Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1750
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    La cartella è stata notificata in data 05.04.2017 alla PEC del ricorrente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia avvenuta, pertanto il motivo è infondato.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia avvenuta nei termini, pertanto il motivo è infondato.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    Tra la data di notifica della cartella (05.04.2017) e la notifica delle intimazioni (20/09/2023) sono decorsi più di cinque anni, considerando anche la proroga per l'emergenza COVID-19. Il termine prorogato sarebbe decorso il 28/09/2023.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella

    La notifica postale diretta non è stata provata in modo univoco, in quanto la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate non riporta il numero della cartella né altri elementi certi che consentano di ricondurre il plico all'atto impugnato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    L'omessa notifica rende l'atto illegittimo.

  • Accolto
    Decadenza

    L'omessa notifica rende l'atto illegittimo.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    Tra la data di notifica delle cartelle e la notifica delle intimazioni sono decorsi più di cinque anni, considerando anche la proroga per l'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    La cartella è stata notificata in data 06.03.2017 alla PEC del ricorrente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia avvenuta, pertanto il motivo è infondato.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia avvenuta nei termini, pertanto il motivo è infondato.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    Tra la data di notifica delle cartelle e la notifica delle intimazioni sono decorsi più di cinque anni, considerando anche la proroga per l'emergenza COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1750
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1750
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo