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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1750/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS AN CO MA, Presidente
RS EA AR MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA AR, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2377/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016320877 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064064872 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013234901 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC il 20/11/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/3/2024, Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti (segue elenco tratto dal ricorso):
- la cartella di pagamento n. 29320170016320877, asseritamente notificata in data 05/04/2017, con riferimento a IRPEF e ritenute relative all'anno 2013 per un ammontare complessivo di € 4.282,80;
- la cartella di pagamento n. 29320160064064872, asseritamente notificata in data 23/01/2017, con riferimento a IRAP relativa all'anno 2013 per un ammontare complessivi di € 1.183,45;
- la cartella di pagamento n. 29320170013234901, asseritamente notificata in data 06/03/2017, con riferimento a IRPEF ed IVA relative all'anno 2013 per un ammontare complessivi di € 13.389,88.;
delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente dichiarava essere venuto a conoscenza a seguito di notifica delle intimazioni di pagamento n. 293 2023 9004204578 (relativa alla prima cartella, e ad altro atto non impugnato) e n. 293 2023 9000040004 (relativa alla seconda ed alla terza cartella, e ad altro atto non impugnato), entrambe asseritamente ricevute in data 20/09/2023;
il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) conseguente difetto di motivazione;
3) decadenza;
4) prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, anche qualora venisse dimostrata la notifica delle cartelle.
Con note depositate il 6/6/2024 (e successiva documentazione depositata il 30/1/2026) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 10/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'istanza di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo, avendo il ricorrente impugnato due intimazioni notificategli lo stesso giorno ed attinenti a tributi di natura omogenea, esponendo doglianze comuni.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella n 29320170016320877 è stata notificata in data
05.04.2017 alla PEC del ricorrente (cfr. all.2 prodotto da ADER) e che la cartella n 29320170013234901 è stata notificata in data 06.03.2017 sempre alla PEC del ricorrente (cfr. all.3).
La cartella n 29320160064064872 è stata invece notificata in data 23.01.2017 con notifica postale diretta, per compiuta giacenza (v. documentazione integrativa prodotta da ADER). Come è noto, gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo. Tuttavia, parte ricorrente, nelle sue memorie di replica, rileva condivisibilmente che < idoneo a collegare il plico e il report postale alla cartella di pagamento n. 29320160064064872 oggetto di giudizio, non riportando il numero della cartella né altri elementi univoci che consentano di ricondurre con certezza la spedizione all'atto impugnato>>. In effetti, il numero della cartella non risulta riportato sulla busta, e ritiene il Collegio che la stampa informatica che dovrebbe ricollegare la cartella de qua al numero di raccomandata stampato sulla busta non garantisca univocamente l'identificazione del plico, trattandosi di documento interno espressamente contestato da parte ricorrente e privo di efficacia probatoria.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine di prescrizione è decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni ed interessi;
tra la data di notifica delle cartelle e quelle di notifica delle intimazioni sono decorsi più di cinque anni, ed il termine di prescrizione quinquennale è decorso anche tenendo conto della proroga di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021) prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020, eccezion fatta per la cartella n. 29320170016320877 che è stata notificata in data 05.04.2017 (sicchè il termine prorogato sarebbe decorso il 28/09/2023).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione n. 293 2023 9000040004 e le cartelle di pagamento n. 29320160064064872 e n. 29320170013234901 ivi richiamate (la n.
29320170013234901 limitatamente a sanzioni ed interessi); rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La RO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS AN CO MA, Presidente
RS EA AR MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA AR, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2377/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016320877 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064064872 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013234901 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC il 20/11/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/3/2024, Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti (segue elenco tratto dal ricorso):
- la cartella di pagamento n. 29320170016320877, asseritamente notificata in data 05/04/2017, con riferimento a IRPEF e ritenute relative all'anno 2013 per un ammontare complessivo di € 4.282,80;
- la cartella di pagamento n. 29320160064064872, asseritamente notificata in data 23/01/2017, con riferimento a IRAP relativa all'anno 2013 per un ammontare complessivi di € 1.183,45;
- la cartella di pagamento n. 29320170013234901, asseritamente notificata in data 06/03/2017, con riferimento a IRPEF ed IVA relative all'anno 2013 per un ammontare complessivi di € 13.389,88.;
delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente dichiarava essere venuto a conoscenza a seguito di notifica delle intimazioni di pagamento n. 293 2023 9004204578 (relativa alla prima cartella, e ad altro atto non impugnato) e n. 293 2023 9000040004 (relativa alla seconda ed alla terza cartella, e ad altro atto non impugnato), entrambe asseritamente ricevute in data 20/09/2023;
il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) conseguente difetto di motivazione;
3) decadenza;
4) prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, anche qualora venisse dimostrata la notifica delle cartelle.
Con note depositate il 6/6/2024 (e successiva documentazione depositata il 30/1/2026) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 10/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'istanza di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo, avendo il ricorrente impugnato due intimazioni notificategli lo stesso giorno ed attinenti a tributi di natura omogenea, esponendo doglianze comuni.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella n 29320170016320877 è stata notificata in data
05.04.2017 alla PEC del ricorrente (cfr. all.2 prodotto da ADER) e che la cartella n 29320170013234901 è stata notificata in data 06.03.2017 sempre alla PEC del ricorrente (cfr. all.3).
La cartella n 29320160064064872 è stata invece notificata in data 23.01.2017 con notifica postale diretta, per compiuta giacenza (v. documentazione integrativa prodotta da ADER). Come è noto, gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo. Tuttavia, parte ricorrente, nelle sue memorie di replica, rileva condivisibilmente che < idoneo a collegare il plico e il report postale alla cartella di pagamento n. 29320160064064872 oggetto di giudizio, non riportando il numero della cartella né altri elementi univoci che consentano di ricondurre con certezza la spedizione all'atto impugnato>>. In effetti, il numero della cartella non risulta riportato sulla busta, e ritiene il Collegio che la stampa informatica che dovrebbe ricollegare la cartella de qua al numero di raccomandata stampato sulla busta non garantisca univocamente l'identificazione del plico, trattandosi di documento interno espressamente contestato da parte ricorrente e privo di efficacia probatoria.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine di prescrizione è decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni ed interessi;
tra la data di notifica delle cartelle e quelle di notifica delle intimazioni sono decorsi più di cinque anni, ed il termine di prescrizione quinquennale è decorso anche tenendo conto della proroga di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021) prevista dall'art. 68 d.l. 18/2020, eccezion fatta per la cartella n. 29320170016320877 che è stata notificata in data 05.04.2017 (sicchè il termine prorogato sarebbe decorso il 28/09/2023).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione n. 293 2023 9000040004 e le cartelle di pagamento n. 29320160064064872 e n. 29320170013234901 ivi richiamate (la n.
29320170013234901 limitatamente a sanzioni ed interessi); rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La RO
(firmato digitalmente)