Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di revisione presentata da persona diversa all'interessato e dal suo procuratore speciale, in quanto ciò che rileva è solo la certezza della provenienza dell'atto e non il soggetto che ne cura il materiale deposito. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che la procura speciale è invece necessaria per proporre la richiesta, non essendo sufficiente la sola nomina a difensore, in quanto l'art. 571 cod. proc. pen. prevede l'impugnazione autonoma del difensore solo per l'imputato e non per il condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 16743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16743 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00367
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 023461/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI IN N. IL 21/04/1945;
avverso ORDINANZA del 27/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.12.2006, divenuta irrevocabile il 27.1.2007, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, applicava ex art.444 c.p.p. ad VI TE la pena di quattro mesi di arresto e
15.000,00 Euro di ammenda in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20. Veniva avanzata per l'VI richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p., lett. c) in quanto le opere contestate erano state assentite con concessione edilizia del 3.7.1982, e comunque i reati erano prescritti, risultando da dichiarazioni di tre conoscenti dell'VI che gli abusi erano stati commessi in epoca remota. La Corte di Roma dichiarava inammissibile la richiesta, atteso che ex art. 633 c.p.p. e art. 634 c.p.p. essa, a pena di tale preclusione, doveva essere presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, laddove quella in esame, sottoscritta dal solo difensore e procuratore speciale, era stata presentata da persona diversa e non munita di delega alcuna: ciò assorbiva l'altro aspetto dell'ammissibilità della revisione per fatti conosciuti o conoscibili prima della condanna e ad essa antecedenti. Proponeva ricorso il difensore, deducendo che l'istanza era stata presentata da Di Costanzo Teodoro, segretario del predetto difensore, previa esibizione del tesserino rilasciato dal Consiglio dell'Ordine AA.PP., per cui chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Con requisitoria scritta la P.G. presso questa Corte chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto allegata all'istanza non vi era la procura speciale per la richiesta di revisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte, per un verso, che non sia condivisibile la tesi di quella territoriale secondo cui la richiesta di revisione debba essere necessariamente presentata personalmente dal difensore o per mezzo di procuratore speciale, essendo sufficiente la certezza della provenienza dell'atto e non avendo rilevanza da chi venga materialmente effettuato il deposito.
Per altro verso, si ritiene fondato quanto sostenuto dalla Procura Generale, secondo cui allegata all'istanza vi era la nomina dell'anzidetto difensore con procura speciale priva di data e riferentesi al procedimento di merito, su un modulo prestampato riguardante una serie di atti non comprendenti la revisione: e l'art.571 c.p.p. prevede l'impugnazione autonoma del difensore solo per l'imputato, e non anche per il condannato.
Ne consegue che era necessaria una nuova e specifica procura speciale, insussistente nella specie, donde l'inammissibilità del ricorso, con le condanne di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009