Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17666 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 76 66/02 Aula 'A' REPUBBLICA ITA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 12809/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO -Consigliere Cron. 45517 Dott. Francesco MAIORANO -Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO -Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoj in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA FINAMORE ANTONIO, VIA LUCILIO 57, presso lo studio dell'avvocato SILVANO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 3328 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 16193/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/09/99- R.G.N. 33718/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FURITANO per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 12809/2000 r.g.n. ud. 5 luglio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza 22 dicembre 1995 il Pretore di Roma, giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di AM NT di una somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione, rispetto alla data di cessazione dal servizio (24/12/1994), della indennità di buonuscita. Con ricorso depositato il giorno 8 agosto 1996 la società proponeva appello avverso tale statuizione, di cui chiedeva la riforma con l'accoglimento della opposizione, sostenendo la erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla fattispecie il dettato dell'art. 7, 3° comma, della legge n. 75/80, che assegna il termine di 90 giorni dal collocamento a riposo per il pagamento della buonuscita, termine nella specie incontestatamente rispettato. Subordinatamente l'appellante chiedeva applicarsi il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria fissato dall'art. 16, 6° comma, legge n. 412/91. Si costituiva il AM chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 18 dicembre 1998-6 settembre 1999 il tribunale ha rigettato l'appello. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Ferrovie dello Stato s.p.a. con un unico motivo di ricorso illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia la violazione dell'art. 7 della legge n.75 del 1980 e dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n.412. 3 Sostiene la difesa della società ricorrente che la stessa legge istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato prevedeva che, fino a quando non sarebbe stato disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimaneva il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa. Pertanto trovavano ancora applicazione le modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita previste dalla legge 20 marzo 1980 n.75, che prevedeva un termine di 90 giorni per la corresponsione dell'indennità stessa. Inoltre non era possibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge n.412 del 1994. 2. Il ricorso è fondato. Questa Corte (Cass. 27 novembre 2001 n.14970) in analoga fattispecie ha già affermato che, in materia di pagamento dell'indennità di buonuscita dei dipendenti ferroviari, l'art. 7, comma terzo, della legge n. 75 del 1980, con il quale il termine della relativa corresponsione è stato fissato in novanta giomi ha conservato efficacia, anche attraverso la sua conferma da parte dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985, fino a quando l'OPAFS (Opera di previdenza e di assistenza delle Ferrovie dello Stato) non ha cessato definitivamente di esistere. Ciò è avvenuto con l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.l. n. 98 del 1995, convertito nella legge n. 204 del 1995 che ha previsto il subentro della FF.SS. s.p.a. al suddetto ente;
infatti, pur avendo l'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge n. 537 del 1993 formalmente disposto la soppressione dell'OPAFS a decorrere dal 1° giugno 1993, esso ha nel contempo previsto che il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa avrebbe curato il trasferimento del patrimonio e dei rapporti attivi e passivi di essa alla FF.SS. s.p.a., sicché i rapporti stessi fino all'avvenuto trasferimento sono rimasti nella titolarità dell'OPAFS medesima che, quindi, ha continuato ad esistere fino al suddetto momento. Analogamente - e pressoché contestualmente - anche Cass. 22 novembre 2001 n.14818 ha ritenuto che il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di buonuscita, applicabile ex art. 7 legge 20 marzo 1980 n. 75 all'indennità di buonuscita da corrispondere ai ferrovieri da parte dell'OPAFS, trova applicazione anche per la liquidazione della stessa indennità da parte della società Ferrovie dello Stato s.p.a., a 4 seguito della soppressione dell'OPAFS, essendo la relativa disciplina rimasta inalterata anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro di tali dipendenti, sia pure in via provvisoria, e cioè, ai sensi dell'art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni in legge 30 maggio 1995 n. 204, fino all'intervento di una nuova disciplina dell'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. A questo orientamento è conforme anche Cass. 5 novembre 2001 n.13617 che ha parimenti ritenuto che il suddetto termine di novanta giorni previsto dall'art. 7, terzo comma, legge 20 marzo 1980 n. 75 per la corresponsione dell'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri da parte dell'OPAFS è applicabile ai rapporti cessati anteriormente alla data di soppressione dell'Opera, prevista dall'art. 1 legge n. 537 del 1993, in coerenza con la previsione di una disciplina transitoria relativa al passaggio al regime privatistico del rapporto. In conclusione deve ritenersi che il cit. art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni in legge 30 maggio 1995 n. 204, ha espressamente previsto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto sarebbe stato regolato dalla previgente disciplina dell'OPAFS per tutti i dipendenti iscritti all'OPAFS alla data del 31 maggio 1994. Quindi fino al 31 dicembre 1995 ha anche operato il suddetto termine di 90 giorni per il pagamento della buonuscita.
3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo poi necessari ulteriori accertamenti (atteso che è pacifico tra le parti che il AM ha cessato dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995 e che l'assunto ritardo nel pagamento della buonuscita sia stato contenuto nel termine di 90 giorni), la controversia può essere decisa nel merito accogliendo l'opposizione della società ricorrente avverso l'originario decreto ingiuntivo e conseguentemente non sussistendo ritardo alcuno - dichiarando non dovuti interessi e rivalutazione monetaria sull'indennità di buonuscita spettante a AM NT. Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. 5
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dalla società ricorrente al decreto per ingiunzione del pretore di Roma e dichiara non dovuti interessi e rivalutazione monetaria sull'indennità di buonuscita spettante a AM NT;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Mileo)ix pacenzo : (Giovanni Amoroso) ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI L REGISTRO, EDA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LOGGE 11-8-73 N. 533 I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 DIC. 2002 IL CANCELLIERE 6