Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
06 7 2 1 /02 2 0266595 I V REPUBBLICA ITALIANA S I V N ' E S N E I I N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I S H I I I L V Ɑ G E V U LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE V T A I ' G Y G ' V Z A T SEZIONE QUINTA CIVILE ' T D L M I ' S V % L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U 9 OGGETTO: U I / 7 V N V / ' Z 1 CAMPIONE CIVILE I Accertamento analitico 6 9 8 O 9 N A N. 66595 di reddito d'impresa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI PRESIDENTE R.G.N. 21256/1999 Dott. Eugenio AMARI CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Cron. 19181 Dott. Francesco TIRELLI CONSIGLIERE Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente Ud. 1°.
3.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla PAGODA di VI & C. S.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n.16, presso lo studio dell'Avv. Franco Garcea che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 22 marzo 1999, autenticata in pari data da Notaio dott. Claudio Mor di Gambara, rep. 9541 - RICORRENTE –
CONTRO
MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTE -
1 14 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.213/23/98 pubblicata il 21.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
3.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con accertamento notificato il 6.8.1993, l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Casalmaggiore recuperava per l'anno 1991 a maggior reddito della Pagoda di VI & C. S.a.s., titolare di una discoteca in Gussola, l'intera differenza, pari a lire 737.289.106, rilevata dalla Guardia di Finanza di Cremona in sede di verifica tra l'ammontare dei ricavi risultanti dalla distinta di incasso e quello desunto da documentazione extracontabile, costituita da tre blocs-notes, acquisita in sede di accesso domiciliare autorizzato presso l'abitazione del socio accomandatario ER LU VI. Attraverso l'assunzione a reddito di tali maggiori incassi in cumulo con il reddito dichiarato di lire 48.732.000, l'Ufficio rideterminava analiticamente, ai sensi del primo comma dell'art.39 del d.P.R. n.600 del 1973, il redito complessivo di impresa della società, ai fini dell'ILOR, in lire 786.021.000, dal quale, previa applicazione della deduzione di lire 28.000.000 spettante, perveniva ad un imponibile di lire 758.021.000, liquidando ed addebitando un conguaglio di imposta di lire 117.223.000, con sanzioni ed accessori. Si opponevano con ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona l'anzidetta società ed il socio accomandante MO IL SA: 2 la società medesima, in particolare, eccepiva che la documentazione extracontabile, predisposta peraltro per far apparire una dimensione economica dell'impresa ed una redditività superiori a quelle effettive in vista di una vendita dell'azienda, non valeva da sola, senza il supporto di ulteriori e concordanti elementi, ad integrare la prova di una condotta evasiva, laddove, essendosi in sostanza totalmente disconosciuta la contabilità formale, doveva semmai procedersi alla ricostruzione del reddito di impresa con metodo induttivo e non già con assunzione a tassazione analitica dei soli maggiori incassi lordi i quali non rispecchiavano la reale capacità contributiva dell'impresa medesima. La Commissione adita, con decisione del 20.2.1996, pur non disconoscendo i maggiori incassi, annullava l'accertamento dell'Ufficio in ragione dell'anomalia del risultato cui aveva condotto l'assunzione analitica di tutti i ricavi contabilizzati informalmente, assumendo la sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, sostenendo che quest'ultimo genere di accertamento rivestiva carattere eccezionale ed era una facoltà e non un obbligo, osservando che i primi giudici non avevano adeguatamente motivato il diniego della imputazione a reddito dei ricavi di cui era stato riconosciuto l'occultamento e rilevando, a supporto della veridicità delle risultanze delle scritture informali, come, per l'anno 1992, la stessa società si fosse premurata di registrare ed includere nelle denunce non ancora presentate i maggiori incassi accertati di lire 440.301.772, sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 3 22.9/21.10.1998, accoglieva l'appello e, per l'effetto, confermava l'accertamento, assumendo: 1) che non fosse condivisibile l'argomento secondo cui la documentazione extracontabile era stata predisposta per far apparire ad eventuali acquirenti una situazione economica migliore di quella reale;
2) che gli elementi contenuti nella predetta documentazione avessero i requisiti della gravità, precisione e concordanza, risultando quindi assumibili a supporto di una condotta evasiva;
3) che, rispetto ai ricavi rettificati, non si ravvisasse alcuna sproporzione irreale per l'imponibile accertato, pari a circa il 41% degli incassi medesimi;
4) che la veridicità delle risultanze extracontabili conferisse legittimità all'assunzione a ricavi delle stesse nell'ambito di una ricostruzione analitica del volume di affari, tenendo conto del fatto che l'accertamento induttivo, meramente facoltativo e non obbligatorio, presupponeva l'impossibilità di riferirsi ai dati contabili reperiti. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Società sopra indicata, deducendo cinque motivi di gravame cui resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'impugnata sentenza, infatti, secondo quanto dimostrato per tabulas dall'Amministrazione resistente, risulta essere stata validamente notificata all'odierna ricorrente il "18.5.1999", su istanza della stessa parte (cioè l'Ufficio Imposte dirette di Casalmaggiore) del giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, nel luogo indicato dall'art. 17 del 4 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, ovvero presso il domicilio eletto dalla contribuente (lo studio cioè del rag. Maria Luisa Lupi in Cremona, alla Via G. Carnevali Piccio n.22) nelle deduzioni difensive del 15/18.7.1996 prodotte in quella sede. L'esperimento del ricorso, notificato il "10.11.1999", è quindi avvenuto ben oltre la scadenza del termine di impugnazione “breve” (sessanta giorni), decorrente appunto dalla notificazione della sentenza della commissione tributaria ad istanza di parte (ex art.38, secondo comma, del citato decreto legislativo n.546 del 1992), stabilito in via generale e “perentoria" (giusta il tenore del primo comma dell'art.326 c.p.c., come richiamato dall'art.49 del medesimo decreto legislativo n.546/92) dall'art.51, primo comma, di quest'ultimo decreto, al quale rinvia il successivo art.62, secondo comma, relativamente al ricorso per cassazione, senza che possa evidentemente essere applicato il termine “lungo" di un anno per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, contemplato dal terzo comma del menzionato il solo caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione art.38 per della sentenza stessa. Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., estensivamente inteso (Cass. 24 novembre 1967, n.2825; Cass. 11 febbraio 1972, n.392; Cass. 26 ottobre 1981, n.5608; Cass. 27 aprile 1990, n.3514), liquidandosi dette spese in euro 2.075,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre le ulteriori spese prenotate a debito.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al 5 rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.075,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre le ulteriori spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2002. H V S N I ' A E S 1 Lieven V I N IL PRESIDENTE 9 L N L 1 S Z I I I I N G O I Y N A V T I V K G N Y A E T L'ESTENSORE T L D W I Godo gu ard Y S 5 L N 9 I / U b N V Y ' / 1 Z I 6 8 O 9 N Z IL CANCELLERE C1 DEPOSITATS 2002 CANCELLERIA Innocenzo TI Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI