Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, tenuta a rispondere dei danni per conto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, può essere considerata in mora, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978, n.576, soltanto dopo la scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi dal momento in cui il danneggiato invii la richiesta di risarcimento da tale norma prevista, anche in dovuto supero e duplicazione della richiesta ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che abbia preventivamente recapito all'assicuratore in bonis, con la conseguenza che la decorrenza della rivalutazione del massimale solo dallo spirare di quel maggiore termine può decorrere, e non da quello, più breve, fissato dal detto art. 22 della legge n. 990 del 1969, non applicabile al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7535 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AURORA ASSIC SPA, già SIAD ASS.NI SPA in nome e per conto del FGVS Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti Dr. Pierfrancesco Colaianni e Dr. Gerardo Gaucci, con sede in Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO IR, LO MA, LO VA, IS AR, IS OM, COMMISSARIO LIQ;
LLOYD CENTAURO IN LCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10854/00 proposto da:
LO IR in proprio e quale erede di AR EL, LO MA, LO VA, quest'ultimi due quale eredi di AR EL, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato LUIGI ROTONDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AURORA ASSIC SPA, già SIAD SPA, in nome del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ed in persona del Dr. Pierfrancesco Colaianni e del Dr. Gerardo Caucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMMISSARIO LIQ LLOYD CENTAURO SPA IN LCACOMMISSARIO LIQ LLOYD CENTAURO SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 643/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 17/02/99 e depositata il 12/03/99 (R.G. 1423/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Lucio LAURENTI;
udito l'Avvocato Luigi ROTONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 25.10.1975, in territorio di Benevento, il motocarro tg. BN/20943, condotto da AP CI e con a bordo la moglie AR EL, veniva in collisione con l'automezzo tg. BN/19532, guidato da ON CA;
nell'incidente il AP e la AR riportavano lesioni.
Con citazione del 16.5.1980 gli stessi AP e AR convenivano davanti al Tribunale di Benevento ON AC, ON CA, la Lloyd Centauro S.p.A. in l.c.a. e la AD S.p.A., nelle rispettive qualità di proprietario dell'automezzo, di conducente, di compagnia assicuratrice e di cessionaria di quest'ultima, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la sola AD, la quale eccepiva di essere citata in proprio e non quale rappresentante del FGVS;
interveniva anche in tale veste e rilevava che avrebbe comunque dovuto rispondere entro i limiti del massimale. Nel merito impugnava la domanda.
Deceduta nel frattempo AR EL, si costituivano gli eredi AP CI, RI e VA.
Svolta l'istruttoria del caso, il Tribunale con sentenza del 7.3.1996, dichiarata la esclusiva responsabilità di ON CA in ordine al sinistro, condannava in solido la AD (questa nei limiti del massimale di legge maggiorato di rivalutazione) e i ON al risarcimento del danno liquidato in ragione di L.
7.400.000 a favore di AP CI in proprio e L. 231.600.000 in favore di AP CI, RI e VA quali eredi di AR EL, con gli interessi legali.
Contro la sentenza proponeva appello la AD S.p.A., nella qualità, cui resistevano i AP, che proponevano altresì appello incidentale.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 12.3.1999 accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava - come da relativo dispositivo - le somme dovute dalla AD e dai ON in solido in favore dei AP. Dichiarava inammissibile l'appello incidentale di questi ultimi.
Avverso tale sentenza la Aurora SSicurazioni S.p.A., già AD S.p.A., in nome e per conto del FGVS, ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso AP CI, RI e VA, che hanno proposto altresì ricorso incidentale, cui resiste la Aurora SS.ni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Con il primo motivo - per violazione e mancata applicazione della tabella A annessa alla 1. n.990/1969 con riferimento all'art. 28 della legge stessa, contraddittoria motivazione e mancata valutazione dei documenti - la ricorrente principale Aurora SSicurazioni lamenta che la Corte d'Appello non ha decurtato le somme di L. 985.000 (a debito del massimale dovuto a AP CI) e di L. 1.500.000 (a debito del massimale dovuto a AR EL) impegnativamente dovute all'INPS.
La doglianza non è fondata, avendo la Corte territoriale con incensurabile valutazione di fatto osservato che, pur avendo la AD SS.ni (incorporata poi dalla Aurora SS.ni) sottoscritto in favore dell'INPS atti di liquidazione rispettivamente per L. 985.000 e L. 1.500.000, la medesima AD non ha fornito la prova dell'effettivo loro pagamento, restando pertanto i detti atti un impegno ad erogare quelle somme.
Con il secondo motivo - per violazione e mancata applicazione degli artt. 4 e 8 l. n.738/1978 ed errata applicazione dell'art. 22 1.990/69 - la ricorrente deduce l'erronea decorrenza iniziale dell'obbligo di risarcimento del FGVS.
