Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27 ottobre 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Società Sport Immobiliare S.r.l. - in persona del consigliere delegato rag. Roberto Verzello - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al controricorso dagli avv.ti Francesco Jacoperti e Lamberto Banfi di Milano e dall'avv. Mario Papadia, presso il quale ultimo è domiciliata in Roma, alla via Poma, n. 4;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1492 del 13 maggio/9 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per la controricorrente l'avv. Mario Papadia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fin.Co. - Finanziaria Costruzioni - con atto notificato il 29 aprile 1995 conveniva l'Amministrazione finanziaria dello Stato davanti al Tribunale di Milano e ne domandava la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al 1992, nonché al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo. Resisteva l'Amministrazione ed eccepiva, in via gradata: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
b) l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641;
c) la decadenza della contribuente dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 641/72, cit., d) l'infondatezza della pretesa, rientrando la tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui all'art. 12 della citata direttiva C.e.e, n. 335/69 consentiva l'applicazione.
La domanda della società era parzialmente accolta dal tribunale, che con sentenza del 18 giugno/17 settembre 1998 condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di L. 14,000.000 corrisposta per gli anni dal 1989 al 1992, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ritenendo decaduta la creditrice dal diritto al rimborso dell'annualità 1988.
L'Amministrazione finanziaria appellava fa decisione e ne chiedeva la riforma, deducendo che in virtù della sopravvenuta disciplina dettata dall'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, dagli importi richiesti in restituzione doveva essere detratto quanto dovuto per la tassa annuale forfetaria per l'iscrizione e che gli interessi di mora andavano computati al tasso del 2,5% annuo.
La contribuente formulava, a sua volta, appello incidentale, dolendosi della ritenuta decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale, anziché dalla data del pagamento o da quella dell'istanze di rimborso, nonché della declaratoria di decadenza dall'azione di ripetizione della tassa corrisposta nell'anno 1998, e la Corte di Appello di Milano con sentenza del 23 maggio/9 giugno 2000, rigettato l'appello principale, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, rideterminava in L. 17.500.000 l'importo complessivo di cui era dovuto il rimborso e disponeva che gli interessi, liquidati nella misura prevista dagli artt. 5 ed 1, l. 25 gennaio 1961, n. 29, decorressero dalla data delle richieste di rimborso.
Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e la società Sport Immobiliare resisteva con controricorso notificato l'1 dicembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13,
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, e dell'art. 2, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, atteso che il giudice di secondo grado, in contrasto con la disciplina desumibile dal coordinato di tali norme, aveva escluso la decadenza della contribuente dall'azione di rimborso sull'assunto che la tempestività della proposizione dell'istanza di rimborso della tassa corrisposta per l'anno 1998 andava apprezzata con riferimento alla date, di spedizione dell'atto a mezzo posta, anziché alla data di ricezione della stessa da parte dell'amministrazione destinataria.
La doglianza è infondata.
Sulla presenza nell'ordinamento di un principio tendenziale che equipara, ai fini dell'osservanza del termine, la spedizione postale di un atto alla sua presentazione all'Ufficio finanziario si è favorevolmente pronunciata la Corte Costituzionale già con sentenza 26 aprile 1985, n. 121, nella quale ha riconosciuto "valore omogeneizzante" alla disposizione di cui all'art. 2, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, considerando la norma come espressione di un principio generale, e tale principio deve essere ritenuto estensibile in linea di massima ad ogni domanda o dichiarazione rivolta dal privato alla pubblica amministrazione tutte le volte in cui venga in rilievo il termine entro un soggetto deve esercitare un diritto. L'equiparazione, inoltre, della spedizione di un atto a mezzo posta alla sua presentazione non può essere negata a motivo della natura recettizia o non recettizia dell'atto stesso, non potendosi escludere, sulla base della considerazione che le lungaggini del servizio postale non possono comportare un danno per l'utente incolpevole, che un atto recettizio possa produrre alcuni effetti in un momento anteriore a quello in cui l'autorità destinataria ne abbia avuto legale conoscenza. Deve condividersi, quindi, l'affermazione posta a fondamento della decisione che, non prevedendo l'art. 13, d.p.r. n. 641/73, una specifica modalità di presentazione, l'istanza di rimborso, benché sicuramente atto recettizio, debba considerarsi tempestivamente presentata con la consegna all'ufficio postale entro il termine prescritto, anche se pervenuta all'amministrazione finanziaria dopo la scadenza di esso (Cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 6 settembre 2001, n. 11463; Cass. civ., sez. 5^, sent. 28 novembre 2001, n. 15079). Con il secondo motivo, deduce il ricorrente l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha rideterminato retroattivamente in corso del giudizio la misura della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società nel registro delle imprese e previsto una tassa forfettaria annuale per l'iscrizione degli altri atti sociali, in ragione del disconoscimento della detrazione di quest'ultima dall'importo complessivo da rimborsare e dell'individuazione del tasso d'interesse di mora in misura diversa da quella del 2,50% stabilito dalla norma sopravvenuta. Neppure tale motivo merita accoglimento.
