Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
L'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal D.M. 7 ottobre 1999 è incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2009, n. 44504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44504 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1823
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 23880/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA OL N. IL 28/08/1958;
avverso la sentenza n. 11506/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Angelini M. in sost. avv. Fontanazza Santo. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino il 16.4.2009 confermava la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato OL FA colpevole del delitto di cui all'art. 320 c.p. per avere - nella qualità di impiegato della Motorizzazione incaricato di pubblico servizio - accettato la promessa e poi ricevuto la somma di Euro 1.300,00 per far ottenere a DE FA AN una patente di guida al di fuori delle normali procedure di rilascio. La Corte distrettuale ricostruiva i fatti nel senso che FA era l'addetto alla plastificazione delle patenti - che venivano consegnate agli esaminatori per l'eventuale immediata consegna a chi aveva superato gli esami -; tale attività, che prevedeva anche la scannerizzazione delle fotografie dei candidati, seguiva la fase di immissione dei dati e quella di stampa dei tesserini: dopo di essa non vi era più alcun'attività di sottoscrizione o controllo. Confrontandosi con la deduzione difensiva secondo la quale quella assegnata all'FA era una mera mansione d'ordine, il Giudice dell'appello riteneva che comunque la procedura descritta poneva il dipendente infedele nelle condizioni di formare e mettere in circolazione patenti di guida la cui falsità non sarebbe stata accertata agevolmente, essendo controlli insufficienti gli adempimenti burocratici connessi al superamento dell'esame.
2. Il ricorso per cassazione è proposto dal difensore fiduciario sui seguenti motivi:
- violazione di legge con riferimento agli artt. 320, 319 e 358 c.p., in relazione alla qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuita all'FA. Secondo il ricorrente - che ripropone la tesi disattesa dai giudici del merito, dagli atti sarebbe emerso che l'attività di costui consisteva nella scannerizzazione delle foto e nella conseguente mera plastificazione delle patenti: i documenti, già predisposti da altri, uscivano plastificati senza che residuasse alcuna autonoma possibilità di inserire dati inveritieri o modificare quelli immessi, immissione che avveniva in altri computer. Sicché l'attività doveva essere qualificata come d'ordine e consistente in prestazioni meramente materiali;
- vizi motivazionali sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, e contraddittorietà tra la motivazione e il contenuto del verbale di perquisizione 5.6.2003, dal quale si evincerebbe l'esclusione della presenza di computer nella stanza dove lavorava l'FA, essendo descritta come presente la sola macchina plastificatrice: la Corte distrettuale avrebbe pertanto errato nell'attribuire al ricorrente la competenza tecnica legata all'utilizzo del sistema informatico quantomeno al procedimento di scannerizzazione ed al concreto operare su computer, ancorché senza essere munito di password. La plastificatrice non avrebbe infatti consentito alcuna delle operazioni di immissione, modificazione, elaborazione dei dati, essendo impossibilitata ad interagire con il sistema informatico della Motorizzazione, il che era stato prescritto da precedenti decisioni dell'autorità giudiziaria proprio per evitare che l'FA potesse avere contatti con il pubblico o accesso al sistema informatico. In definitiva, anche definendo computer la macchina che consentiva scannerizzazione e plastificazione, non poteva attribuirsi al ricorrente attività diversa da quella di mero ordine;
ne' rilevava, nei suoi confronti, il fatto che dopo il suo intervento nessuna sottoscrizione ulteriore era prevista nella procedura, sicché eventuali falsificazioni non avrebbero potuto agevolmente essere rilevate, proprio perché la postazione affidatagli non consentiva di operare sui dati, mentre il superamento dell'esame - che consentiva la consegna del documento predisposto - era annotato in apposito registro informatico. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Al suo rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I motivi affrontano sotto distinti aspetti il medesimo quesito: se l'attività di inserimento delle fotografie dei titolari mediante procedura di scannerizzazione e poi plastificazione del tesserino della patente di guida costituisca o meno partecipazione all'esercizio di un pubblico servizio.
