Versione
4 maggio 2013
4 maggio 2013
Art. 14.
Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Note all'art. 14:
Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedasi nelle note all'articolo 1.
Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Note all'art. 14:
Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedasi nelle note all'articolo 1.
Commentari • 7
- 1. Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - Allegato 2Autorità nazionale anticorruzione · 1 luglio 2015 · 2.4252274
[…] Con riferimento a tali ipotesi, l'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2013 si occupa delle incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, applicando il principio della coincidenza tra inconferibilità e incompatibilità.
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Giurisprudenza • 9
- 1. ANAC, Delibera numero 791 del 1 dicembre 2021Provvedimento: […] Applicabilità dell'art. 14, comma 2 lett. b) d.lgs.39/2013 all'Associazione -omissis– IRCCS OC L'art. 14 comma 2 lett. b) d.lgs. 39/2013 prevede che: […] sanitarie soggette all'applicazione dell'art. 14 d.lgs.39/2013, adottando un'interpretazione ampia […] A ciò si aggiunge che l'art. 14 del d.lgs.39/2013 dedicato al settore della sanità ha carattere speciale e nonLeggi di più...