Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2001, n. 9653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9653 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC OR, TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO, SQUASI GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 182/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 17/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 30 settembre 1983 OR MA, titolare dell'omonima impresa edile, esponendo di essere creditore verso il Comune di Portopalo di Capo Passero della somma di lire 156.388.500, a lui dovuta per l'esecuzione di lavori stradali a seguito di contratto stipulato il 5 agosto 1982, chiese al presidente del Tribunale di Siracusa la pronunzia di decreto ingiuntivo per il pagamento della menzionata somma, con interessi e spese. Avverso tale decreto ingiuntivo, emesso il 3 ottobre 1983, il Comune propose opposizione, deducendo l'inesistenza dei requisiti di legge per agire con la procedura adottata ed allegando presunte irregolarità nella conduzione dei lavori, eseguiti in modo non conforme al progetto e allo stesso contratto di appalto. Il MA contestò l'assunto dell'opponente, affermando che i lavori erano stati eseguiti regolarmente e che la variante rispetto al progetto era stata voluta dal direttore dei lavori ing. IU AS. Chiese quindi il rigetto dell'opposizione e il risarcimento dei danni, con rivalutazione e interessi.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto e disposta la chiamata in causa del direttore dei lavori (cui provvide il Comune di Portopalo), il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva depositata il 23 novembre 1988, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo;
dichiarò l'ente territoriale responsabile dei danni subiti dal MA per ritardato pagamento degli acconti nel corso dell'esecuzione dei lavori, condannò il medesimo ente al relativo risarcimento nei limiti del ritardo;
condannò altresì il chiamato in causa ing. AS a restituire al Comune la parte dell'indennizzo (recte: risarcimento), nei limiti riconducibili alla responsabile del direttore dei lavori e dispose per il prosieguo del giudizio allo scopo di determinare i suddetti importi.
Nell'ulteriore corso del processo fu espletata una consulenza tecnica.
Infine il Tribunale, con sentenza depositata il 14 marzo 1995, facendo applicazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e sulla scorta degli accertamenti tecnici espletati,
condannò il Comune di Portopalo a pagare a OR MA, per danni a seguito di ritardato pagamento delle somme dovute in acconto, l'importo di lire 16.547.000, con gli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo, condannò lo AS a rimborsare al Comune l'importo di lire 3.100.000, con gli interessi dalla domanda al saldo, e provvide in ordine alle spese giudiziali. Il MA propose appello, sostenendo che: erroneamente il Tribunale non gli aveva liquidato il maggior danno da svalutazione monetaria;
la somma di lire 16.547.000, infatti, era la risultante di due componenti, la prima di lire 10.430.000, pari agli interessi sui primi stati di avanzamento dei lavori (s.a.l.), e la seconda di lire 6.117.000, pari agli interessi sulla rata di saldo;
tali importi erano stati calcolati, rispettivamente, alla data del 1 marzo 1984 (interessi sui s.a.l.) e alla data del 2 agosto 1985 (interessi sulla rata di saldo) e quelle erano le date di maturazione dei crediti, dalle quali spettavano all'appellante la rivalutazione monetaria e gli interessi fino al saldo, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, sottratto al principio nominalistico.
Il MA chiese quindi che il Comune di Portopalo fosse condannato al pagamento di lire 16.547.000, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle date di maturazione del credito al saldo. L'ente territoriale e lo AS si costituirono per resistere al gravame.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 17 marzo 1997, rigettò l'appello e compensò tra le parti le spese del grado, considerando:
che l'appellante basava la propria doglianza sul principio affermato da questa Corte con sentenza del 12 settembre 1991, n. 9555;
che, peraltro, con altra sentenza di questa Corte (10 settembre 1990, n. 9311), era stato escluso che gli interessi liquidati ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generale potessero dare diritto al risarcimento del danno in caso di mora nel pagamento degli stessi, giacché essi (in caso di ritardo nel pagamento) rendevano applicabile soltanto l'art. 1283 (e non l'art. 1224) del codice civile, che tale indirizzo meritava adesione, in quanto il citato art. 1283 si poneva - con riferimento alla particolare categoria di obbligazioni pecuniarie costituita dagli interessi - come norma speciale, e perciò derogatrice, rispetto all'art. 1224 cod. civile, che analogo principio era stato applicato da questa Corte con la sentenza n. 2381 dell'11 marzo 1994. Contro la suddetta pronunzia OR MA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La causa è stata assegnata alla prima sezione civile ed è stata chiamata all'udienza di discussione.
Il collegio, con ordinanza depositata il 17 dicembre 1999, ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione "se la somma liquidata a titolo di interessi per il ritardo nel pagamento di somma capitale - e specificamente a titolo d'interessi, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, per il ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo nell'appalto di opere pubbliche - sia suscettibile o meno di rivalutazione monetaria nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi stessi".
Pertanto, per la composizione del contrasto la causa è stata rimessa all'esame delle sezioni unite.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civile.
Sostiene che, diversamente dall'orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata, nel caso in esame andrebbe riaffermato il principio di diritto in base al quale, sugli interessi per tardato pagamento di una rata di acconto, giudizialmente liquidati all'appaltatore a decorrere dalla maturazione del credito fino a quella dell'intervenuto saldo della somma capitale, spetterebbe da quest'ultima data (nella quale essi andavano corrisposti unitamente al capitale) la rivalutazione monetaria come maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2^, cod. civile. Il principio sarebbe in linea con la qualità d'imprenditore dell'avente diritto e non sarebbe in contrasto con l'art. 15, comma 3^, del D.P.R. n. 1063 del 1962, che si riferisce soltanto agli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto e non anche al danno ulteriore per il ritardato pagamento di detti interessi.
