Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
E illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna da parte del giudice d'appello investito della "res iudicanda" dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata a seguito del risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2015, n. 51185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51185 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
ASR 5 1 185/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.* 1780/2015 CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 925/2015 - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TU LI N. IL 03/06/1988 avverso la sentenza n. 1734/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per rigetto di ricorsoIl Udito, per la parte civile, l'Av Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto Consentenzaemessa in data 8 novembre 2011 il Tribunale di Empoli dichiarava UM LI colpevole del reato di cui all'art. 589 co. 1-2-3 n. 2 c.p. perché, trovandosi alla guida della autovettura Opel Agila targata CJ150X e percorrendo la strada provinciale Sanminiatese nel territorio urbano di Montaione, colposamente cagionava la morte di GE AN in - particolare, essendo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tenendo una velocità superiore al limite massimo per quel tratto consentito (in quanto guidava ad una velocità pari a 60/62 km/h) e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi, collideva con il ciclomotore carrozzato Ape Piaggio a bordo del quale GE AN, provenendo da una stradella privata, si stava immettendo sulla provinciale facendolo rovinare al suolo dopo un volo di circa 17 metri a seguito del quale il predetto moriva sul colpo;
con colpa generica per imprudenza e con colpa specifica per violazione dell'art. 187 dl.vo 285/1992; b della contravvenzione amministrativa di cui all'art. 141 d.lvo 285/1992 perché, sempre nelle suddette condizioni, teneva una velocità superiore al limite massimo consentito per il tratto di strada percorso e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi per tale dovendosi intendere una velocità di circa 34 Km orari, essendo un tratto di strada che, per quanto rettilineo, non consentiva una piena ed immediata visibilità dei veicoli provenienti da destra ed aveva il fondo viscido per la recente pioggia. Concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario. Applicava per la suddetta contravvenzione la sanzione del pagamento di euro 200. Infine condannava l'imputato ed il responsabile civile SARA Assicurazioni SPA al risarcimento dei danni causati alle parti civili da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00 in favore di GE NA e di euro 50.000,00 complessive in favore di RD IC, GE RE e GE SA nonché al rimborso delle spese processuali delle costituite parti civili. Proposto appello, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'aggravante di cui all'art. 589 co. 3 n. 2 c.p. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LO per i seguenti motivi: 1 лив 1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art 43 c.p. in relazione all'art. 589 c.p. nonché vizio di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici del merito a disattendere le conclusioni del CT del PM e della difesa in punto di responsabilità. In sostanza la difesa si duole in quanto i giudici di merito si sono ingiustificatamente discostati dalla ricostruzione del sinistro operata dal CT del PM e da quello della difesa in base alla quale la manovra di immissione nella carreggiata effettuata dal GE, uscendo dal cortile della propria abitazione, fu improvvisa e poteva essere percepita solo al momento in cui la macchina si trovava ad una distanza di 16-17 metri rispetto al punto d'urto. Tale spazio fu percorso nel tempo di un secondo che corrisponde appunto al tempo di reazione psicotecnica di un soggetto normodotato. Si può dunque ritenere, conformemente alle conclusioni del CT del PM, che il rallentamento della macchina dovuto alla manovra di emergenza sarebbe iniziato proprio al momento dell'urto. Ne consegue, continua la difesa, che l'automobilista avrebbe potuto evitare la collisione con il ciclomotore carrozzato, finanche arrestarsi in corrispondenza del punto di collisione, solamente a condizione che egli avesse proceduto ad una velocità uguale o inferiore a 33,97 Km/h. Quindi, nei termini in cui è avvenuto il sinistro, appare