Dispone l'art. 11, 1^ e 2^ co., l. n. 448/98 che: "L'articolo 61, comma 1^, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992,... nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992. Le società che negli anni indicati al comma 1^ hanno corrisposto la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese ..., ai sensi dell'art. 3 commi 18^ e 19^ del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1^...". È evidente dal testo della norma che la tassa annuale da questa introdotta per l'iscrizione degli atti diversi dall'iscrizione della società trova la sua ragione d'essere nel servizio di pubblicità degli "altri" atti, diversamente da quella anteriore, che trovava il suo fondamento nel mero mantenimento dell'iscrizione dell'atto costitutivo, e la diversità del presupposto dei due tributi non può essere negata in ragione della previsione di un conguaglio in sede di rimborso, perché l'imposizione della parziale compensazione non postula necessariamente un'identità qualitativa dei crediti (cfr.:
Cass. civ., sez. 1^, sent. 30 marzo 1999, n. 3097). Tuttavia, anche così interpretato, l'art. 11, l. n. 448/98, assume un significato che lo pone pur sempre in una posizione di contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 635/69. Infatti, ne' dalla relazione che accompagnava il disegno di legge (cfr.: Camera dei deputati, 13^ Legislatura, atto n. 5267 del 30 settembre 1998), ne' dagli atti parlamentari, risulta che l'ammontare del tributo sia stato determinato, sia pure forfettariamente, "in funzione dei costi dell'operazione" e ciò, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia con sent. 20 aprile 1993 (cause riunite C 71/91 e C178/91) basterebbe ad escluderne l'assimilazione ai "diritti di carattere remunerativo", previsti e consentiti dall'art. 12 della direttiva cit. (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 9 luglio 1999, n. 7176). Inoltre, l'importo della tassa annuale, anche se ridotto rispetto a quello originariamente stabilito per il mero mantenimento dell'iscrizione, viene ad essere di ammontare pressoché identico, quando non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continua ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni e per ogni singola ispezione del registro.
Mantengono intatta, quindi, la loro validità le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere un siffatto tipo di imposizione incompatibile con la normativa comunitaria (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 12 aprile 1996, n. 3457). La Corte di giustizia C.e.e., inoltre, con la sentenza del 10 settembre 2002, cit., ha affermato che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
In particolare, facendo riferimento alle modalità di calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, 3^ co., l. n. 448/98, ha asserito che il giudice nazionale deve disapplicare tale norma, ove abbia accertato che la stessa sia meno favorevole a quella applicabile alla restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura. L'efficacia vincolante per il giudice italiano del contenuto decisorio delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, comporta, dunque, che correttamente la sentenza impugnata non ha fatto applicazione in relazione al rimborso della annuale tassa di concessione governativa della previsione di un tasso d'interesse pregiudizievole per la contribuente rispetto a quello previsto in via generale per le obbligazioni tributarie dalla l. 25 gennaio 1961, n. 29. All'infondatezza di tutti i motivi segue il rigetto del ricorso e sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004