I giudici del merito hanno ricostruito il fatto individuando nell'attività concretamente posta in essere dall'FA un momento essenziale ed imprescindibile del complessivo iter procedimentale che conduce al confezionamento ed all'immediata messa in circolazione della patente di guida. Il tesserino infatti giungeva con i dati identificativi dell'interessato ma priva della sua fotografia, che veniva apposta sul medesimo dal ricorrente attraverso scannerizzazione con successiva plastificazione. A questo punto, e solo a questo punto, la "patente di guida" veniva in essere e, senza più alcun intervento di terzi ed in particolare senza più alcuna verifica o controllo ulteriori, e tantomeno sottoscrizioni di autorità, dirigenti o funzionari deputati, era affidata agli esaminatori per l'eventuale consegna contestuale, nel caso di positivo superamento dell'esame di guida da parte del candidato. Esattamente allora entrambi i Giudici del merito hanno colto la peculiarità della procedura evidenziando l'erroneità della prospettazione difensiva volta a valorizzare la modalità "pratica" della funzione svolta dall'FA rispetto al suo concreto inserimento nella procedura di rilascio, con caratteristiche di indispensabilità ed autonomia efficace, in esito al D.M. 7 ottobre 1999 che ha adeguato le procedure interne al modello europeo,
prevedendo che l'autenticità del documento sia garantita non più dalla firma (conclusiva) di un funzionario competente, ma dall'essere lo stesso prodotto da una struttura amministrativa che utilizza supporti e procedure normativamente definiti. In definitiva, si è realizzato un arretramento del controllo con conseguente abbassamento della soglia di affidabilità del "documento".
Infatti - come accertato dai Giudici del merito e non contestato dal ricorrente, che come detto privilegia invece una lettura dell'azione come "manualità non discrezionale" - dopo la necessaria ed indispensabile azione dell'FA il tesserino "diviene" patente di guida, documento perfettamente in grado di circolare senza alcun controllo ulteriore da parte di terzi dell'ufficio quanto al suo confezionamento materiale (unico controllo previsto residuando quello, eventuale e successivo, della verifica che il "titolare" abbia effettivamente superato l'esame, quindi solo quello della legittimità della "circolazione" del documento, non della sua autenticità. A ben vedere, prova infatti troppo l'argomentazione che il ricorrente deduce per escludere tale conclusione, valorizzando il fatto che l'FA non avrebbe autonomamente potuto modificare i dati identificativi, non avendo accesso a quella parte della procedura. Si dovrebbe infatti allora escludere che anche chi immette i dati svolga quel tipo di funzione, perché per sè inidonea a condurre al documento finale senza l'apporto dell'incaricato dell'apposizione di foto, comunque in grado di apporre foto di persona diversa da quella cui si riferiscono i dati concretamente inseriti.
In realtà, come esattamente ritenuto dai giudici del merito, è proprio l'avvenuta modifica del procedimento - dal cartaceo con previsione di un controllo finale che attraverso l'apposizione della sottoscrizione autentica del responsabile realizza uno specifico, unico e indefettibile momento del "venire ad esistenza" del documento, alla procedura informatica che si conclude con la necessaria apposizione della foto scannerizzata e l'immediata utilizzabilità del tesserino, in sè compiuto e privo di ulteriori segni distintivi interni ed immediatamente "autentico" - che comporta appunto la modifica anche di condotte come quella di competenza dell'FA da mera attività pratica ad attività specificamente procedimentalizzata ed autonomamente determinante. In proposito è più che meramente suggestivo il rilievo del primo Giudice (pag. 5 della sentenza del Tribunale) in ordine al rinvenimento in spazi posti nella disponibilità del ricorrente di due patenti nuovo modello compilate con fotografia del titolare e di una patente nuovo modello priva di fotografia del titolare, rispetto ad una procedura che prevedeva il mero transito della patente in lavorazione. È pertanto corretta la conclusione in diritto dei Giudici torinesi, secondo cui l'azione dell'FA deve essere ricondotta alla natura dell'incaricato di pubblico servizio, giacché il suo apporto con la nuova procedura informatica non può essere ricondotto alla mera attività d'ordine (quale sarebbe stato il mero manuale inserimento della fotografia per il successivo controllo cui, solo, seguiva il venire in essere del documento con la sottoscrizione di soggetto autorizzato, e responsabile e garante dell'autenticità del tesserino).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009