lecito sostenere che l'automobilista non aveva alcuna possibilità di evitare l'impatto, neppure se avesse proceduto a velocità contenuta entro il limite di 50 Km/h. La Corte di Appello, secondo la difesa, allineandosi alle conclusioni del giudice di primo grado, ha completamente omesso di considerare tale ricostruzione valorizzando, invece, la violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 co. 2 CDS nella fattispecie consistita nel mantenimento, da parte del LO, di una velocità di marcia eccessiva rispetto al limite consentito e, comunque non adeguata alle specifiche condizioni di tempo e di luogo. I giudici di seconde cure non hanno affrontato il tema della causalità nel reato colposo: aspetto di fondamentale importanza in un caso, come quello di specie, nel quale il gravissimo comportamento tenuto dalla persona offesa deve ritenersi evento del tutto eccezionale, atipico, non prevedibile dall'agente modello e quindi tale da costituire di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41 co. 2; mentre è stato considerato quale semplice profilo di colpa concorrente rilevante solo ai limitati fini di cui all'art. 133 c.p. nonché in riferimento alle questioni di natura civilistica inerenti la determinazione del danno. Inoltre l'impugnata sentenza non indica neppure la condotta ritenuta più appropriata ad evitare la mortale collisione o, comunque, a limitarne la portata nel brevissimo lasso di tempo utile a rendersi conto della situazione ed a mettere in atto una manovra di emergenza. 2) Violazione degli artt. 597 n. 3 e n. 4 c.p.p. non avendo la Corte di Appello di Firenze, dopo aver escluso, in accoglimento di specifico motivo di appello, la sussistenza dell'aggravante ad effetto 2 лив speciale di cui all'art. 589 co. 3 c.p. (violazione di norme stradali ad opera di persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - proceduto alla conseguente diminuzione della pena inflitta, rimasta del tutto identica a quella determinata dal Giudice di primo grado, nonostante il principio di ordine generale rappresentato dal divieto di "reformatio in peius". La Corte territoriale, al fine di garantire l'operatività del divieto di reformatio in peius, avrebbe dovuto ridurre la pena base per il reato ritenuto in sentenza (9 mesi), calcolando poi sulla minor pena così rideterminata, la diminuzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza sull'unica aggravante superstite. Tale operazione si pone in linea, a parere della difesa, con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Di conseguenza, il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 co. 4 c.p.p.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Cass. Sez. Un. n. 40910/2005). 3) Violazione di legge in relazione alle statuizioni civili integralmente confermate dalla Corte di Appello nonostante l'intervenuto risarcimento del danno effettuato dal Responsabile Civile "SARA Assicurazioni spa". In particolare, a detta della difesa, in corso di giudizio sarebbe intercorso tra le parti - i danneggiati e la SARA un accordo transattivo pienamente satisfattivo, dimostrato da quietanza sottoscritta e debitamente prodotta in giudizio dalla difesa. Ciononostante la Corte territoriale ha espressamente confermato nel dispositivo dell'impugnata sentenza le statuizioni di ordine civilistico delineate dal giudice di prime cure (prima dell'accordo suddetto). Poi, nella motivazione, la Corte di Appello ha cercato di "porre rimedio al macroscopico errore di diritto" commesso dando atto che "per mero errore materiale tale revoca è stata omessa nel dispositivo della presente sentenza eventualmente da integrare in sede esecutiva" (pag 8 Sent. app.). La difesa, però, osserva come in tal caso non si tratti di un errore materiale bensì di una causa di nullità del relativo capo di sentenza. Quando, infatti, il contrasto tra dispositivo e sentenza non è solo apparente ma determina una situazione di incoerenza tra le due parti della sentenza, tutto questo non può che tradursi in una causa di nullità del relativo capo di sentenza conseguente alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione. 3 up Infine, osserva la difesa, occorre tener presente che, trattandosi di statuizioni direttamente incidenti sul patrimonio ed immediatamente esecutive, l'imputato ha un interesse concreto ed attuale alla loro immediata rimozione senza attendere la revoca in sede di incidente esecuzione. Ritenuto in diritto Il primo motivo di ricorso, tramite il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità colposa dell'imputato, risulta infondato nella misura in cui il ricorrente, deducendo vizi di legittimità, cerca surrettiziamente di ottenere da parte di questa Corte una valutazione del materiale istruttorio diversa ed ulteriore rispetto a quella effettuata dai giudici di merito;