Sul tema in questione nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono, in effetti, due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo gli interessi spettanti all'appaltatore, previsti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, riguarderebbero unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, onde non escluderebbero il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei detti interessi, danno che, pertanto, potrebbe essere liquidato ai sensi dell'art. 1224 cod. civile (Cass., 12 settembre 1991, n. 9555; 9 luglio 1997,
n. 6208; 29 novembre 2000, n. 15289). In base ad un altro orientamento il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non andrebbe configurato come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, comma 2^, cod. civ.), ma resterebbe soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 ) cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura (Cass., 15 giugno 1988, n. 4088, in motivazione;
10 settembre 1990, n. 9311; Il marzo 1994, n. 2381). Esula, invece, dal tema in esame (onde i richiami sul punto, effettuati in ricorso, non sono pertinenti) il diverso principio secondo cui la speciale disciplina, dettata dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non troverebbe applicazione qualora si tratti di ritardo ascrivibile a colpa grave, oppure ad altre ipotesi di omesso o ritardato pagamento, per le quali il danno andrebbe determinato con le regole ordinarie, incluso il disposto dell'art. 1224, 2^ comma, cod. civile (Cass., 24 febbraio 1988, n. 1963; 2 marzo 1988, n. 2203; v. anche Cass., 6 aprile 1982 n. 2102; 25 luglio 1986, n. 4756; 19 novembre 1992 n. 12381). Tale principio, infatti, è riferito a casi di ritenuta non applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, mentre nella fattispecie in esame non è controverso che la disciplina ora citata debba trovare applicazione, discutendosi soltanto se sugli interessi in base ad essa liquidati sia altresì dovuto (in caso di ulteriore ritardo nel relativo pagamento) il maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2^, cod. civile. Così definito il thema decidendum, la Corte ritiene che debba essere seguito il secondo degli orientamenti sopra indicati, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (recante approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) hanno dettato una disciplina compiuta per i ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della pubblica amministrazione.
Mediante la previsione di tempi differenziati circa i ritardi suddetti sono stabiliti prima interessi legali poi interessi di mora, questi ultimi determinati con le modalità e nelle misure contemplate nel primo comma dell'art. 35.
Il terzo comma di tale norma dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora. comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile". L'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, prescrive poi nel primo comma che l'importo degli interessi per ritardato pagamento "viene computato e corrisposto m occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve"; ed aggiunge nel terzo comma che nella materia de qua sono nulli i patti in contrario o in deroga.
Si tratta, come si vede, di una disciplina peculiare (e derogatoria rispetto alla normativa del codice civile). Essa risponde all'esigenza di qualificare il ritardo colpevole dell'Amministrazione in relazione alla complessità dei procedimenti per l'erogazione della spesa pubblica, tipizzando detto ritardo colpevole con riguardo ad un tempo ritenuto in astratto sufficiente a svolgere gli accertamenti, i controlli e le formalità necessarie (così Cass., n. 4080 del 1988 cit., in motivazione). Nella disciplina in esame, dunque, è stabilito in modo espresso che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2^, cod. civ., e ciò impone di escludere, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, la risarcibilità di danni ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, non potendosi ragionevolmente attribuire altro significato al terzo comma del citato art. 35 (Cass., 14 aprile 1994, n. 3503). Già questo rilievo rende poco persuasivo l'argomento addotto dal primo degli orientamenti sopra ricordati, alla stregua del quale, ove si verifichi mora del committente anche per il debito inerente agli interessi, non sarebbe applicabile la disciplina speciale, riguardante soltanto i ritardi nel pagamento del corrispettivo (acconti e saldo), con conseguente spettanza del maggior danno da svalutazione (purché ne ricorrano i presupposti probatori).
Si deve replicare, in primo luogo, che l'ampiezza del dato testuale adottato dal legislatore (tutti gli interessi da ritardo) induce a ritenere che la previsione dettata dal terzo comma dell'art. 35 non sia limitata al pagamento del corrispettivo, ma si estenda anche all'obbligazione accessoria, qual è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere nella detta previsione il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi.
Il menzionato dato testuale, peraltro, trova riscontro in un argomento di ordine logico. Infatti, nel meccanismo previsto dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale l'interesse di mora è pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche d'interesse nazionale, nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, e tale misura è superiore al saggio degli interessi previsto in via generale dall'art. 1284 cod. civ., onde si spiega che essa sia stata qualificata comprensiva del risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civile. In secondo luogo si deve osservare che l'obbligazione di pagamento, prevista dai citati artt. 35 e 36 del capitolato generale, riguarda senza dubbio un debito di interessi che, pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti. Nè in contrario varrebbe opporre che il connotato di accessorietà concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, ad avviso del collegio, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perché non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti. E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione)
dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti). La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma.
Se così non fosse, del resto, l'art. 1224 verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi. Conclusivamente, ed a composizione del segnalato conflitto, deve affermarsi che il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2^ cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Nel caso di specie una questione relativa all'applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. non si pone, perché la domanda che risulta proposta, ed alla quale l'unico motivo del ricorso è circoscritto, concerne il presunto diritto alla rivalutazione monetaria quale maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2^, cod. civile. La sentenza impugnata si è uniformata ai principi sopra enunciati, sicché il ricorso si rivela infondato e deve, quindi, essere respinto.
Nessuna pronunzia va emessa in ordine alle spese del giudizio di cassazione, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso proposto da OR MA contro il Comune di Portopalo di Capo Passero e IU AS.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001