simulanti ragioni di debito verso imprenditori italiani in difficoltà finanziarie) da presentare ad istituti autorizzati per la riscossione, in quanto tali lettere esplicano una funzione di garanzia atta a consentire ai beneficiari l'ottenimento di finanziamenti di pari importo. Nel caso portato all'attenzione della Seconda Sezione di questa Corte si contestava che gli imputati, "quali amministratori della Zeno Group Investment Inc. avente sede dichiarata in New York e sede operativa in Udine, proponevano ai propri clienti, di solito imprenditori in difficoltà finanziarie, soluzioni per reperire finanziamenti al di fuori dei canali bancari ordinari mediante ricorso a particolari strumenti finanziari (soprattutto lettere di credito) senza la dovuta iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 128 sexies d.lgs. 385/93; tenendo celata la mancata iscrizione all'albo, ottenevano compensi dai clienti per l'attività svolta al fine di far loro rilasciare lettere di credito per poter accedere a finanziamenti, senza poi che vi fosse realmente tale emissione o comunque senza che la lettera di credito, emessa da una banca straniera, fosse accettata dai finanziatori italiani". Orbene pur non affrontando specificamente la questione che ci occupa, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, il giudice di legittimità ha chiarito come il reato si sia perfezionato nel momento in cui era stato dato incarico alla Zeno Group dalla clientela di individuare gli strumenti finanziari più adatti alle sue esigenze, a prescindere dalla circostanza che le lettere di credito venissero effettivamente emesse o accettate dalle banche italiane. 5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha evidenziato, senza essere contraddetta sul punto dal ricorrente, che il CE aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a una condanna intervenuta nel 1999, per un reato successivamente dichiarato estinto. 7 La corte territoriale, nel subordinare, ai sensi dell'art. 165, co. 2, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado alla pubblicazione della sentenza di appello per estratto, a spese del CE, sulle pagine di Padova dei quotidiani "Corriere Veneto" e "Gazzettino" a titolo di riparazione del danno, ha reso una decisione del tutto immune dai denunciati vizi. Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, co. 1, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio, che per legge può essere accordato solo in maniera condizionata (cfr. Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Rv. 278725). Principi ribaditi da una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Rv. 288544 - 01), secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito). Né la sopravvenuta estinzione del reato la cui pena era stata sospesa rappresenta un ostacolo alla determinazione sul punto della Corte di appello, avendo la Corte di Cassazione, con condivisibile decisione correttamente richiamata dal giudice di secondo grado, affermato il principio che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di 8 questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Rv. 285863 - 01). 6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23.1.2027.