operazione, quest'ultima, come è noto preclusa in sede di legittimità qualora le argomentazioni contenute nell'impugnato provvedimento risultino esaurienti, logiche e non contraddittorie. Orbene, sotto questo profilo, la sentenza di appello non è censurabile in quanto presenta un solido apparato argomentativo spiegando in maniera dettagliata le ragioni che hanno condotto a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, del tutto provata la responsabilità del LO per il reato allo stesso ascritto a titolo di colpa. La Corte territoriale, infatti, ha messo in evidenza come il sinistro stradale dall'esito mortale oggetto del presente procedimento sia imputabile al UM sia sotto il profilo del nesso di materialità causale, sia sotto il profilo oggettivo della violazione della regola cautelare. È stato accertato che l'imputato guidava ad una velocità superiore al limite di 50 K/h consentito all'interno dei centri abitati e, in ogni caso, ad una velocità non consona alle condizioni del manto stradale che era bagnato e fangoso a seguito di una recente precipitazione piovosa. A ciò si aggiunga che il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente è connotato da una scarsa visibilità dovuta alla presenza di macchine parcheggiate a pettine lungo la strada ed inoltre presenta diversi edifici dotati di passi carrabili ed attraversamenti pedonali di talché è da ritenersi possibile, anzi probabile, l'immissione sulla carreggiata di marcia di macchine provenienti dalla banchina che costeggia la strada. Orbene è indubbio che, in dette condizioni, è necessaria una particolare prudenza: il conducente di un'autovettura non può fare indiscriminato affidamento sulla altrui diligenza e attenzione, non può correre il rischio di avvistare all'ultimo momento un ostacolo trovandosi poi nell'impossibilità di effettuare la necessaria manovra di emergenza in situazione di sicurezza. Il UM, come è ampiamente emerso dall'istruttoria, non ha rispettato tale fondamentale regola violando quanto prescritto dagli artt. 141-142 CDS che impongono al conducente di regolare la 4 velocità del veicolo in modo da evitare pericolo per le persone e le cose;
moderandola qualora le condizioni della strada o la limitata visibilità lo richiedano e sempre tenendo conto della eventualità che il pericolo sia determinato dagli altri utenti della strada. Orbene nel caso di specie, ribadisce la Corte, la visibilità non piena dei veicoli che potevano sopraggiungere sul lato destro della strada e le condizioni del manto bagnato per la recente pioggia (la presenza del fondo stradale bagnato, anche in assenza di pioggia battente, riduce notevolmente l'attrito dei pneumatici ed allunga, anche del 25% i tempi di arresto del veicolo) imponevano di tenere una velocità inferiore al limite di 50 Km/h (comunque superato dal LO) consentito nei centri abitati;
ovvero una velocità pari o inferiore, secondo quanto stabilito da tutti i consulenti, ai 33,97 Km/h. E comunque, anche se non era certo che con una velocità superiore, prossima al limite di 50 K/h, l'imputato non avrebbe evitato l'urto, tuttavia si deve ritenere, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, che una velocità più moderata ed adeguata alle condizioni della circolazione come prescritto dall'art. 141 cds, quale ad esempio quella di 40 Km/h, avrebbe comportato conseguenze più modeste, attutendo la violenza dell'impatto e consentendo in tal modo di evitare l'evento mortale. Sulla scorta di tali argomentazioni, pur tenendo conto del concorso di colpa del GE, la Corte di Appello ha concluso che la velocità non prudenziale tenuta dal UM sia stata fattore causale essenziale nel verificarsi del sinistro mortale, sia pure limitando la responsabilità dell'imputato sotto il profilo civilistico ad una percentuale di colpa stimata nel 40%. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non ricorre alcuna indebita commistione tra profili attinenti la causalità materiale e profili inerenti la colpa;