Tale mezzo è fondato.
La Corte territoriale, ponendo la decorrenza della - più esattamente - rivalutazione del massimale alla scadenza dello spatium deliberandi, ha invero errato nel computarlo in dichiarata applicazione dell'art. 22 l. 990/69, giacché tale norma non è applicabile al FGVS che si giova, invece, dell'art. 8 della l. n.738/78 e della maggiore moratoria di 180 giorni a calcolarsi dal momento dal quale il danneggiato invii all'obbligato la richiesta che quest'ultima norma prevede ed anche in dovuto supero e duplicazione della richiesta ex art. 22 l. 990/69, che abbia preventivamente recapitato all'assicuratore in bonis. Con il terzo mezzo - per violazione degli artt. 1206 e ss. c.c., carenza e contraddittorietà di motivazione - si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto "tardiva ed inadeguata" l'offerta di pagamento effettuata alla udienza del 3.3.1988.
La censura va disattesa, poiché attiene alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, cui parte ricorrente oppone una soggettiva ricostruzione della situazione di specie, cioè proponendone una diversa valutazione, inammissibile come tale in sede di legittimità.
Con il quarto motivo - per violazione ed errata applicazione degli artt. 1224 e ss. c.c. e contraddittoria ed insufficiente motivazione - si censura la misura degli interessi del 6% annuo, sul risarcimento devalutato all'origine e via via rivalutato. La censura non può trovare accoglimento, involgendo la valutazione di merito del giudice d'appello, sufficientemente motivata e non affetta da vizi logici o errori di diritto.
Il ricorso principale va dunque rigettato.
A loro volta i ricorrenti incidentali AP con il primo motivo -"con riferimento all'art. 360 c.p.c., correlato agli artt. 18 e 23 l. n.990/1969 (e) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" - lamentano essere stato omesso di ordinare ai convenuti di depositare la polizza stipulata con la compagnia assicuratrice dell'automezzo investitore.
Il motivo è da disattendere, per avere la Corte applicato la disciplina unica invocabile in ipotesi di l.c.a. dell'assicuratore, oltre che, come si desume dalla specificazione dell'odierna censura, per non avere la questione relativa al detto ordine costituito oggetto di espresso motivo di impugnazione, deducendo invero i ricorrenti di avere nel "verbale di udienza 18.7.1997" "sollecitato" la Corte d'Appello a ordinare il deposito della polizza. Con il secondo motivo - "con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c., correlato alla legge assicurativa obbligatoria r.c.a. n.990/69 e violazione o falsa applicazione di norme di diritto" - i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata li ha posti nella condizione di dover recuperare gran parte dell'importo dei danni esclusivamente nei confronti dei ON.
La censura va disattesa, giacché quanto "ridonda" a carico dell'assicurato in proprio per non essere coperto dei danni in supero dall'obbligato legale è conseguenza della legge, che pone condizioni ed ambiti dell'obbigazione del chiamato ad indennizzare. Con il terzo motivo - "con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., correlato alla legge n.990/69 e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia." - si adduce che erroneamente il ristoro dei danni è stato calcolato a far data dalla cessazione dello spatium deliberanti.
La censura non può trovare accoglimento, poiché, come si è avuto già modo di evidenziare, la Corte ha - più propriamente - fatto riferimento alla decorrenza della rivalutazione del massimale che non poteva non essere considerata dalla scadenza dello spatium deliberandi.
Con il quarto mezzo - "con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., correlato all'art. 112 c.p.c." - i ricorrenti si dolgono della ritenuta inammissibilità del proprio appello incidentale. Pure tale censura è da disattendere, involgendo l'apprezzamento della domanda d'appello fatta dal giudice con congrua motivazione, nè, d'altronde, la carenza di specificità dei motivi d'appello è sanabile con successive specificazioni o tardive esplicazioni (addebitando infatti al riguardo i AP ai giudici d'appello di "non aver esaminato la comparsa datata 30.6.1996 nella quale non solo sono precisate e puntualizzate le doglianze, ma sono richiamate ed esplicitate le istanze formanti oggetto di appello incidentale con il richiamo al verbale di udienza del 25.11.1994", "dettagliatamente riproposte e di nuovo esplicitate" nel "verbale di udienza del 18.7.1997" e chiarite ancora una volta con la "memoria di replica datata 15.4.1998").
Da disattendere, infine, è anche il quinto motivo - "con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5, correlato all'art. 112 c.p.c." - col quale si censura il principio secondo cui "non è dato cumulare, anche nel debito di valore, rivalutazione monetaria e interessi legali", stante la correttezza della sentenza impugnata sul punto. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso principale e rigettati i restanti motivi, nonché va rigettato il ricorso incidentale. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003