Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Il disposto dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 introduce, in una logica di diritto transitorio, uno speciale criterio determinativo dell'indennità di espropriazione da valere esclusivamente per le aree inedificate ma destinate all'edificazione, confermando, invece, per quelle agricole e per quelle che non sono edificabili (per difetto delle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) le norme di cui alla legge n. 865 del 1971.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. ET SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET ZI, ET ET, quali eredi di ET IL, AN NE, ET AT, ET LA, quali eredi di ET LM, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato GREZ G M, rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO COLZI, GIORGIO COLZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LIVORNO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 14878/97 proposto da:
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO PREDIERI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ET ZI, ET ET, AN NE, ET AT, ET LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 788/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 15/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Colzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Loria, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del 1 motivo del ricorso principale e rigetto del secondo motivo;
rigetto del primo motivo del ricorso incidentale;
l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accogliendo in parte l'opposizione alla stima della indennità di espropriazione di un complesso immobiliare (costituito da un capannone industriale e da una attigua area libera, posto in territorio di Livorno) proposta dai proprietari ZI TT, ET TT, IN TI, IZ TT e AN TT nei confronti del Comune di Livorno espropriante, la Corte d'appello di Firenze determinava in complessive lire 1.053.271.550 l'indennità dovuta, assunto al riguardo, quanto al fabbricato, il valore venale come accertato dal consulente tecnico dell'ufficio all'area, e applicato il criterio di cui all'art. 5 bis legge 358/1992, quanto ritenuta fabbricabile secondo la previsione del piano regolatore generale, attuata attraverso la adozione di un piano per l'edilizia economica e popolare.
Contro questa sentenza - pubblicata il 15 luglio 1996 - hanno proposto ricorso per cassazione gli espropriati TT - TI, lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, che la Corte di merito non abbia in alcun modo argomentato il rigetto delle ragioni che gli attori avevano opposto all'apprezzamento del consulente dell'ufficio quanto al valore di mercato del capannone. Il Comune di Livorno ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi di impugnazione (anche con riguardo al capannone doveva essere applicato il criterio di cui all'art. 5 bis legge 359/1992; erroneamente per altro era stata ritenuta la edificabilità dell'area libera che la variante al piano regolatore generale aveva destinato "a verde e servizi - attrezzature commerciali"). Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fondato è il motivo del ricorso principale con il quale i consorti TT - TI criticano la decisione là dove la Corte di merito ha assunto acriticamente l'apprezzamento compiuto dal consulente tecnico in ordine al valore di mercato dell'ampio fabbricato (già concesso in locazione all'Amministrazione delle poste) sull'asserito presupposto che anche gli attori lo avessero condiviso ("Poiché sulle valutazioni in senso stretto non sorgono questioni..."). È vero invece, come si legge nella premessa della sentenza impugnata che riporta testualmente le conclusioni prese dalle parti, che gli attori avevano - in linea generale - chiesto la liquidazione della indennità secondo la diversa valutazione del loro consulente fiduciario e solo in linea subordinata si erano attestati sulla determinazione ("...comunque non inferiore...") del consulente dell'ufficio, cui avevano rivolto specifici rilievi critici, diffusamente argomentati nella comparsa conclusionale ma neppure esaminati dai giudici di merito, come la contestazione del saggio di capitalizzazione adottato (pari al 4 per cento) con riguardo al reddito costituito dal canone di locazione (avendo il consulente di parte contrapposto quello minore del 2,7 per cento) o la mancata considerazione del valore catastale del "capannone" apprezzato dall'U.T.E., sia pure con riferimento all'anno 1992, nell'importo di oltre lire 2.200.000.000. A questo proposito i ricorrenti, fatta applicazione degli indici ufficiali di svalutazione monetaria, esprimono il valore calcolato dall'U.T.E.
(1992) nella moneta del 1988 (del tempo cioè del provvedimento ablativo)e a ragione il comune controricorrente rileva come la variazione nel tempo dei valori immobiliari non segua la curva della moneta, disegnata in rapporto ai prezzi di essenziali beni di consumo, sicché il valore di mercato di un fabbricato (nella specie a destinazione in senso ampio industriale) non può essere determinato che nel puntuale riferimento al tempo del decreto di espropriazione Tuttavia, se non poteva essere condiviso l'automatismo di adeguamento monetario come proposto dagli attori, l'imponente divario nella misura di oltre un miliardo di lire tra la valutazione del consulente dell'ufficio e quella dell'UTE - benché sfasate nei tempi di riferimento - esigeva una specifica considerazione per verificare se esso costituisce l'indice di un errore nella determinazione del consulente nel senso prospettato dalla difesa degli attori (per essere stato in ipotesi assunto un inadeguato tasso di capitalizzazione della rendita dell'immobile) o invece fosse altrimenti spiegabile in ragione di un fenomeno di anomala rivalutazione nello specifico mercato immobiliare. La omessa considerazione degli argomenti difensivi dagli attori svolti con riguardo alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio (e in particolare dell'argomento che segnalava il divario rispetto a quella dell'U.T.E.) costituisce vizio di motivazione a norma dell'art. 360, n.5 c.p.c. che comporta l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.
2.Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Livorno denuncia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 5 bis legge 359/1992 e critica la decisione impugnata là dove la Corte di merito, nella determinazione della indennità dovuta per la espropriazione del fabbricato - capannone industriale, non ha adottato il criterio di cui all'indicato art. 5 bis ma si è attenuta al valore di mercato dello stesso immobile secondo il disposto dell'art. 39 legge 2359/1865. Il motivo è infondato.
Afferma dunque il Comune di Livorno che là dove l'art. 5 bis richiama l'art. 13, comma 3, della legge 15 gennaio 1885, n.2892 non può non avere implicitamente richiamato pure il consecutivo comma 4, che, recando le disposizioni applicative del criterio di determinazione dell'indennità dettato nel precedente, indica come riferimento alternativo (in difetto dei "fitti coacervati) l'"imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati". Previsione questa - osserva la difesa del Comune - "perfettamente in linea con le intenzioni del legislatore del 1885 il cui scopo era, come è noto, il risanamento dell'abitato della città di Napoli". Sicché, richiamando l'art. 5 bis un criterio dettato allo scopo precipuo di disciplinare l'esproprio di abitazione, necessariamente lo riferirebbe, non solo ai terreni, ma anche ai fabbricati espropriati. Una tale interpretazione sarebbe per altro conforme al dettato letterale dell'art. 5 bis che non distingue tra espropriazione di aree ed espropriazione di fabbricati, fissando una regola operante per "tutte le espropriazioni".
Mai si è dubitato al contrario, nella giurisprudenza di legittimità e di merito - osserva il collegio, - che il disposto dell'art. 5 bis introducesse, in una logica di diritto transitorio, uno speciale criterio determinativo della indennità di espropriazione da valere esclusivamente per le aree inedificate ma destinate alla edificazione, confermando invece per quelle agricole e per quelle che "non sono edificabili" (per difetto delle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) le norme di cui alla legge 865/1971. Disciplina speciale - dunque - per una tipologia di beni immobili investiti dai processi di espansione degli insediamenti urbani, la cui vocazione edificatoria è determinata - di fatto - dal rapporto di contiguità fisica ai nuclei edilizi originari e riconosciuta, se così si può dire, dalle previsioni dei piani regolatori generali, controversa ancora essendo la soluzione definitiva del problema posto dalla determinazione indennitaria con riguardo alla espropriazione di beni il cui valore è accresciuto, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche e proprie di essi, dalla (casuale) collocazione nel contsto urbano-territoriale e dalla scelta di pianificazione urbanistica. L'art. 5 bis, con validità dichiaratamente transitoria ("fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate...."), intende dunque anticipare una disciplina speciale delle indennità dovute per l'espropriazione delle "aree edificabili" e alle sole aree inedificate si riferiscono tutti i commi in cui esso si articola. Nè può affermarsi che il rinvio all'art. 13, terzo comma, della legge 2892/1885 implichi di necessità anche il richiamo al consecutivo quarto comma, come suo sviluppo attuativo, perché è vero al contrario che la disciplina dettata dall'art. 5 bis, primo comma, legge 359/1992 integra un criterio per così dire autosufficiente,
sostitutivo in tutto di quello (alternativo) di cui al 4° comma dello stesso art. 13 e con esso perciò incompatibile.
3.Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di Livorno ancora denuncia violazione dell'art. 5 bis legge 359/1992, nonché vizio di motivazione nel punto in cui la decisione impugnata ha riconosciuto nell'area libera adiacente al capannone industriale le caratteristiche di edificabilità di fatto e di diritto. Anche questa censura è infondata.
Motivatamente condividendo la valutazione al riguardo espressa dal consulente tecnico dell'ufficio, la Corte di merito ha infatti riconosciuto nell'area libera adiacente al fabbricato ed integrante una unità anche catastalmente autonoma, la suscettività edificatoria, con corretto riferimento alle previsioni del piano regolatore generale che la comprendono in una zona residenziale. La citazione testuale (contenuta a pagina 13 del controricorso) di una proposizione della relazione del consulente tecnico non segnala affatto che lo stesso consulente abbia omesso di considerare le "possibilità legali" di edificazione, ma conferma al contrario che proprio attraverso le conformi previsioni attuative del piano di zona quel terreno "potrà essere [anche] di fatto edificato". Nè, infine, la circostanza riferita nel controricorso della quale la Corte di merito non avrebbe tenuto conto e cioè che l'area in questione è compresa in una "sottozona" dello specifico piano di edilizia economica e popolare destinata ai servizi e alle attrezzature collettive funzionali al nuovo insediamento così programmato, potrebbe valere ad escludere le "possibilità legali ed effettive di edificazione" dell'area stessa, vero essendo al contrario, secondo il principio affermato nella medesima decisione di questa Corte richiamata dalla difesa del Comune (Cass. 496/1992), che il diritto di proprietà dei suoli è confermato dalla previsione di zona del piano regolatore generale ed eventualmente da quella introdotta, con funzione di variante, dal p.c.c.p. (che abbia compreso aree non destinate all'edilizia residenziale nel p.r.g. vigente: art. 3, comma 4, legge 167/96 ) e tanto basta a conferire a tutte le aree incluse nella zona così definita il carattere di edificabilità, in esse comprese pure quelle in concreto destinate, nella formazione dello strumento attuativo, agli "elementi" di cui sub a) dell'art. 4 legge 167/1962 (rete stradale, spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, etc.) poiché, come spazi integranti i prescritti standards, sono condizione della edificabilità dei "lotti" in cui il composto è "suddiviso" (art. 4, sub, b, stessa legge).
4.Infondate essendo entrambe le censure in cui esso è articolato, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Accolto invece il ricorso principale e cassata sul punto la decisione impugnata, il giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Firenze, valuterà gli argomenti difensivi opposti dai consorti TT-TI alle conclusioni della relazione del consulente tecnico dell'ufficio e darà adeguata motivazione del convincimento che si sarà formato al riguardo, provvedendo anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze, diversa sezione.
Roma, 17 marzo 1999 Depositata in cancelleria il 14 settembre 1999.