la Corte di Appello ha verificato l'esistenza di tutte le componenti strutturali del reato colposo: nesso causale, violazione della regola cautelare, prevedibilità ed evitabilità dell'evento ed esigibilità del comportamento doveroso. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, infatti, emerge in modo chiaro che la possibilità dell'immissione sulla carreggiata di altri veicoli era altamente probabile: quindi l'evento era prevedibile utilizzando la normale diligenza. Inoltre il sinistro era anche evitabile da parte del LO tenendo la velocità imposta non solo dal limite consentito in centri urbani ma anche dalle condizioni di visibilità e del manto stradale. Dunque non si può dire che l'impugnata sentenza non abbia irragionevolmente obliterato le conclusioni del CT del PM e di quello della difesa secondo cui il comportamento alternativo corretto, ossia tenere una velocità pari o inferiore ai 50 Km orari, comunque non avrebbe evitato l'evento: l'imputato avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore anche a suddetto limite per le condizioni del tratto di strada in esame. ம் лив Al pari infondato appare anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta che la Corte di Appello di Firenze, dopo aver escluso la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 589 co. 3 c.p., non ha proceduto alla diminuzione della pena inflitta rimasta del tutto identica a quella commisurata dal Giudice di I grado con ciò violando il divieto di “reformatio in peius". Innanzitutto occorre sottolineare che il giudice di prima cure, nel concedere le attenuanti generiche, le ha giudicate prevalenti rispetto a tutte le aggravanti contestate ivi compresa quella di cui all'art. 589 co.
3. Dunque tale circostanza non ha influito minimamente sulla determinazione della pena. Di conseguenza la Corte di Appello ha proceduto correttamente eliminandola senza rideterminare la pena. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius si è verificata nel caso di specie. Peraltro merita precisare che, se è vero che la massima richiamata dalla Corte di Appello riguarda il caso in cui il giudice di I grado abbia ritenuto equivalenti attenuanti ed aggravanti, il principio di diritto in questione vale anche, anzi a maggior ragione, nei casi come quello di specie in cui il giudice di primo grado ha giudicato le attenuati generiche prevalenti rispetto a tutte le aggravanti contestate. Anche in tal caso si deve ritenere che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado purché questo sia accompagnato, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (Cass. Sez. Un. n. 33752/2013). Fondato appare, invece, il terzo ed ultimo motivo di ricorso inerente la mancata eliminazione delle statuizioni civili. Pur avendo la Corte di Appello dato atto in motivazione dell'intervenuto totale risarcimento delle costituite parti civili a seguito di accordo transattivo tra le stesse e la SARA Assicurazioni, il dispositivo dell'impugnata sentenza si limita ad escludere l'aggravante di cui al 589 co. 3 e conferma nel resto la pronuncia di I grado ivi comprese le statuizioni civili a carico dell'imputato e del responsabile civile. Orbene, l'intervenuto accordo e la relativa quietanza implicano la revoca della costituzione di parte civile con conseguente venir meno del rapporto processuale;
di conseguenza il mantenimento delle suddette statuizioni civili nel dispositivo, peraltro in chiaro contrasto con la motivazione della sentenza di appello, è illegittimo. Questa Corte, infatti, ha più volte precisato che "è illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna, da parte del giudice d'appello investito della "res iudicanda" dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata a seguito di risarcimento del danno (ex pluris Cass. Sez. I n. 41307/2009)”. Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, peraltro immediatamente esecutivi quanto alla provvisionale, senza che a tal fine 6 лив l'imputato che ha un interesse concreto ed attuale alla rimozione delle stesse - debba attivare un - incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili;
conferma che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015. AR IU BR CASSAZIONE il consigliere estensore Il Presidente Mariana SavinoΜε R T O C E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 DIC. 2015 Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVONI